Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 06-11-2025
Numero provvedimento: 1124
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contrassegno di stato - Obbligo di contrassegno di stato per vini DO e IGT - Prescrizione speciale contenuta nei piani dei controlli specifici per ciascuna denominazione - Previsione speciale prevalente sulla disciplina generale (D.M. n. 7552/2018) che, per la tracciabilità, ammetterebbe in alternativa l'utilizzo del solo numero di lotto - Operatore professionale che si limita ad indicare il numero di lotto ignorando l'obbligo del contrassegno previsto dal piano dei controlli - Mancanza di conoscenza sulla normativa di riferimento - Esclusione della responsabilità per ignoranza Incolpevole (art. 3 L. n. 689/1981) - Presenza di elementi positivi idonei a generare il convincimento della liceità della condotta - Onere di provare l'ignoranza incolpevole ricadente sull'opponente (l'autore della violazione) - Operatore professionale nel settore vitivinicolo avente il dovere di tenersi informato sulla normativa vigente inclusi i piani di controllo specifici per i vini prodotti - Organismo di controllo autorizzato non avente funzione informativa in quanto non è tenuto a comunicare all'imbottigliatore l'obbligo di apposizione dei contrassegni.



SENTENZA

n. 1124/2025 pubbl. 06/11/2025

(Giudice: dott. Luciano Arcudi)


 

nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2089/2025, promossa da:  

Parte_1  (...) e Parte_2 (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Luisa Pesce, 

- ricorrenti - 


contro 

Controparte_1  (...), in persona del suo Direttore Generale Dott. (...)

- resistente - 

 

Conclusioni 

 

Per il ricorrente:  

«l’Ecc.mo Giudice adito, Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ammissione delle prove orali dedotte nel ricorso introduttivo Dichiarare nulla e conseguentemente revocare le ordinanze ingiunzione opposte per le ragioni esposte in parte motiva. Con vittoria di spese.». 

Per il resistente: 

«si chiede alla S. V. Ill.ma il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma dei provvedimenti impugnati e condanna di controparte al pagamento delle spese di lite». 

Precedenti di fatto e processuali 

1. - Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso due distinte ordinanze-ingiunzione emesse dal Controparte_1  CP_1  Controparte_1  Dipartimento dell’Ispettorato [...]Controparte_3  a seguito di altrettanti accertamenti con i quali è stata contestata la commercializzazione di bottiglie di vino prive dei contrassegni di stato, in violazione dell’art. 48 co. 7 L. 238/16, e comminata una sanzione amministrativa di € 10.000,00 per ciascuna violazione rilevata. 

A fondamento dell'opposizione, assume di avere ignorato senza colpa la prescrizione relativa all’obbligo di apposizione del contrassegno di stato sul vino a denominazione di origine Parte_3 , da un lato, per essere un operatore nuovo ed inesperto nel settore vitivinicolo e, dall’altro, per non averne ricevuto comunicazione da parte dell’organismo di controllo in occasione della richiesta di certificazione e, ancora, per la situazione di confusione originatasi a seguito dell’introduzione dell’obbligo in questione. 

Evidenzia di avere invece provveduto ad indicare nell’etichetta dei vini il numero di lotto, in conformità a quanto previsto all’art. 48 L. 238/2016. 

Quanto alla sanzione comminatagli, sostiene esservi stata una duplicazione di sanzioni, poiché la condotta contestata nei due verbali di accertamento è la medesima e si distingue soltanto per la tipologia di vino.  

Ritiene pertanto insussistente la propria responsabilità in ordine alle violazioni accertate e chiede, previa sospensione della loro esecutività, la revoca delle ordinanze ingiunzione opposte e, in subordine, nel caso di conferma delle medesime, l'applicazione di un’unica sanzione. 

2. - Il resistente si è costituito contestando gli assunti avversari e precisando che l’organismo di controllo, nella specie Valoritalia, non è tenuta a comunicare all’imbottigliatore l’obbligo di apposizione dei contrassegni di stato, bensì semplicemente a consegnarli su richiesta dello stesso, e che, di contro, è l’operatore professionale a dover conoscere la normativa vigente, compresi i piani di controllo di ciascun vino prodotto, agevolmente reperibili sul sito di Valoritalia. Assume inoltre che le sanzioni non devono ritenersi duplicate trattandosi di molteplici condotte, riconducibili a distinti vini regolati da piani di controllo diversi. Pertanto, chiede il rigetto dell’opposizione. 

3. - Alla prima udienza di comparizione, rigettata l’istanza di sospensione dell’esecutività e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi finali.



Motivi della decisione 

4. - Parte ricorrente invoca l'applicabilità al caso di specie dell'esimente prevista dall'art. 3 della L. 689/81. 

In proposito, si deve rilevare che la buona fede del trasgressore, rilevante come causa di esclusione della responsabilità, si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimentodella liceità della propria condotta e, al contempo, risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018). Ne consegue che la responsabilità dell'autore della violazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza della prescrizione violata, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). 

Sulla scorta dei suddetti principi, si ritiene che l'opponente non abbia assolto al proprio onere probatorio. 

Anzitutto, non può accogliersi la tesi dell’opponente laddove afferma che, con l'indicazione del lotto sui vini, avrebbe agito nel pieno e legittimo convincimento di operare nel rispetto della normativa vigente, sul presupposto che la medesima norma di cui è stata contestata la violazione (art. 48 L. 238/16) consentirebbe l'utilizzo del lotto in alternativa all'apposizione del contrassegno. 

Infatti, con ciò l'opponente ha confermato di non conoscere la normativa di riferimento in materia che, come altresì rilevato dal resistente, se in via generale (Decreto ministeriale n. 7552 del 2 agosto 2018) ammette, ai fini della tracciabilità del vino, la scelta tra l'apposizione del contrassegno e l'utilizzo del lotto, nella parte speciale (Piano dei controlli), per le specifiche denominazioni in questione, ha stabilito che il sistema scelto per garantire la tracciabilità del vino imbottigliato è unicamente quello del contrassegno di stato. 

D’altra parte, la mancata conoscenza della suddetta prescrizione non può ritenersi giustificata dal fatto che l'organismo di controllo Valoritalia non abbia provveduto a comunicare all'imbottigliatore l'obbligo di apporre i contrassegni di stato sui vini prodotti al momento della loro certificazione. 

La normativa di riferimento sopra menzionata, infatti, non pone a carico dell'organismo di controllo, preposto alla verifica della conformità dei vini alle Denominazioni d'Origine e alle Indicazioni Geografiche Tipiche, alcuna funzione informativa. È previsto, semmai, il contrario, ovvero che ai sensi dell'art. 8, commi 9 e 10, del D.M. n. 7552/20181, l'imbottigliatore debba richiedere i contrassegni all'organismo di controllo autorizzato, il quale,  previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto, provvede alla consegna dei medesimi contrassegni. 

Non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell'opponente neppure le circostanze dallo stesso dedotte che il medesimo operi principalmente in altro settore, che abbia intrapreso da pochi anni l'attività vitivinicola e, ancora, che abbia in precedenza affidato le operazioni di certificazione e imbottigliamento a soggetti terzi. 

Trattasi invero di circostanze irrilevanti allo scopo: l'operatore, se consapevole della scarsa conoscenza della normativa di settore, avrebbe dovuto prudentemente informarsi direttamente o tramite l'ausilio di consulenti e professionisti terzi. 

Parimenti inconferente – e, dunque, inadeguato a dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo - risulta essere l'assunto secondo cui “l'obbligo di apposizione del contrassegno stato era stato introdotto nel 2018 (con decorrenza fine marzo) ed aveva generato non poca confusione tra i produttori vinicoli, al punto che, ancora nel dicembre 2019, il Controparte_4 doveva fornire chiarimenti alle aziende imbottigliatrici”.  

Invero, dalla lettura della documentazione prodotta dal ricorrente si evince che il chiarimento non si riferisce all'utilizzo del contrassegno in alternativa all'indicazione del lotto, bensì al “marchio storico”, così come chiaramente specificato nell'oggetto della missiva in esame (doc. 8 ricorrente). 

Peraltro, ove si legge “… che il marchio collettivo, così come regolato dall'articolo 7.4 dei relativi Disciplinari di produzione e dai rispettivi allegati, è tuttora obbligatorio e che il contrassegno di stato distribuito dall'ente di controllo Valoritalia non ne sostituisce le funzioni”, si trae conferma del contrario, ovvero che tra gli operatori del settore non vi fosse alcun dubbio in ordine alla sussistenza dell'obbligo di apporre i contrassegni di stato, ma che si ritenesse che tale operazione sostituisse gli adempimenti legati al marchio storico. 

In conclusione, dagli atti di causa risulta che l'opponente, benché ne fosse onerato quale operatore professionale, non abbia usato la doverosa diligenza nel tenersi informato sulla normativa vigente nel settore di propria competenza, ciò che lo ha portato ad incorrere nelle sanzioni comminategli. Peraltro, si trattava di un’operazione alquanto agevole, essendo all'uopo sufficiente la consultazione del sito di Valoritalia, sul quale l'organismo di controllo pubblica i piani dicontrollo e le successive modifiche ed integrazioni. 

Per le ragioni sopra esposte, deve essere ritenuta la responsabilità del ricorrente in ordine alle violazioni contestate. 

5. - L'opposizione non merita accoglimento neppure sotto il profilo dell'asserita duplicazione delle sanzioni (che, si precisa, risultano essere state applicate nel minimo edittale). 

Sul punto, deve essere condivisa la difesa di parte resistente, secondo la quale le violazioni contestate sono riconducibili a due vini a denominazione distinti, con specifici piani di controllo e appartenenti a lotti e annualità differenti e, pertanto, configurano azioni distinte in ordine alle quali non opera il principio del concorso formale omogeneo, bensì il concorso materiale. 

6. – Essendosi la resistente difesa attraverso un proprio funzionario, le uniche spese liquidabili sono le “spese vive”, che richiedono tuttavia una specifica e motivata istanza, nonché la prova di averle sostenute. Tali elementi, nella specie, sono mancanti.  



P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione n. 330/25 e n. 331/25, emesse dal CP_1  resistente. 

Nulla per le spese. 


Così deciso il 6 novembre 2025. 

Il Giudice 

Dott. Luciano Arcudi 

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1 Le disposizioni menzionate dispongono, rispettivamente, che “Gli imbottigliatori di vini DOCG e DOC richiedono i contrassegni all'organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela riconosciuto, se delegato a tal fine dal organismo di controllo autorizzato” e che “L'organismo di controllo autorizzato, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi del prodotto nel registro telematico, consegna i contrassegni richiesti o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato”.