Modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria negli allevamenti avicoli e fauna selvatica, flavescenza dorata nei vigneti e sharka nei frutteti.
Articolo 1.
Gli interventi per l’eradicazione e la prevenzione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, di influenza aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica, di flavescenza dorata nei vigneti e di sharka nei frutteti, sono attuati dalle Regioni, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo le modalità di seguito indicate:
(omissis)
3. FLAVESCENZA DORATA NEI VIGNETI.
a) Area d’intervento: territori vitati, delimitati dalla Regione in cui è stata dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442; sono ammessi a finanziamento anche le estirpazioni indicate dalle Regioni ed i corrispondenti reimpianti, accertati dalle Regioni stesse anteriormente all’emis sione dei decreti di lotta obbligatoria. b) Interventi finanziabili:
1) estirpazione delle piante infette, comprese viti madri e barbatelle in vivaio senza l’obbligo di reim pianto; 2) reimpianto senza aumento di superfici, anche in aree diverse da quelle di estirpazione. c) Spesa finanziabile:
1) fino a L. 4.000.000 per ettaro, per l’estirpazione senza reimpianto;
2) fino a L. 30.000.000 per ettaro, per l’estirpa zione ed il reimpianto;3) fino a L. 5.000 per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse nel vigneto; 4) fino a L. 2.500 per la distruzione di barbatelle in vivaio.
I predetti limiti di spesa possono essere aggiornati qualora si verifichino notevoli variazioni di costi nel triennio previsto per la realizzazione dell’intervento. d) Entità del contributo:
1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti dei parametri indicati al punto c). e) Adempimenti particolari:
1) la spesa finanziabile per i reimpianti e i rim piazzi è ammessa a contributo dalle Regioni alle seguenti condizioni:
2) che il reimpianto avvenga in particelle in cui non risultino piante infette e purché situate nella stessa zona tipica di produzione;
3) che siano presentate le fatture d’acquisto delle barbatelle che devono essere garantite esenti da infe zioni in base alle vigenti norme fitosanitarie, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore e di ogni altro materiale necessario all’impianto di un vigneto costit uendone parte integrante. Le spese per l’esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, devono essere adegua tamente rendicontate;
4) che i beneficiari dei contributi siano, a qua lunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato, oppure i proprietari quando viene operata soltanto l’e stirpazione senza reimpianto;
5) che siano state rispettate le razionali condi zioni di profilassi prescritte dai servizi fitosanitari regionali e siano state rispettate le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.
(omissis)
Articolo 2.
Gli interventi stabiliti al precedente art. 1 sono integrativi e complementari di analoghe misure previste nei programmi regionali, predisposti ai sensi del reg. n. 1257/99, nel quadro del sostegno comunitario di sviluppo rurale.
Articolo 3.
Alla ripartizione degli stanziamenti recati dall’art. 129, comma 1, lettera a), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvederà per ciascuna annualità sulla base dei fabbisogni di spesa accertati all’inizio di ciascun esercizio, a partire dal 2001.