Organo: Parlamento
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Legge
Data provvedimento: 02-12-2025
Numero provvedimento: 182
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 03-12-2025
Numero gazzetta: 281

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

(L. 02/12/2025, n. 182, pubblicata in G.U. 3 dicembre 2025, n. 281)

La L. 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, è riportata per estratto nel testo vigente.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:
 

(Omissis)


Art. 6

Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). - 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, è consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'irrorazione di cui al comma 1 è effettuata:

a) con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;

b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;

c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonchè le modalità di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.

4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo è preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.

5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.

6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


(Omissis)


Art. 9

Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».

 

(Omissis)
 

Art. 23

Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura

1. Al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali, all'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

(Omissis)
 

Art. 27

Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione

1. All'articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a pubblicizzare l'istanza» sono inserite le seguenti: «anche sul portale web dedicato»;

b) dopo le parole: «caratteristici dell'impianto» sono inserite le seguenti: «; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».


(Omissis)


Art. 33

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche

1. All'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, riportano un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni di cui al precedente periodo sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono predisposte le modalità di attuazione del presente comma».


(Omissis) 


Art. 47

Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie

1. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: «vent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «settant'anni». 


(Omissis) 


Art. 50

Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati

1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

2) dopo le parole: «spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico» sono inserite le seguenti: «alle imprese alberghiere e»;

b) al comma 2:

1) alla lettera i), le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «un congruo termine»;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi»;

c) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».

2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, è prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.

3. All'articolo 15-bis, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2026».


(Omissis)
 

Art. 72

Abrogazioni e soppressioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;

g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: «o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 21, comma 1, le parole: «, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 3, le parole: «degli articoli 5, comma 2, e» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo». 


(Omissis)

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 2 dicembre 2025


MATTARELLA

 

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Nordio