Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 11-12-2025
Numero provvedimento: 2501
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 12-12-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2501 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per quanto riguarda l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica.

(Regolamento (UE) 11/12/2025, n. 2025/2501, pubblicato in G.U.U.E. 12 dicembre 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione. Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(2) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti, è opportuno autorizzare l’uso delle proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e idromele.

(3) L’EGTOP ha inoltre avviato la valutazione delle sostanze da autorizzare per la pulizia e la disinfezione nella produzione biologica a norma dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Per la valutazione occorre tuttavia più tempo di quanto previsto al momento dell’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Dato il tempo necessario per consentire all’EGTOP di ultimare la valutazione e alla Commissione di adottare gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione tenendo conto di tale valutazione, l’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027. Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 relative agli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dal 1° gennaio 2028.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

(1) all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia l’allegato VII continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027 e l’allegato IX continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.»;

(2) all’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2027»;

(3) all’articolo 13, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.»;

(4) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

All’allegato V, parte A (Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, compresi gli eccipienti e le altre sostanze usate nello stesso modo e con lo stesso fine dei coadiuvanti tecnologici), dopo la voce «Fibre di legno», sono aggiunte le voci seguenti:

«Proteina di piselli

uso per la chiarificazione dei succhi di frutta e dei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele

se disponibile di origine biologica

Proteina di patate

uso per la chiarificazione dei succhi di frutta e dei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele se disponibile di origine biologica»