Biocidi - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Nozione di “biocida” - Condizione relativa alla “destinazione” del prodotto - Prodotti a base di aceto destinati ad essere utilizzati sia come alimenti sia come prodotti per la pulizia/disinfettanti di tali alimenti (“prodotti multiuso”) - Ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012 - Articolo 2, paragrafi 1 e 2 - Allegato V - Elenco dei tipi di biocidi contemplati dal regolamento - Tutela della salute umana e animale e dell’ambiente.
Nella causa C‑473/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 27 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2024, nel procedimento
Speyer & Grund GmbH & Co. KG
contro
Werner & Mertz GmbH,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin, facente funzione di presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: E. Sartori, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Speyer & Grund GmbH & Co. KG, da C. Eggers e C. Böhler, Rechtsanwälte;
- per la Werner & Mertz GmbH, da T.C. Körber e V. Warnecke, Rechtsanwälte;
- per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da T.S. Bohr, I. Galindo Martín e R. Lindenthal, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma, lettera e), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 (GU 2014, L 103, pag. 22), e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione, dell’8 agosto 2019 (GU 2019, L 279, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento sui biocidi»), dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento CLP»), e dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato dal regolamento CLP (in prosieguo: il «regolamento REACH»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Speyer & Grund GmbH & Co. KG, società che commercializza e promuove taluni prodotti composti di acqua e di acido citrico e/o di acido acetico, e la Werner & Mertz GmbH, società che commercializza prodotti per la pulizia, in merito ad un’azione per concorrenza sleale proposta da quest’ultima.
Contesto normativo
Regolamento sui biocidi
3 I considerando 1, 3, 18 e 19 del regolamento sui biocidi enunciano quanto segue:
«(1) I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia, i biocidi possono creare rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente a causa delle loro proprietà intrinseche e delle relative modalità d’uso.
(…)
(3) Il presente regolamento è volto a migliorare la libera circolazione dei biocidi all’interno dell’Unione, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell’ambiente. (…) Il presente regolamento dovrebbe fondarsi sul principio di precauzione al fine di assicurare che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non comportino effetti nocivi per la salute umana o animale o effetti inaccettabili sull’ambiente. (…)
(…)
(18) Taluni biocidi e articoli trattati quali definiti nel regolamento sono disciplinati anche da altra normativa dell’Unione. È pertanto necessaria una chiara linea di demarcazione per garantire la certezza del diritto. In un allegato del presente regolamento dovrebbe essere riportato un elenco dei tipi di biocidi contemplati dal presente regolamento, corredato di una serie indicativa di descrizioni per ogni tipo.
(19) I biocidi destinati a essere utilizzati non solo ai fini del presente regolamento, ma anche in relazione ai dispositivi medici, ad esempio i prodotti utilizzati per la disinfezione delle superfici ospedaliere e dei dispositivi medici, possono comportare rischi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento. Tali biocidi dovrebbero pertanto essere conformi, oltre che ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, ai pertinenti requisiti essenziali (…)».
4 L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:
«Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione».
5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Un elenco dei tipi di biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, con le rispettive descrizioni, è riportato nell’allegato V.
2. Fatte salve eventuali esplicite disposizioni contrarie nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell’Unione, il presente regolamento non si applica ai biocidi o agli articoli trattati che rientrano nell’ambito di applicazione dei seguenti atti normativi:
(…)
e) regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari [GU 2004, L 139, pag. 1] (…);
(…)
Fatto salvo il primo comma, quando un biocida ricade nell’ambito di applicazione di uno dei summenzionati atti normativi ed è destinato a essere utilizzato per finalità non previste da questi ultimi, il presente regolamento si applica anche a tale biocida nella misura in cui tali finalità non sono disciplinate nell’ambito di detti atti normativi».
6 L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) “biocidi”:
- qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
(…)».
7 L’allegato V a tale regolamento, intitolato «Tipi di biocidi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e relative descrizioni», così dispone:
«Gruppo 1. Disinfettanti
(…)
Tipo di prodotto 4: Settore dell’alimentazione umana e animale
Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l’acqua potabile) destinati al consumo umano o animale.
Prodotti utilizzati per essere incorporati in materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Tipo di prodotto 5: Acqua potabile
Prodotti usati per la disinfezione dell’acqua potabile per il consumo umano e animale.
(…)».
Regolamento REACH
8 L’articolo 2 del regolamento REACH, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 6 così recita:
«Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle seguenti miscele allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale:
(…)
d) alimenti (…) a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1)], anche se utilizzati:
i) come additivi in prodotti alimentari (…);
(…)».
9 L’articolo 31 di tale regolamento, intitolato «Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza», contenuto nel titolo IV di detto regolamento, intitolato «Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento», prevede, al paragrafo 1, lettera a), che il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell’allegato II, se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa ai sensi del regolamento CLP.
Regolamento CLP
10 L’articolo 1, del regolamento CLP dispone quanto segue:
«Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale:
(…)
e) alimenti o mangimi come definiti nel regolamento [n. 178/2002], anche quando sono utilizzati:
i) come additivi in prodotti alimentari (…);
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 La Speyer & Grund commercializza e promuove prodotti con il marchio SURIG e, in particolare, un prodotto composto di acqua e acido acetico (7,5%), denominato SURIG Essigspray UNIVERSAL, e un prodotto composto di acqua, acido acetico (10%) e acido citrico (1,5%), denominato SURIG Essigspray EXTRA.
12 Tali prodotti sono posti in commercio in flaconi trasparenti con erogatore spray sulle cui etichette figurano, sulla parte anteriore, oltre ai nomi del marchio e dei rispettivi prodotti, un’immagine di verdure crude, un lavello da cucina luccicante e una vignetta recante le scritte «qualità alimentare garantita» e «100% vegetale». Sulla parte posteriore di tali prodotti le etichette contengono, tra l’altro, le seguenti informazioni: «Il pratico flacone con erogatore spray consente di irrorare facilmente insalate, frutta e verdura (…) non solo può essere usato per deliziosi condimenti per insalate, ma esalta il gusto anche di altri cibi».
13 La Werner & Mertz GmbH, che commercializza prodotti per la pulizia, ritiene che la commercializzazione e la promozione, da parte della Speyer & Grund, dei prodotti SURIG Essigspray UNIVERSAL e SURIG Essigspray EXTRA come prodotti alimentari violino le regole di una concorrenza leale, in combinato disposto con i regolamenti sui biocidi, CLP e REACH, in quanto non sarebbero rispettati i requisiti in materia di etichettatura e pubblicità, poiché si tratta in realtà di prodotti per la pulizia.
14 In tali circostanze, la Werner & Mertz ha chiesto, in sostanza, al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), che la Speyer & Grund, fosse condannata a cessare di commercializzare e/o promuovere i prodotti di cui si tratta nel procedimento principale.
15 Detto giudice ha accolto tale domanda ritenendo che tali prodotti costituiscano biocidi.
16 La Speyer & Grund ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania). Tale giudice, dopo aver considerato, in sostanza, che tali prodotti costituiscono biocidi, dal momento che la forma del flacone, che il pubblico associa esclusivamente a prodotti per la pulizia, e le immagini che compaiono sulle etichette dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale depongono in tal senso. E che detti prodotti a duplice uso sono assoggettati agli obblighi derivanti dai regolamenti sui biocidi, CLP e REACH, ha confermato detta decisione.
17 Investito di un’impugnazione per Revision (cassazione) proposta dalla Speyer & Grund, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede se prodotti a duplice uso, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione dei regolamenti sui biocidi, CLP e REACH.
18 È in tale contesto che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), [primo trattino], del regolamento [sui biocidi] debba essere interpretato nel senso che la destinazione d’uso necessaria ai fini del riconoscimento della qualità di biocida di un prodotto deve costituire l’unica o la prevalente, oppure se sia sufficiente che un prodotto sia destinato a essere utilizzato anche come biocida, pur in via secondaria.
2) Se l’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’allegato V, del regolamento [sui biocidi], debba essere interpretato nel senso che un biocida destinato (anche) alla pulizia degli alimenti rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento quale prodotto di tipo 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) nel gruppo 1 (disinfettanti).
3) Se l’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera e), e secondo comma, del regolamento [sui biocidi] debba essere interpretato nel senso che un biocida destinato (anche) alla pulizia/disinfezione degli alimenti rientra esclusivamente nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 852/2004] e non, in particolare, in quello del regolamento [sui biocidi] per effetto della deroga all’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo.
4) Se l’eccezione settoriale per gli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento [CLP] debba essere interpretata nel senso che detto regolamento, nonostante tale eccezione, è applicabile a un prodotto destinato a essere utilizzato sia come alimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento [n. 178/2002], sia come biocida conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), prima frase, del regolamento [sui biocidi] - se del caso, a condizione che la destinazione d’uso come biocida sia prevalente.
5) Se l’eccezione settoriale per gli alimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), in combinato disposto con il titolo IV del regolamento [REACH], debba essere interpretata nel senso che, nonostante detta eccezione, non è esclusa l’applicazione del titolo IV a un prodotto come quello menzionato nella quarta questione pregiudiziale - se del caso, a condizione che la destinazione d’uso come biocida sia prevalente».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi debba essere interpretato nel senso che, affinché un prodotto rientri nella nozione di «biocida», come definita in tale disposizione, tale prodotto deve essere destinato esclusivamente o principalmente a una finalità biocida, o se tale finalità possa essere soltanto accessoria rispetto ad altre finalità.
20 Secondo una costante giurisprudenza, dagli obblighi inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa, devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa in questione (sentenza del 4 ottobre 2024, AFAÏA, C‑228/23, EU:C:2024:829, punto 39 e giurisprudenza citata).
21 A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi, per «biocidi» si intendono «qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica».
22 La Corte ha già dichiarato che dalla formulazione di tale disposizione risulta quindi che un prodotto deve essere qualificato come «biocida», ai sensi di tale disposizione, se soddisfa tre condizioni cumulative. In primo luogo, tale prodotto deve essere costituito da uno o più «principi attivi», o perché li contiene o perché li genera. In secondo luogo, detto prodotto deve perseguire determinate finalità, vale a dire distruggere, eliminare e rendere innocui gli organismi nocivi, impedirne l’azione o combatterli. In terzo luogo, la modalità d’azione del medesimo prodotto deve essere «divers[a] dalla mera azione fisica o meccanica» (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2021, Biofa, C‑29/20, EU:C:2021:843, punti 26 e 28).
23 Per quanto riguarda tale seconda condizione, sulla quale vertono gli interrogativi del giudice del rinvio, dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi non risulta che la qualificazione di un prodotto come «biocida», ai sensi di tale disposizione, richieda che detto prodotto persegua una finalità biocida esclusiva o predominante.
24 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, dall’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento sui biocidi deriva che, fatte salve eventuali esplicite disposizioni contrarie in tale regolamento o in altri atti legislativi dell’Unione, detto regolamento non si applica ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione di taluni atti normativi elencati in tale articolo, come il regolamento n. 852/2004.
25 Ciò posto, l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sui biocidi contiene una deroga a tale norma prevedendo che, nonostante tale primo comma, ai biocidi che ricadono negli atti normativi elencati all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, e sono destinati ad essere utilizzati per finalità non previste da questi ultimi, si applica il regolamento sui biocidi, nella misura in cui tali finalità non sono disciplinate da detti atti normativi.
26 Peraltro, come si evince dal considerando 1 del regolamento sui biocidi, i biocidi possono creare rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, in particolare a causa delle relative modalità d’uso. Come enuncia il considerando 19 di tale regolamento, «[i] biocidi destinati a essere utilizzati non solo ai fini del presente regolamento, ma anche in relazione a dispositivi medici (…) possono comportare rischi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento [e] tali biocidi dovrebbero pertanto essere conformi, oltre che ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, ai pertinenti requisiti essenziali di cui [agli atti normativi relativi a tali dispositivi]».
27 Ne consegue che il contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi conferma che il legislatore dell’Unione ha preso in considerazione i prodotti destinati a più usi, tra cui quello biocida, senza subordinare l’applicazione di tale regolamento a un uso esclusivamente biocida del prodotto di cui trattasi.
28 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 26 e 27 delle sue conclusioni, la qualificazione di un prodotto come biocida, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi, per quanto riguarda la condizione relativa alla sua destinazione, non può essere esclusa per il solo motivo che tale prodotto ne abbia diverse.
29 Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sui biocidi, alla luce dei considerando 3 e 19 di quest’ultimo, non contiene precisazioni quanto alla natura o all’intensità dell’uso biocida, il che conferma che un prodotto avente un uso biocida a carattere accessorio non può essere escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento.
30 Una lettura di tale disposizione consistente nel comprendere in modo ampio la qualificazione come biocida, nel senso che essa non è condizionata da una finalità biocida esclusiva o predominante, è conforme all’obiettivo del regolamento sui biocidi, quale risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, alla luce del considerando 3, che consiste, in particolare, nel garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente, fermo restando che le disposizioni di detto regolamento sono fondate sul principio di precauzione.
31 Infatti, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi nel senso che qualsiasi finalità biocida, anche solo secondaria, di un dato prodotto è sufficiente per ritenere che la seconda condizione cumulativa che deve soddisfare un biocida, di cui al punto 23 della presente sentenza, sia soddisfatta mira a tutelare, allo stesso modo, tutti gli utilizzatori dei biocidi, indipendentemente dal fatto che essi se ne servano conformemente alla loro finalità biocida secondaria o alla loro finalità biocida esclusiva o principale.
32 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi deve essere interpretato nel senso che, affinché rientri nella nozione di «biocida», come definita in tale disposizione, un prodotto non deve necessariamente essere destinato esclusivamente o principalmente a una finalità biocida, e che tale finalità può essere accessoria rispetto ad altre finalità.
Sulla seconda e terza questione
33 Con la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento sui biocidi, in combinato disposto con l’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4, a tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un biocida destinato alla pulizia e alla disinfezione degli alimenti rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
34 In via preliminare occorre precisare che l’esame di tali questioni si basa sulla premessa, che è quella della decisione di rinvio, secondo cui i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono destinati a un duplice uso, come alimenti e come detergenti/disinfettanti di questi stessi alimenti.
35 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi, tale regolamento si applica ai biocidi e agli articoli trattati. Un elenco dei tipi di biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, con le rispettive descrizioni, è riportato nell’allegato V al medesimo atto.
36 Come enunciato al considerando 18 del regolamento sui biocidi, taluni biocidi sono disciplinati anche da altra normativa dell’Unione, il che rende necessaria una demarcazione chiara per garantire la certezza del diritto e, di conseguenza, la definizione di «un elenco dei tipi di biocidi contemplati da [tale] regolamento» con «una serie indicativa di descrizioni per ogni tipo», figurante in un allegato allo stesso.
37 Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi, alla luce del considerando 18 dello stesso, risulta quindi che l’elenco dei prodotti di cui all’allegato V a tale regolamento deve essere considerato tassativo. Infatti, la locuzione «indicativa» contenuta in tale considerando riguarda solo le «descrizioni» per ogni tipo di prodotto e non l’«elenco» dei tipi di biocidi.
38 Ne consegue che, affinché un determinato prodotto rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi, il mero fatto che esso soddisfi la definizione di biocida di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non è sufficiente. Un prodotto siffatto deve, inoltre, corrispondere a uno dei tipi di prodotto di cui all’allegato V al regolamento sui biocidi.
39 A tale proposito, il tipo di prodotto 4, compreso nel gruppo 1 dei tipi di prodotto, intitolato «Disinfettanti», di cui all’allegato V a tale regolamento, menziona i prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l’acqua potabile) destinati al consumo umano o animale, nonché prodotti usati per impregnare materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.
40 Si evince dalla descrizione dei biocidi rientranti nel tipo di prodotto 4, compreso nel gruppo 1 dei tipi di prodotto, di cui all’allegato V al regolamento sui biocidi che si fa ivi riferimento alle «superfici» non degli alimenti stessi, bensì a quelle su cui tali alimenti sono stati manipolati o che sono state a contatto con essi. Inoltre, i «prodotti» ivi menzionati devono essere intesi come quelli utilizzati per disinfettare i materiali e le superfici utilizzati nell’ambito di varie azioni riguardanti gli alimenti e i mangimi.
41 Per contro, tale tipo di prodotto 4 non può essere inteso nel senso che gli usi ivi previsti riguardino la disinfezione di un alimento stesso ai fini della sua successiva ingestione.
42 Se è vero che il tipo di prodotto 5, intitolato «Acqua potabile», compreso nel medesimo gruppo 1 di cui all’allegato V a tale regolamento, riguarda i prodotti utilizzati per «la disinfezione dell’acqua potabile per il consumo umano e animale», esso riguarda tuttavia solo l’acqua potabile e non gli alimenti. Infatti, se l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse stata quella di includere anche tali alimenti, l’indicazione di questi ultimi sarebbe stata espressamente contenuta in tale allegato, tenuto conto dell’importanza della sicurezza di detti alimenti all’interno dell’Unione.
43 Peraltro, tale riferimento all’«acqua potabile» non può condurre alla conclusione che il legislatore dell’Unione abbia inteso classificare tra i biocidi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi, di cui all’allegato V a quest’ultimo, prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale in quanto, come rilevato al punto 37 della presente sentenza, l’elenco dei prodotti coperti da tale allegato ha carattere tassativo.
44 Di conseguenza si deve ritenere che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, la cui destinazione d’uso è al contempo quella di un alimento e di un detergente o disinfettante di questi stessi alimenti, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi, come definito al suo articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4, a tale regolamento.
45 Peraltro, il fatto che il legislatore dell’Unione abbia ripreso, nel regolamento sui biocidi, il tipo di prodotto 4 precedentemente contenuto nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998, L 123, pag. 1), laddove il vecchio tipo di prodotto 20 riguardante i prodotti utilizzati per proteggere gli alimenti e i mangimi mediante la lotta contro gli organismi nocivi, che figurava anche in tale direttiva, non è stato ripreso in tale regolamento, avvalora la conclusione secondo la quale i prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nei tipi di prodotto di cui all’allegato V a detto regolamento.
46 Per quanto riguarda gli interrogativi del giudice del rinvio relativi all’applicabilità del regolamento sui biocidi, sulla base del suo articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, ai prodotti la cui destinazione d’uso è al contempo quella di un alimento e di un detergente o disinfettante di questi stessi alimenti, occorre rilevare, da un lato, che, sebbene l’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento determini le condizioni di applicazione di detto regolamento, l’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di quest’ultimo esclude dall’ambito di applicazione del medesimo regolamento i biocidi rientranti negli atti normativi elencati in tale primo comma. In particolare, l’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera e), del regolamento sui biocidi dispone che, fatte salve eventuali esplicite disposizioni contrarie, tale regolamento non si applica ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione, in particolare, del regolamento n. 852/2004.
47 Dall’altro lato, l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sui biocidi prevede un’eccezione a tale esclusione precisando che, fatto salvo tale primo comma, quando un biocida ricade nell’ambito di applicazione di uno di tali atti normativi ed è destinato a essere utilizzato per finalità non previste da tali atti normativi, detto regolamento si applica anche a tale biocida nella misura in cui tali finalità non sono disciplinate nell’ambito di detti atti normativi.
48 Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, poiché, non soddisfacendo i criteri definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, la cui destinazione d’uso è al contempo quella di un alimento e di un detergente o disinfettante di tale alimento, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, non occorre esaminarli, successivamente, alla luce del paragrafo 2 di tale articolo.
49 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento sui biocidi, in combinato disposto con l’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4, a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un biocida destinato alla pulizia e alla disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento.
Sulle questioni quarta e quinta
50 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda e alla terza questione, non è necessario rispondere alle questioni quarta e quinta.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione, dell’8 agosto 2019,
deve essere interpretato nel senso che:
affinché rientri nella nozione di «biocida», come definita in tale disposizione, un prodotto non deve necessariamente essere destinato esclusivamente o principalmente a una finalità biocida, e che tale finalità può essere accessoria rispetto ad altre finalità.
2) L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014 e dal regolamento delegato 2019/1819, in combinato disposto con l’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4, a tale regolamento,
deve essere interpretato nel senso che:
un biocida destinato alla pulizia e alla disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento.