Viticoltura - Terrazzamenti destinati alla coltivazione di vigneti - Dichiarazione del Comune di "non procedibilità della s.c.i.a. per la regolarizzazione edilizia per opere di messa in sicurezza di terrazzamenti esistenti" con ordine di "ripristino dello stato dei luoghi" - Interventi sostanziali - Titolo edilizio - Realizzazione di nuovi terrazzamenti, muri di contenimento e piazzali, che anche se funzionali a vigneti o uliveti, qualora alterino significativamente l'assetto del territorio, non costituente trasformazione edilizia sostanziale (non edilizia libera ex art. 6 TUE) - Richiesto il permesso di costruire - Ammissibilità della sanatoria (doppia conformità ex art. 36 TUE) per opere agricole in aree a valore paesistico-ambientale preclusa dalla sostanziale incompatibilità dell'opera con il carattere conservativo dei vincoli.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Picchi Graziana, in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola Colletto, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adrara San Martino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2024, proposto da
Picchi Graziana, in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola Colletto di Picchi Graziana; Picchi Duilio, in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola Colletto Agribiorelais di Picchi Duilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adrara San Martino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2024, proposto da
Picchi Graziana, in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola Colletto di Picchi Graziana; Picchi Duilio, in proprio e nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola Colletto Agribiorelais di Picchi Duilio, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Fiorona e Paolo Loda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adrara San Martino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 601 del 2021:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 3343 del 28.6.2021 con cui il Comune di Adrara San Martino ha dichiarato la “non procedibilità della s.c.i.a. per la regolarizzazione edilizia per opere di messa in sicurezza terrazzamenti esistenti”, ordinando il “ripristino dello stato dei luoghi” presso la proprietà della ricorrente;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2024:
- del provvedimento prot. n. 1047 del 15.2.2024-4.3.2024 emesso dal Comune di Adrara San Martino, di “accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione” prot. n. 3343 del 28.6.2021 (impugnata con ricorso n. 601/2021 R.G. avanti l’intestato Tar), relativa ad opere di messa in sicurezza di terrazzamenti presso la proprietà di parte ricorrente e determinazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale;
- del provvedimento prot. n. 1390 del 18.3.2024-26.3.2024, con il quale il Comune di Adrara San Martino ha ingiunto ai ricorrenti “il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 19.000,00”, stante l’inottemperanza al suddetto ordine demolitorio;
- della deliberazione di C.C. n. 16 del 18.9.2023, di approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione opere abusive”;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.
B) quanto al ricorso n. 397 del 2024:
- del provvedimento prot. n. 1048 del 15.2.2024-4.3.2024 emesso dal Comune di Adrara San Martino, di “accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione” prot. n. 3974 del 4.11.2013, in relazione ad una modesta variante in corso d’opera comportante un marginale incremento di 30 cm della quota del piazzale antistante il compendio immobiliare di parte ricorrente e determinazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale;
- del provvedimento prot. n. 1388 del 18.3.2024-26.3.2024, con il quale il Comune di Adrara San Martino ha ingiunto ai ricorrenti “il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 13.500,00”, stante l’inottemperanza al suddetto ordine demolitorio;
- della deliberazione di C.C. n. 16 del 18.9.2023, di approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione opere abusive”;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.
C) quanto al ricorso n. 398 del 2024:
- del provvedimento prot. n. 1049 del 15.2.2024-4.3.2024 emesso dal Comune di Adrara San Martino, di “accertamento inottemperanza all’ordinanza di demolizione” prot. n. 3974 del 4.11.2013, in relazione a taluni lavori di messa in sicurezza del muro a confine della strada di accesso all’azienda agricola e determinazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale;
- del provvedimento prot. n. 1389 del 18.3.2024-26.3.2024, con il quale il Comune di Adrara San Martino ha ingiunto ai ricorrenti “il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00”, stante l’inottemperanza al suddetto ordine demolitorio;
- della deliberazione di C.C. n. 16 del 18.9.2023, di approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione opere abusive”;
- di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adrara San Martino in ciascuno dei tre giudizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Antefatto
La signora Picchi Graziana è un’imprenditrice agricola, titolare dell’Azienda Agricola Colletto, con sede nel Comune di Adrara San Martino (BG), dedita principalmente alla coltivazione di uliveti e vigneti e allo svolgimento della connessa attività di agriturismo. L’attività viene svolta presso il compendio immobiliare sito in Adrara San Martino, località Collepiano, via Colletto n. 6. L’area è ricompresa dal vigente PGT nelle “aree di valore paesistico-ambientale” disciplinate dall’art. 47 delle NTA del Piano delle Regole, nelle quali sono ammesse esclusivamente “le attività di coltivazione dei suoli purchè queste non comportino trasformazioni colturali tali da modificare i caratteri peculiari dell’ambiente nel quale vengono realizzate”; è inoltre previsto che eventuali “trasformazioni colturali” ed “ogni forma di nuova edificazione” per l’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola sono soggette alla previa approvazione, da parte del Comune, di un Piano di Intervento Colturale, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, con la precisazione che “le proposte di intervento potranno essere approvate solo qualora sia verificato il sostanziale rispetto dei caratteri ambientali e paesistici peculiari della zona”.
1.1. Gli interventi abusivi realizzati dalla ricorrente.
Nel corso degli anni, l’azienda ricorrente è stata oggetto di diversi sopralluoghi da parte dei Carabinieri Forestali e dell’Ufficio Tecnico Comunale, in occasione dei quali sono state accertate opere edilizie abusive, in quanto realizzate in assenza di titolo autorizzativo oppure in difformità totale e con variazioni essenziali dai titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione. Per ciò che rileva ai fini dei giudizi qui in esame, vengono in considerazione i seguenti interventi:
(i) realizzazione di un piazzale di manovra a servizio del nuovo edificio interrato ad uso cantina, in totale difformità e con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire n. 2810/2010, con sensibile incremento dell’altezza dei muri di contenimento, passati da circa 4,40 mt a circa 6,50 mt;
(ii) allargamento a monte e a valle della sede stradale comunale in totale assenza di permesso di costruire, con formazione di muri di contenimento e scarpate, formazione di spalle in calcestruzzo e pietra, formazione di nuovi passaggi pedonali e riporto di terreno coltivo;
(iii) realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di cinque nuovi terrazzamenti mediante sopralzo di quelli esistenti, con movimenti di terra che hanno modificato l’andamento naturale delle aree e determinato la formazione di manufatti diversi, per dimensioni e caratteristiche, rispetto a quelli preesistenti, per una lunghezza variabile da 55 metri a 76 metri.
1.2. I provvedimenti repressivi e ripristinatori adottati dall’amministrazione (oggetto di precedenti giudizi).
1.2.1. In relazione all’opera di cui sub (i) – piazzale di manovra e muri di contenimento – il Comune di Adrara San Martino adottava l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 3974 del 4 novembre 2013, e successivamente il provvedimento del 2 novembre 2020 di rigetto dell’istanza di sanatoria proposta dall’interessata ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001; tali provvedimenti erano impugnati dinanzi a questo TAR, rispettivamente con ricorsi R.G. 164/2014 ed R.G. 68/2021, senza formulare istanza di sospensione; i giudizi erano definiti da questo TAR rispettivamente con sentenza n. 583/2021 (che in parte respingeva e in parte dichiarava improcedibile il ricorso R.G. 164/2014 avverso l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino), e con sentenza n. 1237/2022 (che dichiarava inammissibile il ricorso avverso il diniego di sanatoria); alla data di introduzione dei ricorsi qui in esame, pendevano i giudizi di appello avverso entrambe le sentenze (RR.GG. nn. 999/2022 e 1973/2023), con udienze di merito fissate per l’11 giugno 2024.
1.2.2. In relazione all’opera di cui sub (ii) - allargamento a monte e a valle della sede stradale comunale con formazione di muri di contenimento e scarpate - il Comune di Adrara San Martino adottava l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 3974 del 4 novembre 2013 e, successivamente, provvedimento del 2 novembre 2020 di rigetto dell’istanza di sanatoria proposta dall’interessata ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001; tali provvedimenti erano impugnati dinanzi a questo TAR con ricorsi R.G. 165/2014 ed R.G. 68/2021, senza formulare istanza di sospensione; i giudizi erano definiti da questo TAR con sentenza n. 583/2021 (che dichiarava in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso R.G. 164/2014 avverso l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino), e con sentenza n. 1237/2022 (che dichiarava inammissibile il ricorso avverso il diniego di sanatoria); alla data di introduzione dei presenti giudizi, pendevano i giudizi di appello avverso entrambe le sentenze (RR.GG. nn. 999/2022 e 1973/2023), con udienze di merito fissate per l’11 giugno 2024.
Per chiarezza espositiva, è utile anticipare che nelle more dei presenti giudizi i processi di appello sono stati definiti con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 7215 del 22 agosto 2024, che ha riunito e respinto nel merito i due gravami. La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio di Stato (R.G. 2498/2025). Alla data di decisione dei ricorsi qui in esame, non risultava ancora fissata l’udienza di discussione.
1.2.3. In relazione, infine, all’opera di cui sub (iii) – cinque nuovi terrazzamenti – in un primo tempo l’amministrazione non adottava alcuna ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, in quanto dopo la comunicazione di avvio del procedimento di repressione dell’abuso edilizio, conseguente al sopralluogo del 25 gennaio 2021, la ricorrente presentava una SCIA in sanatoria in data 23 marzo 2021; tale istanza, dopo rituale preavviso di diniego e successiva acquisizione delle osservazioni dell’interessata, era respinta dall’amministrazione con provvedimento n. 3343 del 28 giugno 2021 con cui veniva dichiarata la “non procedibilità della S.C.I.A.”, stante la ritenuta non conformità dell’intervento alla disciplina del vigente strumento urbanistico; per l’effetto, con lo stesso provvedimento l’amministrazione ordinava alla ricorrente di provvedere alla demolizione dell’opera e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, minacciando, in caso contrario, l’adozione dei provvedimenti acquisitivi e sanzionatori di cui all’art. 31 commi 3 e 4-bis TUE; l’intimata impugnava tale provvedimento dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 601/2021, senza formulare istanza di sospensione incidentale. Quest’ultimo ricorso è uno dei tre oggi in esame.
1.3. I provvedimenti acquisitivi e sanzionatori adottati dall’amministrazione (oggetto del presente giudizio).
1.3.1. Successivamente, a seguito di un nuovo sopralluogo congiunto svolto dai Carabinieri Forestali e dall’Ufficio Tecnico comunale in data 11 aprile 2022, pervenuto al Comune il 5 aprile 2023, è stata accertata l’inottemperanza della ricorrente a tutte le ordinanze di demolizione e riduzione in pristino sopra citate (come da verbale di inottemperanza prodotto in atti), e pertanto il Comune di Adrara San Martino ha adottato i provvedimenti acquisitivi e sanzionatori di cui all’art. 31 commi 3 e 4-bis TUE, e precisamente:
(i) quanto all’opera di cui sub (i) - piazzale di manovra e muri di contenimento:
- con provvedimento n. 1048 del 15 febbraio 2024, il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio del muro di contenimento e del relativo piazzale, oltre l’area strettamente necessaria per ottenere il collegamento dei beni alla pubblica via, “come individuati e determinati nella planimetria allegata”;
- con successivo provvedimento n. 1388 del 18 marzo 2024, l’amministrazione ha irrogato agli intimati la sanzione pecuniaria di € 13.500,00, determinata in applicazione dei criteri di cui all’art. 3.C.1) del “Regolamento comunale per la disciplina dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive”, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 18 settembre 2023;
(ii) quanto all’opera di cui sub II) - allargamento a monte e a valle della sede stradale comunale con formazione di muri di contenimento e scarpate:
- con provvedimento n. 1049 del 15 febbraio 2024, il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio delle opere abusive, oltre l’area strettamente necessaria per ottenere il collegamento dei beni alla pubblica via, “come individuati e determinati nella planimetria allegata”;
- con successivo provvedimento n. 1389 del 18 marzo 2024, l’amministrazione ha irrogato agli intimati la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, determinata in applicazione dei criteri di cui all’art. 3.C.5) del predetto Regolamento;
(iii) quanto all’opera di cui sub III) - cinque nuovi terrazzamenti:
- con provvedimento n. 1047 del 15 febbraio 2024, il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio dei cinque terrazzamenti, oltre l’area strettamente necessaria per ottenere il collegamento dei beni alla pubblica via, “come individuati e determinati nella planimetria allegata”;
- con successivo provvedimento n. 1390 del 18 marzo 2024, l’amministrazione ha irrogato agli intimati la sanzione pecuniaria di € 19.000,00, determinata in applicazione dei criteri di cui all’art. 3.C.1) del predetto Regolamento.
1.3.2. Va osservato che tutti i provvedimenti sopra menzionati sono stati adottati sia nei confronti della signora Picchi Graziana, sia nei confronti del sig. Picchi Duilio (padre della medesima), quest’ultimo resosi acquirente delle aree oggetto dei provvedimenti impugnati in forza di atto pubblico del 25 febbraio 2022. Nella motivazione dei provvedimenti di acquisizione gratuita l’amministrazione ha svolto alcune considerazioni in merito al Picchi Duilio e alle ragioni del suo coinvolgimento nei provvedimenti in questione.
2. I ricorsi in esame.
Tutti i provvedimenti da ultimo menzionati sono stati impugnati con i ricorsi qui in esame.
2.1. Il ricorso R.G. 601/2021 attiene ai cinque nuovi terrazzamenti; in particolare, con il ricorso introduttivo è stato impugnato il provvedimento n. 3343 del 28 giugno 2021 con cui è stata respinta la SCIA in sanatoria del 23 marzo 2021 e disposta la demolizione delle opere e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mentre con i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti acquisitivi e sanzionatori adottati dall’amministrazione a seguito dell’accertamento della inottemperanza al predetto provvedimento di demolizione e riduzione in pristino.
2.2 Il ricorso R.G. 397/2024 attiene al piazzale di manovra e relativo muro di contenimento; con tale ricorso sono stati impugnati il provvedimento n. 1048 del 15 febbraio 2024 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 comma 3 TUE e il provvedimento n. 1388 del 18 marzo 2024 di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 13.500,00 ex art. 31 comma 4-bis.
2.3. Infine, il ricorso R.G. 398/2024 attiene all’ampliamento della strada comunale; con esso sono stati impugnati il provvedimento n. 1049 del 15 febbraio 2024 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 comma 3 TUE e il provvedimento n. 1389 del 18 marzo 2024 di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31 comma 4-bis TUE.
2.4. Va precisato che il giudizio R.G. 601/2021 è stato introdotto originariamente dalla sola Picchi Graziana; i restanti gravami, a cominciare dai motivi aggiunti al ricorso R.G. 601/2021, sono stati proposti sia da Picchi Graziana, in qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola Colletto, sia da Picchi Duilio, in qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda Agricola Colletto AgriBiorelais di Picchi Duilio.
3. Motivi di ricorso.
I ricorsi sono stati affidati a numerosi motivi, con i quali la parte ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, nei termini che saranno esposti nella parte in diritto della presente sentenza.
4. Svolgimento dei giudizi.
4.1. Costituzione del Comune di Adrara San Martino.
In tutti i tre i giudizi qui in esame si è costituito il Comune di Adrara San Martino, depositando documentazione e memorie difensive, contestando il fondamento dei gravami e chiedendone il rigetto.
4.2. Rinuncia alle domande cautelari.
All’udienza camerale del 12 giugno 2024, la parte ricorrente ha dichiarato la disponibilità a rinunciare all'istanza cautelare a fronte dell'impegno del Comune a non dare esecuzione ai provvedimenti impugnati fino alla pronuncia di merito di questo TAR. Il difensore dell’amministrazione ha dichiarato l’impegno del Comune ad attendere la pronuncia del T.A.R., tenendo anche conto della pendenza del contenzioso davanti al C.D.S.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ha dato atto della rinuncia di parte ricorrente alle domande cautelari e ha fissato l’udienza pubblica del 23 gennaio 2025 per la trattazione congiunta dei tre ricorsi.
4.3. Udienza pubblica del 23 gennaio 2025.
4.3.1. In prossimità dell’udienza di merito del 23 gennaio 2025, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito. In particolare, nei giudizi relativi al piazzale e all’ampliamento della strada comunale, la parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver proposto in data 12 dicembre 2024 due nuove istanze di sanatoria ex art. 36-bis TUE, introdotto dal cd. Decreto Salva Casa L. 105/2024, qualificando gli interventi come mere tolleranze esecutive sanabili.
4.3.2. All’udienza pubblica del 23 gennaio 2025, parte ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza per la necessità di proporre motivi aggiunti avverso i recenti provvedimenti con cui l’amministrazione aveva medio tempore respinto le due istanze di sanatoria presentate dagli interessati. La causa è stata quindi rinviata all'udienza pubblica del 6 novembre 2025.
4.4. Udienza pubblica del 6 novembre 2025.
4.4.1. Nell’ultima fase processuale, le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.
4.4.2. Dagli ultimi depositi difesivi si evince che i nuovi dinieghi di sanatoria adottati dall’amministrazione in data 8 gennaio 2025 (strada di accesso) e 21 gennaio 2025 (piazzale e muro di sostegno) sono stati impugnati dinanzi a questo TAR con due ricorsi autonomi (R.G. 374/2025 e 375/2025) dal sig. Picchi Duilio, nella sua qualità di titolare e legale rappresentante dell’Azienda agricola Colletto Agribiorelais di Picchi Duilio.
4.4.3. Quanto ai giudizi qui in esame, il Comune si è opposto ad ulteriori rinvii motivati in ragione della pendenza del giudizio di revocazione e dei due ricorsi TAR Brescia sui due nuovi dinieghi di sanatoria.
4.4.4. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, i tre ricorsi sono stati chiamati e discussi congiuntamente; all’esito, il Collegio ha trattenuto le cause per la decisione.
DIRITTO
Riunione dei tre ricorsi.
Preliminarmente va disposta la riunione dei tre ricorsi in esame, attesi i profili di connessione soggettiva e oggettiva, venendo in considerazione una controversia sostanzialmente unitaria, pur nella diversità delle tipologie di abusi sanzionati dall’amministrazione con i provvedimenti impugnati.
Nel merito, si osserva quanto segue.
1. Quanto al giudizio R.G. 601/2021 (relativo ai terrazzamenti).
Il giudizio R.G. 601/2021 attiene, come detto, ai cinque nuovi terrazzamenti realizzati dall’azienda ricorrente all’interno del compendio immobiliare di sua proprietà. In particolare, con il ricorso introduttivo è stato impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione ha respinto la SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, mentre con i motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti acquisitivi e sanzionatori adottati dall’amministrazione a fronte dell’accertata inottemperanza dell’ordine di ripristino.
1.1. Il ricorso introduttivo è stato affidato alle seguenti censure:
(i) difetto di motivazione: l’amministrazione si sarebbe limitata a riprodurre l’attuale disciplina urbanistica dell’area, senza chiarire le effettive ragioni di contrasto con essa dell’opera sanzionata;
(ii) difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: la documentazione prodotta in atti dalla ricorrente dimostrerebbe che non c’è stata alcuna alterazione dello stato dei luoghi rispetto alla situazione esistente prima delle opere di “rinforzo” sanzionate dall’amministrazione;
(iii) travisamento dei fatti e manifesta illogicità: non ci sarebbe stato alcun incremento delle quote di sostegno, la ricorrente si sarebbe limitata ad eseguire opere di rettifica della pendenza, di rinforzo del pendio esistente e di formazione di sistemi drenanti e altri interventi marginali; si sarebbe trattato di meri movimenti di terra riconducibili all’esercizio dell’attività agricola;
(iv) erronea applicazione del vigente PGT: le opere sanzionate sarebbero compatibili con il PGT, essendo i terrazzamenti destinati alla coltivazione dei vigneti;
(v) legittimità dell’intervento eseguito: le opere di mero rafforzamento dei terreni realizzate dalla ricorrente sarebbero riconducibili nel novero dell’attività edilizia libera realizzabili senza alcun titolo abilitativo ex art. 6, d.P.R. n. 380/2001;
(vi) assenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, non trattandosi di interventi soggetti a preventivo rilascio di permesso di costruire.
Con i motivi aggiunti (avverso i provvedimenti acquisitivi e sanzionatori ex art. 31 commi 3 e 4bis TUE), la ricorrente ha ulteriormente dedotto:
(vii) vizi di illegittimità derivata, in conseguenza dei vizi dedotti con il ricorso introduttivo;
(viii) insussistenza di irregolarità edilizie: la difformità accertata dall’amministrazione si limiterebbe a mere movimentazioni di terra per la messa in sicurezza di preesistenti terrazzamenti, soggette ad edilizia libera, e come tali non legittimanti l’acquisizione dell’intera superficie di 3.124,50 mq;
(ix) difetto di istruttoria e di motivazione: le aree acquisite non sarebbero state esattamente individuate; la perimetrazione eseguita dall’amministrazione sarebbe assai approssimativa; sarebbe stata acquisita un’area ben più grande di quella interessata dagli abusi edilizi;
x) illogicità dell’importo della sanzione, vicina al massimo edittale: l’amministrazione avrebbe atteso un anno dal ricevimento del verbale di inottemperanza prima di irrogare la sanzione, in modo tale da avere il tempo di approvare strumentalmente il regolamento contenente i criteri di quantificazione, che guarda caso hanno consentito di determinare un importo vicino al massimo edittale;
xi) sviamento di potere; si tratterebbe di una espropriazione di fatto (occulta), peraltro senza nemmeno indennizzo.
Le censure, osserva il Collegio, sono parzialmente fondate, nei sensi e nei limiti qui di seguito precisati.
1.2. Come esposto in premessa, il compendio immobiliare in cui si collocano gli interventi oggetto del presente giudizio è ricompreso dal vigente PGT del Comune di Adrara San Martino all’interno delle “aree di valore paesistico-ambientale”, disciplinate dall’art. 47 delle NTA del Piano delle Regole. In forza della norma appena richiamata:
- all’interno delle “aree di valore paesistico-ambientale” sono ammesse esclusivamente “le attività di coltivazione dei suoli purchè queste non comportino trasformazioni colturali tali da modificare i caratteri peculiari dell’ambiente nel quale vengono realizzate”;
- eventuali “trasformazioni colturali” ed “ogni forma di nuova edificazione” per l’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola sono soggette alla previa approvazione, da parte del Comune, di un “Piano di Intervento Colturale”, previo “parere favorevole della Commissione per il Paesaggio”;
- la norma precisa che, in ogni caso, “le proposte di intervento potranno essere approvate solo qualora sia verificato il sostanziale rispetto dei caratteri ambientali e paesistici peculiari della zona”.
1.3. La norma individua, in sostanza, una disciplina di carattere conservativo finalizzata a preservare i valori paesistici e ambientali dello specifico contesto territoriale. L’unica attività ammessa è quella di coltivazione dei suoli, che deve essere esercitata in modo tale da garantire la conservazione dei caratteri peculiari del contesto. Eventuali trasformazioni colturali ed eventuali interventi di nuova edificazione sono ammessi alla duplice condizione che gli stessi: (i) siano funzionali all’esercizio dell’attività agricola e (ii) garantiscano il sostanziale rispetto dei caratteri peculiari del contesto. Per tale motivo, essi devono essere preceduti dall’approvazione da parte dell’amministrazione comunale di uno specifico “Piano di Intervento Colturale”, e previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.
1.4. Nel caso di specie, è pacifico che l’azienda ricorrente ha realizzato i cinque terrazzamenti senza aver ottenuto alcun assenso preventivo da parte dell’amministrazione comunale e senza aver presentato alcuna proposta di “Piano di Intervento Colturale”, da sottoporre alla preventiva valutazione della Commissione per il Paesaggio. Peraltro, con la SCIA del 23 marzo 2021, dichiarata “improcedibile” dall’amministrazione con il provvedimento qui impugnato, la ricorrente ha chiesto la “regolarizzazione” dell’intervento già realizzato senza titolo. Ciò comporta che, venendo in considerazione un procedimento di sanatoria di un abuso edilizio, non è rilevante la constatazione – sulla quale invece indugia la motivazione dell’atto impugnato – che l’intervento in questione sia stato realizzato in assenza di titolo edilizio (ciò che costituisce, invece, il presupposto della domanda di sanatoria), quanto piuttosto verificare la sussistenza del requisito della “doppia conformità” di cui all’art. 36 TUE, e quindi accertare se l’intervento fosse effettivamente realizzabile in base alla disciplina dello strumento urbanistico vigente sia alla data di realizzazione dello stesso, sia alla data di presentazione dell’istanza di sanatoria.
1.5. Sotto questo profilo, va subito confutata la pretesa di parte ricorrente di qualificare gli interventi in questione come “meri movimenti di terra”, soggetti alla disciplina della c.d. “edilizia libera” di cui all’art. 6 del TUE e come sottratti alla necessità di conseguire un titolo edilizio preventivo. Tale pretesa, infatti, oltre che incompatibile con l’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente (che presuppone il riconoscimento della necessità di un titolo autorizzativo), è oggettivamente contraddetta dalla consistenza complessiva dell’intervento realizzato, per come emerge dalla documentazione (anche fotografica) prodotta in giudizio dall’amministrazione resistente, la quale attesta lo stato dei luoghi ante e post intervento, attingendo direttamente dalle pratiche edilizie presentate nel tempo dalla stessa parte ricorrente (cfr. docc. 69 e 75 Comune). La differenza, osserva il Collegio, è indiscutibile: la documentazione fotografica conforta quanto riferito dall’amministrazione nella motivazione dell’atto impugnato sia in ordine alla lunghezza dei nuovi terrazzamenti (55 mt il più corto; 76 metri il più lungo), sia in ordine all’altezza e alla consistenza dei medesimi:
- 1° terrazzamento: altezza totale di circa m. 4,00 (di cui 2,00 m. di muro a secco e 2,00 m. di terra rinforzata);
- 2° terrazzamento: altezza totale di circa m. 3,30 (di cui 2,30 m. di muro a secco e 1,00 m. di terra rinforzata);
- 3° terrazzamento: altezza totale di circa m. 4,20 (di cui 2,20 m. di muro a secco e 2,00 m. di terra rinforzata);
- 4° terrazzamento: altezza totale di circa m. 5,30 (di cui 3,60 m. di muro a secco e 1,70 m. di terra rinforzata);
- 5° terrazzamento: altezza totale di circa m. 3,80 (di cui 2,30 m. di muro a secco e 1,50 m. di terra rinforzata.
1.6. Rispetto alla situazione accertata nel 2021 e tuttora esistente, i terrazzamenti preesistenti, documentati al 2015, appaiono incomparabili sotto ogni profilo, oltre ad essere in gran parte franati (cfr. doc. 69).
1.7. Non appare quindi condivisibile la qualificazione dell’intervento in termini di “meri movimenti di terra”, esenti dal rilascio di un preventivo titolo edilizio ai sensi dell’art. 6 lett. d) TUE. La norma - che fa salve, in ogni caso, le prescrizioni degli strumenti urbanistici – è interpretata dalla giurisprudenza nel senso di affermare ”la necessità del permesso di costruire per la realizzazione dei terrapieni e dei muri di contenimento che hanno prodotto un dislivello del terreno oppure hanno accentuato quello già esistente (Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2024, n 7560; Sez. II, 13 dicembre 2019 n. 8487, Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1619, e 28 giugno 2000, n. 3637), e, più in generale, “se, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area impegnata, l’opera muraria risulta di per sé tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169). La giurisprudenza ha precisato che “ciò che rileva ai fini dell’affermazione circa la necessità del titolo è costituito dalle caratteristiche strutturali dell’opera che, se di notevoli dimensioni o tali da mutare in maniera permanente lo stato dei luoghi (producendo, ad es., il dislivello) richiedono la necessità di un preventivo “assenso” mediante la richiesta e l’emanazione del permesso di costruire” (Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2024, n 7560).
1.8. Nel caso di specie, le caratteristiche dell’opera di cui si discute, per come emergono dalla documentazione in atti, impediscono di ricondurla al concetto di meri movimenti di terra ex art. 6 lett. d) citato, per come interpretato dalla giurisprudenza.
1.9. Si tratta quindi di un intervento che necessitava di titolo edilizio, ex ante o ex post (a sanatoria).
1.10. Ciò posto la ricorrente, dopo aver realizzato l’intervento in assenza di titolo, ha presentato una SCIA in sanatoria qualificandolo come intervento di manutenzione straordinaria (di messa in sicurezza di terrazzamenti esistenti di proprietà). Nell’ambito del relativo procedimento, l’amministrazione avrebbe dovuto accertare la sussistenza della doppia conformità di cui all’art. 36 TUE e quindi, nel caso di specie, la sussistenza della duplice condizione a cui lo strumento urbanistico comunale (vigente sia alla data di realizzazione dell’intervento sia a quella di presentazione della SCIA) subordina la realizzazione di trasformazioni colturali e di nuove edificazioni all’interno delle aree di valore paesistico-ambientale ed ecologiche, vale a dire (i) la strumentalità dell’intervento rispetto all’esercizio dell’attività agricola e (ii) la garanzia di sostanziale conservazione dei caratteri peculiari del contesto.
1.11. La prima condizione – osserva il Collegio - non può seriamente essere contestata, essendo i terrazzamenti in questione palesemente funzionali all’esercizio dell’attività vitivinicola svolta dalla ricorrente nel compendio di proprietà, assicurando una migliore regimazione delle acque meteoriche e garantendo maggiore stabilità al crinale, anche in funzione dell’allocazione di un sistema di coltivazione della vite “a pergola”, in luogo di quello tradizionale preesistente (come chiaramente illustrato nella relazione tecnica allegata alla SCIA in sanatoria).
1.12. Quanto alla seconda condizione (garanzia di conservazione dei caratteri peculiari del contesto), nulla dice il provvedimento impugnato, a parte richiamare astrattamente la disciplina di cui all’art. 47 delle NTA del Piano delle Regole: la quale, tuttavia – come detto - non è di per sé ostativa alla realizzazione di interventi, purchè questi ultimi siano tali, nel complesso, da garantire “il sostanziale rispetto dei caratteri ambientali e paesistici peculiari della zona”; sicchè il rigetto dell’istanza di sanatoria avrebbe dovuto fondarsi su considerazioni specifiche relative all’inidoneità dell’intervento ad assicurare il rispetto di tale condizione, alla luce dell’istruttoria esperita; considerazioni di cui, invece, il provvedimento impugnato appare oggettivamente privo.
1.13. Alla stregua di tali considerazioni, appaiono fondate e assorbenti le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte dalla ricorrente con il ricorso introduttivo, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini di un riesame della SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente il 21 marzo 2021; riesame che dovrà essere condotto in contraddittorio con la parte interessata e dovrà svolgersi con spirito collaborativo e senza preclusioni pregiudiziali, non escluso il ricorso al soccorso istruttorio ove ritenuto opportuno e possibile, richiedendo alla parte interessata le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dell’istanza, nel ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.
1.14. Per l’effetto, vanno annullati anche i provvedimenti sanzionatori e acquisitivi impugnati con i motivi aggiunti, in accoglimento della censura di illegittimità derivata formulata dalla parte ricorrente.
2. Quanto ai ricorsi R.G. 397/2024 e 398/2024 (relativi al piazzale di manovra e all’ampliamento della strada comunale).
2.1. I ricorsi n. 397/2024 e 398/2024 attengono ai provvedimenti acquisitivi e sanzionatori adottati dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 31 commi 3 e 4-bis TUE in relazione alle altre due opere abusive oggetto di accertamento, vale a dire il piazzale di manovra e l’ampliamento della strada comunale.
2.2. I provvedimenti si fondano sul mero accertamento della inottemperanza della ricorrente agli ordini di ripristino adottati dall’amministrazione; ordini sulla cui legittimità il giudice amministrativo si è già pronunciato in primo e secondo grado con sentenze che, benchè non ancora passate in giudicato – pende giudizio per revocazione avverso la decisione del giudice di appello – sono nondimeno efficaci ed esecutive.
2.3. I due ricorsi sono fondati su censure sostanzialmente speculari, e che per tale motivo possono essere esposte e decise congiuntamente.
2.4. Secondo la parte ricorrente:
(i) la difformità del piazzale di manovra rispetto a quanto autorizzato si limiterebbe ad un incremento di quota del parcheggio di appena 30 cm, che non potrebbe certo legittimare l’acquisizione dell’intera superficie di 3.124,50 mq; analogamente, l’allargamento della strada comunale sarebbe stato realizzato attraverso semplici opere di rimodellamento di circa 500 mq per la stabilizzazione di un tracciato di accesso esistente, che giammai potrebbe legittimare l’acquisizione dell’intero sedime lungo il quale si sviluppa il tratto di accesso all’azienda agricola dei ricorrenti, e addirittura anche di una fascia privata posta ai margini del percorso in parola di circa 5.785 mq;
(ii) le aree acquisite con entrambi i provvedimenti non sarebbero state esattamente individuate; la perimetrazione operata dall’amministrazione sarebbe assai approssimativa; per ciascuno dei due interventi sanzionati, sarebbe stata acquisita un’area ben più grande di quella interessata dagli abusi edilizi;
(iii) l’amministrazione non avrebbe potuto irrogare, in aggiunta alla sanzione acquisitiva, anche quella pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4-bis, dal momento che quest’ultima è stata introdotta soltanto con la L. n. 164 dell’11 novembre 2014, entrata in vigore successivamente al verificarsi dell’inottemperanza sanzionata dall’amministrazione, perfezionatasi allo spirare del termine di esecuzione di 90 giorni stabilito nell’ordinanza di demolizione (e quindi nel febbraio 2014);
(iv) illogicità dell’importo delle sanzioni pecuniarie impugnate, vicino al massimo edittale; l’amministrazione avrebbe atteso un anno dal ricevimento del verbale di inottemperanza prima di irrogare la sanzione, in modo tale da avere il tempo di approvare strumentalmente il regolamento contenente i criteri di quantificazione;
(v) sviamento di potere; si tratterebbe di una espropriazione di fatto (occulta), peraltro senza nemmeno indennizzo.
2.5. Le censure, osserva il Collegio, sono parzialmente fondate limitatamente ai due provvedimenti sanzionatori ex art. 31 comma 4-bis, mentre sono infondate in relazione ai due provvedimenti acquisitivi ex art. 31 comma 3, nei sensi qui di seguito precisati.
2.5.1. Cominciando da queste ultime, va osservato che la censura di cui al punto (i) della precedente elencazione è infondata perché sono infondati i presupposti di fatto sulla base dei quali essa è stata argomentata. Giova infatti osservare che, alla luce di quanto statuito da questo TAR e dal giudice di appello nelle sentenze che hanno definito la precedente fase del contenzioso (cfr. TAR Brescia, I, n. 583/2021 e Cons. Stato, II, n. 7215/2024):
- quanto al piazzale di manovra, l’intervento non si è limitato, come sostenuto da parte ricorrente, ad un ridotto innalzamento della quota di 30 cm, ma è intervenuto modificando sensibilmente il sistema di contenimento dei muri e delle terre armate, incrementando la scarpata di sostegno dai 4,50 metri inizialmente previsti a 6,40 metri, quindi di circa 2 metri per un fronte verticale di oltre 70 metri, con intervento di grande impatto paesaggistico ed edilizio, evidente dalla documentazione fotografica in atti (cfr. sentenza TAR Brescia cit., paragrafo 6 parte in diritto; sentenza Cons. Stato cit., paragr. 42);
- quanto alla strada comunale, l’allargamento abusivo posto in essere dalla parte ricorrente non è consistito semplicemente in un rimodellamento della strada esistente, risultando invece comprovato dai sopralluoghi comunali che la strada è stata allargata per circa 200 metri, arretrando a monte il muro di contenimento del terreno e riempiendo la sottostante scarpata a valle, nonché estirpando circa 10 alberi ad alto fusto, con la formazione di due passaggi pedonali (cfr. sentenza Cons. Stato cit, paragrafo 52).
2.5.2. Parimenti infondate sono le censure di cui ai punti (ii) e (v).
L’art. 31 comma 3 TUE prevede che “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
Sulla scorta di tale disposizione, è principio giurisprudenziale condiviso dalla Sezione quello secondo cui l’amministrazione è tenuta a fornire una precisa e dettagliata motivazione della superficie acquisita soltanto nel caso in cui intenda acquisire, non solo la res abusiva e la relativa area di sedime, ma anche la superficie ulteriore, non superiore al decuplo di quella occupata con l'immobile abusivo, necessaria a realizzare opere analoghe a quella abusivamente realizzata; allorchè invece l'acquisizione sia limitata all'immobile realizzato e alla relativa area di sedime, e cioè sia contenuta entro la misura minima stabilita dalla legge, non occorre alcuna specificazione ulteriore, costituendo l’acquisizione un effetto automatico, stabilito ope legis, dell'ordinanza di demolizione (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, 01/03/2019, n.1158; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 08/10/2018, n.9799).
Nel caso di specie, come diffusamente esposto nella motivazione dei provvedimenti impugnati, l’amministrazione ha optato, in relazione ad entrambi i manufatti abusivi, per l’acquisizione delle sole aree di sedime (esattamente individuate nelle mappe catastali allegate agli atti impugnati), dopo aver rilevato la difficoltà di determinare le ulteriori aree necessarie per realizzare opere analoghe a quelle abusive secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, tenuto conto che nello specifico contesto territoriale in cui si collocano le aree per cui è causa, lo strumento urbanistico vigente non individua indici di edificabilità.
Avendo optato per l’acquisizione delle sole aree di sedime (oltre che di quelle strettamente necessarie ad assicurare un collegamento alla pubblica via dei fondi altrimenti interclusi), l’amministrazione non era tenuta a motivare più nel dettaglio l’estensione della superficie acquisita, alla stregua dei principi sopra esposti.
Non si è trattato, pertanto – come dedotto dalla ricorrente - di una espropriazione “occulta” delle aree in questione, posta in essere dall’amministrazione con sviamento di potere e senza corrispondere il dovuto indennizzo all’interessata, ma della corretta e doverosa applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra delineati, peraltro declinati dall’amministrazione nella misura meno afflittiva per la ricorrente consentita dall’ordinamento.
Alla stregua di tali considerazioni, vanno quindi respinte le censure proposte dalla ricorrente avverso i provvedimenti di acquisizione ex art. 31 comma 3 TUE adottati dall’amministrazione in relazione ai due interventi qui in esame.
2.5.3. È invece fondata la censura di cui al terzo motivo in relazione ai provvedimenti sanzionatori adottati dall’amministrazione ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis TUE.
Giova richiamare, al riguardo, i principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 11 ottobre 2023, n.16, secondo cui “La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi — prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 — abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore”; e ciò in applicazione:
(i) del principio generale di irretroattività delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1 della L. n. 689/1981, oltre che dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile:
(ii) del principio di certezza dei rapporti giuridici, perché chi non ha ottemperato all'ordine di demolizione, facendo decorrere il termine di 90 giorni prima dell'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, ha compiuto una omissione in un quadro normativo che prevedeva ‘unicamentè la conseguenza della perdita della proprietà e non anche quella della irrogazione della sanzione pecuniaria;
(iii) del principio di tipicità e del principio di coerenza, dal momento che una volta decorso il termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché quest’ultimo non è più suo; sicché l'applicazione dell'art. 31, comma 4-bis comporterebbe, in questi casi, l'applicazione di una sanzione per una omissione giuridicamente non più sussistente, essendo preclusa ogni modifica del bene in assenza di ulteriori determinazioni del Comune sulla gestione del bene divenuto ormai suo.
Nel caso di specie, le due ordinanze di ripristino adottate dall’amministrazione comunale in data 4 novembre 2013 in relazione ai due manufatti abusivi di cui si discute sono state notificate alla parte ricorrente in data 16 novembre 2013; il termine di novanta giorni stabilito per l’esecuzione delle due ordinanza è quindi scaduto nel febbraio 2014; a quella data, in mancanza di adempimento della parte intimata, si è perfezionata la violazione (omissione) amministrativa che, alla luce dei principi affermati dall’Adunanza plenaria, avrebbe potuto essere sanzionata soltanto con l’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 31 comma 3 TUE (come difatti è avvenuto), ma non anche con l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4-bis, dal momento che quest’ultima è stata introdotta soltanto con la L. n. 164 dell’11 novembre 2014, successiva al verificarsi dell’inottemperanza sanzionata dall’amministrazione.
Sulla base di tali considerazioni, la censura in esame è fondata e va accolta, con il conseguente annullamento dei provvedimenti n. 1388 e 1389 del 18 marzo 2024 impugnati dalla ricorrente con i ricorsi qui in esame; e con l’assorbimento della cesura residua di cui al punto (iv), relativa all’importo delle sanzioni impugnate.
3. Conclusioni.
3.1. In conclusione, sintetizzando l’esito complessivo delle considerazioni di cui sopra:
(i) il ricorso n. 601/2021 relativo ai cinque terrazzamenti viene accolto integralmente, con l’annullamento dei provvedimenti impugnati ai fini di un motivato riesame da parte dell’amministrazione resistente, nei sensi sopra esposti;
(ii) i ricorsi nn. 397/2024 e 398/2024 vengono accolti in parte, con l’annullamento dei soli provvedimenti irrogativi delle sanzioni pecuniarie ex art. 31 comma 4-bis TUE e, per contro, l’accertamento della legittimità dei provvedimenti acquisitivi ex art. 31 comma 3 TUE.
3.2. La complessità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e integrati da motivi aggiunti, previa riunione dei medesimi:
a) accoglie il ricorso n. 601/2021 come integrato dai motivi aggiunti, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione;
b) accoglie in parte il ricorso n. 397/2024, e per l’effetto annulla il provvedimento n. 1388 del 18 marzo 2024 di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4-bis D.P.R. n. 380 del 2001;
c) accoglie in parte il ricorso R.G. 398/2024, e per l’effetto annulla il provvedimento n. 1389 del 18 marzo 2024 di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4-bis D.P.R. n. 380 del 2001;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli
IL PRESIDENTE
Mauro Pedron