Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 16-12-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 27-12-2025
Numero gazzetta: 299

Modifica del decreto 24 settembre 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Garda».

(Decreto 16/12/2025, pubblicato in G.U. 27 dicembre 2025, n. 299)


IL DIRIGENTE DELLA PQA I

della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025, concernente «Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"»;

Vista la nota Ares(2025)10716551 - 4 dicembre 2025 della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del «Garda» (PDO-IT-A1320-AM03) a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonchè alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;

Considerato che la modifica riguardante il confezionamento comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) 1308/2023 e che, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 il documento unico comprende, tra l'altro, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare la parte del documento unico consolidato interessata dalla modifica, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;


Decreta:

 

Art. 1

1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell'allegato B (documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025, è sostituito dal testo di seguito riportato:
 

Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Vinificazione

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Le operazioni di vinificazione delle uve, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, sono consentite entro l'intero territorio delle Province di Brescia, Mantova e Verona. Tali operazioni solo altresì consentite anche in cantine aziendali o associate site nei Comuni di Gambellara e Montecchio Maggiore.


Titolo del requisito / della deroga

Elaborazione dei vini spumanti e frizzanti

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, comprese le pratiche enologiche di presa di spuma, stabilizzazione e dolcificazione ove ammessa, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle Regioni Lombardia, Veneto e loro confinanti.


Titolo del requisito / della deroga

Menzione qualificata «Cremant»

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Le tipologie di vino «Garda» Spumante metodo classico Bianco e Rosè, possono essere immesse al consumo anche con la menzione qualificata «Cremant» qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.


Titolo del requisito / della deroga

Disposizioni per il confezionamento

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Per il confezionamento è stato normato l'uso di tutti i contenitori previsti dalla normativa dell'UE e nazionale, fatta eccezione per la tipologia spumante e passito che obbligano l'uso della bottiglia in vetro fino a 18 litri.

Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

 

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
 

Roma, 16 dicembre 2025
 

Il dirigente: Gasparri