Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 04-12-2025
Numero provvedimento: 2288
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Società agricola impegnata nella coltivazione di vigneti di proprietà o gestiti in affitto il cui raccolto viene successivamente impiegato nella produzione di vini di pregio - Autorizzazioni necessarie per la piantumazione dei vigneti - Aiuti e sostegno al settore vitivinicolo (Piano nazionale di sostegno - OCM vitivinicola) - Decreto dell'Organismo Pagatore (AVEPA) che dispone la non ammissibilità dell'azienda agricola alla graduatoria per i finanziamenti previsti dalla misura "Investimenti" (ex Reg. UE n. 1308/2013) a causa di una preesistente sanzione amministrativa (nella specie, per violazione dell'art. 69, comma 3, L. n. 238/2016 relativa a impianti viticoli) - Domanda di annullamento del decreto - Accertata l'illegittimità dell’atto presupposto avente efficacia caducante rispetto al decreto del dirigente dell’Organismo Pagatore.

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;


nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

- del decreto del dirigente dell'Organismo Pagatore n. -OMISSIS- del 15.2.2022, con cui è stata disposta la “Non ammissibilità alla graduatoria regionale per la finanziabilità domanda ID -OMISSIS-, presentata dalla ditta -OMISSIS- (CUAA -OMISSIS-)”, consegnata con PEC il 23.02.2022;

- del decreto 15.02.2022 prot. n. -OMISSIS-, rep. -OMISSIS- del dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese - PO Coordinamento territoriale interventi strutturali Avepa, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e l'individuazione delle domande finanziabili nel “Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Reg. UE n. 1308/2013 articolo 50. Bando biennale annualità 2022-2023. DGR n. 1245 del 14 settembre 2021. Approvazione delle domande ammissibili per l'azione B e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A e azione B” pubblicato su BUR n. 16 del 25.02.2022 e del decreto del 17.03.2022 del suddetto dirigente, prot. n. 45741, avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria di finanziabilità approvata con il suddetto decreto n. 445/2022, il tutto con le relative graduatorie;

- della DGRV n. 1245 del 14.09.2021 e relativa scheda generale di misura e di azione, Allegato A alla stessa DGRV in cui vengono fissate le condizioni e i requisiti per la partecipazione e la finanziabilità;

- oltreché degli atti pregressi, prodromici, correlati e/o consequenziali, presupposti, non conosciuti, di Avepa o altri Enti.


e per l'accertamento

del diritto della ricorrente a conseguire l'aiuto di cui alla misura richiesta, con la condanna di Avepa al relativo pagamento, previi gli adempimenti del caso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avepa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 novembre 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO


Con ricorso notificato in data 26 aprile 2022 e depositato in Segreteria in data 6 maggio 2022 la -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio precisati in oggetto.

Esponeva in punto di fatto di essere una società agricola impegnata nella coltivazione di vigneti siti nelle province di -OMISSIS- -OMISSIS-, di proprietà o gestiti in affitto, il cui raccolto veniva successivamente impiegato nella produzione di vini di pregio.

A tal fine, la ricorrente acquisiva nel tempo diritti o autorizzazioni necessarie per la piantumazione dei vigneti.

Tal comparto amministrativo era sottoposto a vigilanza pubblica, in conformità al diritto dell’Unione, affidata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa).

Nell’annata del 2016, la ricorrente proponeva, con domanda n. -OMISSIS-, l’assegnazione di 1.180 mq per nuovi impianti viticoli.

L’Amministrazione ne assegnava soli 29 mq. con autorizzazione del 23 maggio 206, ID nazionale n.-OMISSIS-

Secondo una peculiarità del sistema, le autorizzazioni viticole permettevano al produttore di non comunicare in anticipo le superfici interessate, ma l’accoppiamento tra superficie lavorata e titolo autorizzativo veniva effettuata a consuntivo in sede di comunicazione ad Avepa alla conclusione dei lavori.

La Società aveva programmato la realizzazione di vigneti per una superficie di 16.000 mq e si era riservata, tramite il tecnico incaricato da Avepa, di aggiornare la superficie in sede di collaudo in base alle misurazioni eseguite dagli ispettori.

Nel corso del 2017 venivano realizzati impianti di vitigni su fondi censiti al C. T. del Comune di -OMISSIS-, Fg. 10, mapp.:

n. 410, per 480 mq.;

n. 422, per 1.1158 mq.;

n. 499, per 14.697 mq.;

per un totale di 16.335 mq. come da schedario viticolo n. 42899, nonché da fattura del 28 luglio 2017 n. 19864, emessa da-OMISSIS--OMISSIS-. -OMISSIS-.

Al termine delle lavorazioni la superficie interessata dal reimpianto corrispondeva a 15.578 mq. dei mappali n. 422 e 499.

Veniva presentata domanda di collaudo in data 28 novembre 2019 e -OMISSIS- chiudeva l’istruttoria con sopralluogo in campo, verifica della superficie e della documentazione a giugno 2020. L’ispettore incaricato riscontrava una superficie pari a complessivi 16.335 mq. quantificando la differenza tra il dichiarato a fine lavori e quanto effettivamente impiantato in 757 mq.

Chiedeva, così, di presentare una modifica dello schedario per regolarizzare in aumento la superficie vitata.

Tale superficie di impianto derivava dalle autorizzazioni n. -OMISSIS- per 29 mq. e n. -OMISSIS- per 729 mq.

In data 9 luglio 2020, la ricorrente comunicava al CAA l’intenzione di utilizzare le suddette autorizzazioni.

Al termine del collaudo, l’applicativo informatico non aveva permesso l’aggancio dell’autorizzazione n. -OMISSIS-, in quanto la stessa risultava non più disponibile a causa di un unilaterale intervento effettuato da Avepa, secondo parte ricorrente infondato.

L’operatore del CAA presentava domanda di modifica dello schedario prot. n. -OMISSIS- del 9 luglio 2020.

A fronte di tale impossibilitò tecnica, Avepa contestava a violazione dell’art. 69, comma 3, L. n. 238/2016, con verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative n. -OMISSIS-, ai sensi della l. n. 689/1981, redatto in applicazione dei Regolamenti (UE) 1306/2013, n. 1308/2013 e n. 560/2015 (ora Reg. UE 2018/273) e della L. n. 238/2016, notificato il 13.1.2021.

Seguiva il deposito di memorie, il cui contenuto si richiamava integralmente in atti e in data 30 novembre 2021 si teneva l’audizione dell’istante presso la sede centrale di Avepa.

All’esito, l’Amministrazione si determinava ad emettere l’ordinanza di ingiunzione n. -OMISSIS- del 2022 che confermava la sanzione prospettata a verbale.

Successivamente, in data 27 novembre 2021 la ricorrente presentava domanda per ottenere i contributi per gli interventi previsti nella misura “UVA – Azione A “investimenti nelle aziende agricole vitivinicole – Annualità 2022-2023”.

Con comunicazione prot. -OMISSIS-del 28.01.2022 - class. VI/2 Avepa riteneva sussistere elementi ostativi all’accoglimento della domanda.

In data 7 febbraio 2022 l’istante presentava osservazioni ex art. 10-bis l. 241/1990.

In data 15 febbraio 2022 Avepa adottava il decreto n. 442 con il quale escludeva la società dalla graduatoria regionale per l’ottenimento dei finanziamenti.

Avverso detto decreto insorgeva la ricorrente nel presente giudizio.

Con un unico articolato motivo di ricorso si contestava: la violazione delle norme di successione procedimentale degli atti e difetto di istruttoria. Carenza di un accertamento definitivo legittimante l’avvio del procedimento di declaratoria di inammissibilità. Carenza di motivazione. Eccesso di potere e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 nonché dell’art. 20, comma 2, l. 689/1981.

In data 16 maggio 2022 -OMISSIS- depositava in Segreteria memoria di costituzione per resistere al ricorso.

A seguito di scambio di conclusionali e repliche, all’udienza del 11 novembre 2025 la causa veniva definitivamente trattenuta per la decisione.

Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.

In particolare, il Collegio ritiene che la determinazione provvedimentale con la quale l’Amministrazione abbia escluso la ricorrente dalla graduatoria per l’accesso ai benefici sia viziata in via derivata.

Invero, con sentenza n. -OMISSIS- del 7 novembre 2023, il Tribunale di -OMISSIS- ha annullato l’ordinanza di ingiunzione richiamata nella parte in fatto, accogliendo il motivo di ricorso con cui gli opponenti hanno dedotto la violazione dell’art. 14 l. 689/1981, ossia l’emissione del provvedimento sanzionatorio oltre il limite di legge fissato in 90 giorni.

In altri termini, la violazione contestata presentava i caratteri di immediata riconoscibilità e accertabilità, di per sé inidonei a giustificare in alcun modo il considerevole ritardo nell’attivazione del procedimento sanzionatorio.

Con sentenza n. -OMISSIS- del 2025 la Sezione IV di questo Tribunale ha accolto il ricorso della società -OMISSIS-, la quale ha ottenuto l’annullamento del decreto del dirigente dell’Organismo Pagatore n. -OMISSIS- del 2022 constatando che la natura meramente ricognitiva dell’attività di controllo necessaria per accertare la violazione - consistente nella semplice verifica della presenza o assenza della comunicazione di fine lavori negli archivi informatizzati dell’amministrazione - conferma ulteriormente l’insussistenza di ragioni oggettive che potessero giustificare il decorso di un periodo di tempo così considerevolmente superiore ai novanta giorni previsti dalla legge.

L’Amministrazione disponeva infatti di tutti gli strumenti informatici e documentali necessari per procedere tempestivamente all’accertamento, senza necessità di complesse indagini o valutazioni discrezionali, rendendo del tutto ingiustificato il ritardo di oltre un anno e mezzo nell’avvio del procedimento sanzionatorio.

Ne consegue che il procedimento sanzionatorio che aveva condotto all’adozione del provvedimento gravato era ed è da considerarsi illegittimo, per violazione dell’art. 14 l. 689/81, con conseguente annullamento dello stesso.

La violazione del termine per la contestazione dell’illecito amministrativo determina infatti nullità caducatoria consequenziale del verbale di accertamento, con conseguente illegittimità di tutti gli atti del procedimento sanzionatorio che su di esso si fondano, ivi compreso il decreto di esclusione dai finanziamenti oggetto del presente giudizio.

In altri termini, il decreto impugnato, trovando il proprio fondamento giuridico nel verbale di accertamento viziato e configurandosi come atto direttamente consequenziale dello stesso, deve essere annullato senza necessità di procedere all’esame degli ulteriori motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, risultando la questione definitivamente risolta dall’accertamento della violazione procedimentale di carattere ostativo.

I provvedimenti per cui è causa trovano la propria ragione giustificativa negli atti impugnati e annullati nelle pronunce, appena, richiamate.

Ne consegue che l’accertata illegittimità dell’atto presupposto ha efficacia caducante rispetto al decreto del dirigente dell’Organismo Pagatore n. -OMISSIS- del 15.2.2022.

Tale provvedimento disponeva la non ammissibilità della Società ricorrente alla graduatoria regionale a causa della presenza di un provvedimento sanzionatorio per violazione dell’art. 69, comma 3, della legge 238/2016 e contestualmente ne sanciva l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per tre anni.

L’effetto caducante si riverbera, dunque, sugli ulteriori successivi atti inquadrati in uno stretto rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che detti atti successivi si pongono come inevitabili conseguenze logico giuridiche di quello precedente, posto che nessuna nuova ulteriore valutazione di interessi è stata medio tempore compiuta dall’Amministrazione.

Il ricorso è, dunque, fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di interesse.

Da ultimo, la complessità e peculiarità in fatto della vicenda in esame giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.



PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in oggetto per quanto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Nicola Bardino, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE

Alberto Di Mario