Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 22-12-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 22-12-2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Coteaux du Quercy].

(Comunicazione 22/12/2025, pubblicata in G.U.U.E. 22 dicembre 2025, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Coteaux du Quercy»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0499-AM01 — 30.9.2025

1.   Nome del prodotto

«Coteaux du Quercy»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire / Direction Générale de de la performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono ordinarie, secondo la definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Coteaux du Quercy» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

a) non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b) non rischia di annullare il legame con l'ambiente geografico;

c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Le autorità francesi ritengono pertanto che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Aggiunta di disposizioni di carattere agroambientale

Descrizione

Al disciplinare della denominazione sono state aggiunte due disposizioni di carattere agroambientale, ossia l'obbligo di inerbimento delle capezzagne e il divieto di pacciamatura in plastica nei vigneti. La disposizione relativa al controllo della vegetazione spontanea, già presente nel disciplinare di produzione vigente, è stata modificata per essere adattata a determinate parcelle, in particolare gli antichi vigneti situati nella zona dei Causses.

L'obiettivo è migliorare la sostenibilità della designazione di fronte ai cambiamenti climatici e alle elevate aspettative della società.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifica delle norme relative all'assortimento varietale

Descrizione

Le norme relative all'assortimento varietale sono state rese più flessibili al fine di agevolare il recupero e il mantenimento delle superfici rivendicabili per la produzione di vini DOP. Le varietà supplementari sono state riclassificate come varietà accessorie. In linea con tale approccio, l'Organismo di difesa e gestione (ODG) intende portare la percentuale massima delle varietà principali all'80 % e quella delle varietà accessorie al 40 %.

È stata inoltre aggiunta una disposizione volta ad allentare le norme sulle percentuali in azienda a favore delle piccole aziende con meno di 1,5 ettari.

Tali modifiche mirano ad allentare e semplificare le norme relative all'assortimento varietale, garantendo nel contempo il mantenimento del profilo dei vini, in linea con quanto descritto nel disciplinare di produzione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifica delle norme relative all'assortimento varietale dei vini rossi

Descrizione

Sono state inoltre rese meno rigide le norme in materia di assemblaggio dei vini rossi, in armonia con le modifiche apportate alle norme relative all'assortimento varietale. Gli assemblaggi devono ora comprendere almeno due varietà, rispetto alle tre precedentemente previste, e la percentuale di varietà di Cabernet franc è stata aumentata dal 70 all'85 %. Sono state eliminate le percentuali relative alle norme in materia di assemblaggio di varietà supplementari.

Tali adattamenti sono intesi a garantire una maggiore flessibilità e a semplificare le norme, mantenendo nel contempo un profilo di prodotto conforme a quello descritto nel disciplinare di produzione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifica della disposizione relativa alle norme di potatura

Descrizione

È stato eliminato l'obbligo relativo al numero di tralci fruttiferi in fase di allegagione (10 per il Guyot e 12 per il cordone di Royat), sebbene sia stato mantenuto il requisito relativo al numero massimo di gemme lasciate durante la potatura. Tale modifica mira a semplificare il lavoro degli operatori mantenendo nel contempo un requisito qualitativo rigoroso.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifica della disposizione relativa all'altezza del fogliame

Descrizione

L'altezza del fogliame palizzato definita nel disciplinare di produzione, inizialmente fissata a 0,55 volte la distanza tra i filari, è stata ridotta a 0,50 volte tale distanza.

Tale modifica fa principalmente fronte al crescente problema dell'esposizione al vento della zona vitivinicola, dovuto in particolare all'intensificazione del vento autan, nonché agli episodi ricorrenti di ondate di caldo e siccità osservati negli ultimi anni.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifica del paragrafo relativo alle norme analitiche

Descrizione

Eliminazione della disposizione relativa alla norma analitica sulle ceneri, in quanto il valore definito nel disciplinare di produzione (46,51 milliequivalenti per litro) è molto vicino al valore regolamentare (46,6 milliequivalenti per litro).

Eliminazione dei tenori massimi di anidride solforosa stabiliti nel disciplinare di produzione (125 mg/l per i vini rossi e 150 mg/l per i vini rosati), al fine di allinearsi ai valori regolamentari europei (150 mg/l per i vini rossi e 200 mg/l per i vini rosati).

Aumento del tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio), che è portato a 4 g/l, conformemente alla normativa europea applicabile ai vini secchi fermi, rispetto al valore attuale di 3 g/l previsto dal disciplinare di produzione.

Tali modifiche hanno lo scopo di semplificare il disciplinare di produzione mantenendo nel contempo il profilo del prodotto.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiunta della pratica del salasso per i vini rosati

Descrizione

Il gruppo di produttori dispone di una produzione di vini rosati ottenuti tramite salasso, pratica storica che continua a essere utilizzata nella denominazione e che intende preservare. Al fine di tutelare tale specificità, il metodo è stato inserito nella sezione «Legame con la zona geografica».

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Adeguamento della produzione massima media per parcella

Descrizione

La produzione massima media per parcella è stata adeguata per le parcelle irrigate, conformemente alle disposizioni già vigenti in altre denominazioni di vino che autorizzano l'irrigazione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Semplificazioni amministrative

Descrizione

Aggiornamento del paragrafo «Dichiarazione di declassamento» con l'eliminazione dell'obbligo di inviare all'ODG la copia della dichiarazione riepilogativa mensile a seguito del declassamento di un lotto. Inoltre è stato eliminato il paragrafo relativo al periodo durante il quale i vini non possono circolare tra i depositari autorizzati.

Tali sviluppi rispecchiano il desiderio di semplificazione amministrativa espresso dai produttori della denominazione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Misura transitoria

Descrizione

Le misure transitorie relative alle norme in materia di assortimento varietale, alle norme in materia di proporzione in azienda e alle norme di assemblaggio sono giunte a scadenza e sono state eliminate dal disciplinare di produzione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti

Descrizione

I recapiti dell'INAO sono stati aggiornati.

È modificata la disposizione relativa al controllo del disciplinare.

☐ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Coteaux du Quercy»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0499-AM01 - 30.9.2025

1.   Nome

«Coteaux du Quercy»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Stato membro cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini fermi rossi e rosati

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini rossi presentano un colore intenso e profondo.

Odore

I vini sono caratterizzati, al naso, da aromi complessi e potenti in cui prevalgono frutti rossi, accompagnati da note vegetali e anche floreali.

Sapore

Al palato gli aromi di frutti rossi e neri si combinano con aromi vegetali, come il pepe, con sfumature mentolate e una lunga persistenza aromatica finale. La materia apporta dai tannini è ben presente e l'equilibrio è armonico. Questi vini sono il risultato di una bella espressione dell'assemblaggio dei vitigni Cabernet franc N, Merlot N, Cot N, Tannat Ne anche Gamay N.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Possono essere apprezzati giovani ma, a seconda dell'annata, è interessante attendere fino a cinque anni.

L'affinamento consente ai vini di migliorare, garantendo la stabilizzazione dei vini, la combinazione di tannini e antociani, che conferisce una maggiore rotondità e una migliore espressione prima dell'immissione sul mercato per la vendita al consumatore.

I vini rosati hanno un colore rosa più o meno vivace e sono caratterizzati da aromi complessi al naso e al palato che spesso rivelano note fruttate, vegetali e talvolta floreali che indicano la prevalenza del vitigno Cabernet franc N nell'assemblaggio. Il vino ha una lunga persistenza aromatica.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

-

Acidità totale minima:

-

Unità di acidità totale minima:

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

-


Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Si tratta di vini fermi, sia rossi che rosati.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 %.

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

Il tenore massimo di acido malico dei vini rossi è fissato a 0,3 grammi per litro, per i lotti pronti alla commercializzazione sfusi o confezionati.

Nella fase di confezionamento i vini presentano:

— un tenore di acidità volatile inferiore o pari a 15,30 milliequivalenti per litro (0,75 grammi per litro espresso in H2SO4) per i vini rossi e a 12,24 milliequivalenti per litro (0,60 grammi per litro espresso in H2SO4) per i vini rosati;

— un tenore massimo in zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) pari a 4 grammi per litro;

☑ Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime.

Pratica di vinificazione

Gestione dei vigneti

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

a) Densità di impianto - La vigna ha una densità minima di impianto pari a 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari è inferiore o pari a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare è compresa tra 0,90 metri e 1,10 metri.

b) Norme di potatura - Le viti sono potate: a potatura lunga (a Guyot semplice o doppio), con un massimo di 12 gemme franche per ceppo; a potatura corta (Cordone di Royat bilaterale), con un massimo di 14 gemme franche per ceppo.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categorie/varietà/tipi

Vini fermi rossi e rosati.

Resa massima:

Resa massima:

63

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

— Cabernet franc N

— Cot N - Malbec

— Gamay N

— Merlot N

— Tannat N

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

1.   Zona geografica

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei comuni seguenti:

— dipartimento Lot: Belfort-du-Quercy, Belmontet, Castelnau-Montratier, Cezac, Flaugnac, Labastide-Marnhac, Lascabannes, Le Montat, Montcuq, Montdoumerc, Montlauzun, Saint-Cyprien, Saint-Daunès, Saint-Pantaléon, Saint-Paul de Loubressac, Sainte-Alauzie, Valprionde;

— dipartimento Tarn-et-Garonne: Auty, Bruniquel, Caussade, Cayriech, Labarthe, Lapenche, Lavaurette, Mirabel, Molières, Montaigu-de-Quercy, Montalzat, Montfermier, Montpezat-de-Quercy, Puygaillard-de-Quercy, Puylaroque, Réalville, Saint-Georges, Saint-Vincent, Sauveterre, Vaïssac, Vazerac.

2.   Superficie parcellare delimitata

I vini sono ottenuti esclusivamente da vigneti situati nella superficie parcellare di produzione approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 9.9.1999 e del 10 settembre 1999 e del 19 maggio 2011. L'Institut national de l'origine et de la qualité deposita presso le amministrazioni dei comuni di cui al punto 1° la documentazione grafica indicante i confini delle parcelle della zona di produzione così approvati.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

I produttori di uva del Quercy hanno saputo sfruttare e valorizzare la combinazione di particolari situazioni topografiche e di un clima dai molteplici influssi. La leggera umidità primaverile, unita al clima oceanico, garantisce una buona crescita vegetativa della vigna. Gli influssi mediterranei determinano, in estate come in autunno, un clima caldo secco e un soleggiamento, che favoriscono la maturazione regolare e ottimale dell'uva, con uno stress idrico estivo moderato che è garanzia di una buona maturazione dell'uva. L'autan esercita una vera influenza su tutto il ciclo vegetativo della zona vitivinicola, in particolare anticipandone il germogliamento, la fioritura e l'invaiatura. Sul finire dell'estate tale vento può soffiare con particolare intensità, favorendo la maturazione delle uve e asciugando la vigna dopo i temporali agostani, limitando in tal modo lo sviluppo delle malattie crittogamiche. L'arrivo tardivo dei primi freddi garantisce una corretta maturazione dei tralci. In linea con gli usi e le conoscenze dei viticoltori relativamente al comportamento delle viti per definire il giusto impianto dei vigneti, la superficie parcellare delimitata, adattata a ciascuna unità geomorfologica, comprende principalmente le parcelle con suoli ben drenati e che si riscaldano facilmente, il che esclude le aree fredde o soggette a gelate, come pure le parcelle con i suoli più fertili e troppo superficiali. La persistenza di vigneti ben distribuiti su tutto il territorio testimonia pratiche viticole costanti e tramandate da generazioni. Gli operatori hanno quindi valorizzato le caratteristiche originarie della produzione, da un lato, scegliendo varietà che trovano le condizioni naturali favorevoli allo sviluppo del proprio potenziale e, dall'altro, gestendo in modo ottimale la pianta e il suo potenziale produttivo grazie alle forme di allevamento della vite e a norme rigorose di potatura che favoriscono l'aerazione del fogliame e dei grappoli. Adattando le tecniche di vinificazione, gli operatori hanno inoltre assimilato molto rapidamente le tecniche che permettevano loro di estrarre il meglio dalle uve. Per ricavare un vino dagli aromi complessi, ma soprattutto per ottenere tannini rotondi e setosi, è stato presto introdotto, dopo la fermentazione, un periodo di affinamento in tino. Per raggiungere tali obiettivi, il disciplinare di produzione definisce un periodo minimo di affinamento fino al 1o febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta. La competenza dei produttori si riflette anche nella scelta degli assemblaggi di vini ottenuti in condizioni diverse. Tale competenza, adattata alle condizioni specifiche del territorio in questione, vocato in primo luogo alla produzione del vino rosso, è stata applicata in modo naturale alla produzione dei vini rosati. La policoltura, presente in ciascuna azienda e nell'ambito della quale le viti rappresentano solo una parte esigua, e l'importanza della vendita diretta o a filiera corta, dopo il confezionamento, garantiscono una buona valorizzazione dei prodotti e assicurano la continuità e l'unità di questa piccola zona vitivinicola sparsa. Tutti gli operatori, siano essi viticoltori soci di cooperative o indipendenti, nonché l'intero contesto locale, in cui si inserisce anche l'istituto agrario, collaborano per mantenere la fama e la reputazione di una zona vitivinicola antica ripristinata dopo la crisi della fillossera.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Deroga relativa alla zona geografica

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito / deroga supplementare

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti: - dipartimento Lot: Bagat-en-Quercy, Le Boulve, Cahors, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Cieurac, Fargues, Parnac, Saux, Saint-Laurent-Lolmie, Saint-Matré, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Trespoux-Rassiels, Villeseque; - dipartimento Tarn-et-Garonne: Albias, Bioule, Cayrac, Monclar-de-Quercy, Montricoux, Negrepelisse, Saint-Cirq, Saint-Etienne de Tulmont.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, una zona di prossimità immediata corrisponde a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Titolo del requisito / della deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito / deroga supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine protetta può precisare il nome dell'unità geografica più grande «Sud-Ouest». Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-9e871ccd-137e-412a-8cc6-2ba19ae55dd7