Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 18-11-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 25-11-2025
Numero gazzetta: 274

Modifica del decreto 23 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

(Decreto 18/11/2025, pubblicato in G.U. 25 novembre 2025, n. 274)


IL DIRIGENTE DELLA PQA I

della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare

Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 23 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 228 del 1° ottobre 2025, concernente «Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Verdicchio dei Castelli di Jesi"»;

Vista la nota Ares(2025)9218421 - 28 ottobre 2025 della Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del disciplinare del «Verdicchio dei Castelli di Jesi» (PDO-IT-A0482-AM05) a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonchè alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;

Considerato che la modifica relativa alla possibilità di apporre in etichetta l'indicazione «Vigna», comporta una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 1308/2023;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare il documento unico consolidato modificato ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2026;


Decreta:


Art. 1

1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell'allegato B (documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 23 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 228 del 1° ottobre 2025, è sostituito come di seguito:

Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Indicazione anno di produzione delle uve.

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale.

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione del requisito / della deroga

Nella etichettatura dei vini DOP «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Classico Superiore, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Superiore, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Passito, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Spumante Riserva, «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Titolo del requisito / della deroga

Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di chiusura.

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale.

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione del requisito / della deroga

Per il confezionamento del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» nella tipologia Classico, sono ammessi solo recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.

Per il confezionamento del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» nella tipologia Passito, sono ammessi solo recipienti di vetro della capacità fino a 1,5 litri.

Per l'immissione al consumo del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» Superiore e Classico Superiore, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a litri 3.

E' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, non inferiore alla capacità minima prevista dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, i sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e a strappo.

Titolo del requisito / della deroga

Previsione in etichetta del riferimento all'unità geografica più ampia.

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione unionale.

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione del requisito / della deroga

E' facoltà del singolo produttore riportare in etichetta l'unità geografica più ampia «Marche» in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

Inoltre, il termine «Marche», deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi a quelli utilizzati per la scritta «Verdicchio dei Castelli di Jesi», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonchè con caratteri di altezza non superiore rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Verdicchio dei Castelli di Jesi».

Titolo del requisito / della deroga

Previsione in etichetta del riferimento all'indicazione «Vigna».

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione nazionale.

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione del requisito / della deroga

Nell'etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Verdicchio dei Castelli di Jesi», può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa nazionale vigente.

 

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.


Roma, 18 novembre 2025


Il dirigente: Gasparri