Viticoltura - Vincolo paesaggistico - Tutela della DOC Cirò - Prevalenza della salvaguardia del paesaggio viticolo di pregio - Diniego di autorizzazione di una variante sostanziale per un parco eolico legittimo quando l'impianto ricade in un'area di pregio paesaggistico caratterizzata dalla coltura della vite e dalla produzione di vini DOC (Cirò), la cui integrità è tutelata dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTPR) - Installazione di aerogeneratori di grande altezza nel cuore dell'area DOC ritenuta idonea a snaturare il paesaggio viticolo, provocando un grave danno economico alle produzioni vitivinicole tradizionali e certificate, in violazione delle Linee guida nazionali per le fonti rinnovabili e delle norme regionali a tutela delle "aree agricole di pregio" e delle produzioni agro-alimentari di qualità (art. 15 QTPR).
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2024, proposto da
Parco Eolico Timpe Muzzunetti s.r.l. e Timpe Muzzunetti 2 s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Comandé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, Ministero della cultura Direzione regionale archeologia belle arti e paesaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale n. 17701 del 30 novembre 2023, pubblicato sul BURC n. 263 del giorno 1° dicembre 2023, adottato dalla Regione Calabria – Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, Settore 05 – Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non rinnovabili e recante il rigetto della richiesta di variante sostanziale avanzata dalla società Parco Eolico Timpe Muzzunetti s.r.l.;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle note prot. n. 0004986-P del 30 agosto 2023, n. 0005874-P del 09 ottobre 2023, n. 0006209-P del 24 ottobre 2023 con le quali il Ministero della Cultura – Direzione Regionale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone ha espresso il parere negativo in merito alla richiesta di variante sostanziale avanzata dalla società Parco Eolico Timpe Muzzunetti s.r.l.;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi tenutesi rispettivamente in data 11 settembre 2023, 11 ottobre 2023 e 26 ottobre 2023;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 1 agosto 2016, ove interpretato nel senso che con lo stesso è stato introdotto il vincolo paesaggistico nell'area del Comune di Cirò Marina nella quale è localizzato il progetto di impianto eolico di titolarità della società Timpe Muzzunetti 2 s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria, Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone e Ministero della cultura Direzione regionale archeologia belle arti e paesaggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, la Parco Eolico Timpe Mazzunetti s.r.l. ha riferito, in fatto, che:
- in data 29 giugno 2006, ha presentato alla Regione Calabria istanza ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla realizzazione ed all’esercizio di un parco eolico denominato “Timpe Mazzunetti” della potenza di 36 MW, nel Comune di Cirò Marina (KR);
- con D.D.G. n. 13417 del 18 ottobre 2006, a seguito della procedura di screening, il Dipartimento politiche dell’ambiente della Regione Calabria ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in parola, disponendo l’esclusione dello stesso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; atto la cui validità, con successivo D.D.G. n. 19604 del 4 novembre 2009, è stata successivamente prorogata di due anni;
- con decreto n. 23456 del 22 ottobre 2009 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW e dell’altezza massima di 120 m, con rotore da 92 m;
- in data 15 marzo 2010 ha comunicato l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico;
- con D.D.G. n. 421 del 17 gennaio 2012 il Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha prorogato ulteriormente la validità del D.D.G. n. 19604/2009 e con D.D.G. n. 14703/2012 la competente Amministrazione ha prorogato il termine di fine lavori di cui all’Autorizzazione Unica fino al 21 marzo 2014;
- con D.D.G. n. 7243 del 16 giugno 2014, su istanza della ricorrente, la Regione concedeva ulteriore proroga dei precedenti decreti e prendeva atto di una variante non sostanziale al progetto;
- con D.D.G. n. 7612 del 24 giugno 2014 la Regione prorogava l’efficacia della succitata Autorizzazione Unica prendendo atto della modifica progettuale riguardante, tra l’altro, la riduzione del numero di aerogeneratori da 18 a 8 nonché la potenza complessiva dell’impianto da 36 MW a 16,40 MW;
- con D.D.G. n. 12922 del 12 novembre 2018 la Regione ha accolto una ulteriore istanza, prorogando l’efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale, per ulteriori tre anni, quale termine ultimo per la conclusione dei lavori, mentre, con D.D.G. n. 15813 del 21 dicembre 2018, l’efficacia del D.D.G. n. 12922/2018 è stata fissata in anni cinque con conferma delle prescrizioni riportate nei precedenti decreti tenendo conto delle modifiche progettuali già assentite;
- con D.D.G. n. 1252 del 5 febbraio 2019, a richiesta della ricorrente, la Regione disposto ulteriore proroga dell’Autorizzazione Unica già rilasciata;
- con istanza del 13 dicembre 2019 la proponente ha richiesto variante sostanziale dell’impianto consistente in ulteriore riduzione del numero degli aerogeneratori da 8 a 4 (con potenza unitaria da 6,00 MW per una potenza complessiva pari a 24,00 MW);
- contestualmente, la Società ha avviato, presso l’Amministrazione ambientale, la procedura di valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006;
- nelle more, con istanza del 28 febbraio 2020, la ricorrente ha richiesto alla Regione la voltura in favore della Timpe Muzzunetti 2 s.r.l., cui la Parco eolico Timpe Mazzunetti s.r.l. aveva ceduto il ramo d’azienda afferente il parco eolico; il procedimento di voltura risulta tuttora pendente;
- nella seduta dell’11 settembre 2020 la Struttura tecnica di valutazione ha espresso parere favorevole alla variante, ritenendo non dovesse essere sottoposta ad ulteriore valutazione;
- con nota del 6 novembre 2020 la Regione ha indetto la conferenza di servizi per l’esame della variante sostanziale;
- in data 18 marzo 2021 si è chiusa la Conferenza di servizi con approvazione del progetto;
- senonché, con nota del 25 giugno 2021 la Soprintendenza ha formulato parere negativo sulla suddetta proposta, rilevando, fra l’altro, il mancato coinvolgimento della stessa nell’ambito del procedimento autorizzativo originario che aveva condotto all’adozione dell’Autorizzazione Unica, nonché l’assenza, tra la documentazione prodotta dalla società proponente, della relazione paesaggistica e della documentazione comprovante l’assenza di usi civici sull’area interessata dall’impianto;
- a seguito di ciò, con nota del 28 giugno 2021, la Regione, pur osservando che la relazione paesaggistica era comunque in possesso della Soprintendenza, ha rilevato un disguido tecnico sul link della pagina del portale contenente la documentazione del progetto e chiesto alla Soprintendenza di esprimersi motivatamente entro i successivi 15 giorni;
- con nota del 7 luglio 2021 la Soprintendenza ha, quindi, confermato il parere negativo, richiamando la precedente nota del 25 giugno 2021;
- con nota del 14 luglio 2021, la Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente ha indetto, pertanto, per il 22 luglio 2021, in modalità da remoto, una nuova riunione della conferenza dei servizi, onde acquisire il parere della Soprintendenza;
- con nota del 16 luglio 2021, la Soprintendenza ha confermato il parere negativo richiamando le precedenti note di dissenso, comunicando l’impossibilità di partecipare alla riunione indetta per improcrastinabili precedenti impegni istituzionali;
- avverso tali provvedimenti, le società odierne ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, n. 1242/2021, integrato poi da motivi aggiunti dell’8 settembre 2021, con i quali ha impugnato la determinazione di conclusione della conferenza di servizi medio tempore intervenuta nonché il decreto dirigenziale n. 8405/2021, di diniego di dell’Autorizzazione;
- con sentenza n.887 del 13 giugno 2023, questo Tribunale amministrativo regionale, dichiarata la improcedibilità del ricorso principale, ha accolto quello per motivi aggiunti e, quindi, annullato il decreto dirigenziale n. 8405 dell’11 agosto 2021, il verbale della conferenza di servizi del 22 luglio 2021 e le determinazioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone rese il 25 giugno 2021, “facendo salva la riedizione del potere da parte sia della Regione, tenuta a riconvocare la Conferenza di servizi in seno alla quale assumere le determinazioni conclusive a norma di legge sia della Soprintendenza, tenuta ad esaminare, al fine di assumere le proprie motivate determinazioni, tutta la documentazione agli atti d’ufficio”;
- in ottemperanza a tale pronuncia, la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali con nota prot. n. 314646 del 10 luglio 2023 ha provveduto a riconvocare la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona al fine di assumere le determinazioni della Soprintendenza in merito al progetto di variante;
- con nota prot. n. 4986-P del 30 agosto 2023, la Soprintendenza ha nuovamente confermato il proprio dissenso;
- nel corso della prima seduta della Conferenza di servizi, tenutasi in data 11 settembre 2023, l’Amministrazione procedente, nel prendere atto che a quella data non era ancora pervenuta la proroga del provvedimento ambientale, ha rinviato la Conferenza al giorno 11 ottobre 2023, invitando la Soprintendenza a rivedere il proprio parere, alla luce delle integrazioni e dei chiarimenti trasmessi dalla Società proponente;
- tuttavia, con successiva nota prot. n. 5874-P del 10 ottobre 2023, la Soprintendenza, ha nuovamente confermato il proprio dissenso;
- nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi del giorno 11 ottobre 2023, l’Amministrazione procedente ha preso atto dei pareri medio tempore intervenuti e ai fini dell’ottenimento della proroga del DDG 13417/2006 ha rinviato i lavori della Conferenza al giorno 26 ottobre 2023;
- in vista dell’ultima seduta della Conferenza, con nota prot. n. 6209-P del 24 ottobre 2023, la Soprintendenza ha confermato nuovamente la propria posizione di dissenso rispetto all’autorizzazione del progetto di variante proposto dalla ricorrente;
- in data 26 ottobre 2023 si è tenuta l’ultima seduta della Conferenza di servizi nel corso della quale l’Amministrazione procedente ha preso atto dell’intervenuta adozione del D.D.G. n. 15126 del 23 ottobre 2023 con il quale l’Autorità ambientale, sulla base del parere positivo espresso dalla STV, ha accordato una ulteriore proroga di cinque anni della validità del provvedimento di compatibilità ambientale, decorrenti dalla data di scadenza fissata dal DDG n. 12922 del 12 novembre 2018;
- cionondimeno, nella medesima seduta, la Conferenza di servizi si è conclusa negativamente, sicché, con Decreto Dirigenziale n. 17701 del 30 novembre 2023, pubblicato sul BURC il successivo 1° dicembre 2023, la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, prendendone atto, ha rigettato la richiesta di variante sostanziale.
2. Avverso tali atti, come emarginati in oggetto, sono insorte le ricorrenti, deducendo, in diritto, i seguenti motivi:
2.1. “Violazione e falsa applicazione dell’art.15 del tomo 4 del quadro territoriale a valenza paesaggistica (QTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.134 del 1 agosto 2016 – eccesso di potere – illegittimità manifesta”;
2.2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ss. della L.n.241/1990 – violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – carenza di istruttoria – eccesso di potere – illegittimità manifesta”;
2.3. “Illegittimità dei parerei resi dalla Soprintendenza con note prot. n. 4986-P del 30 agosto 2023, 5874-P del 9 ottobre 2023 e 6209-P del 24 ottobre 2023 per: carenza di istruttoria – violazione del principio del dissenso costruttivo – difetto di motivazione – irragionevolezza – eccesso di potere”.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
La Regione, con memoria del 14 febbraio 2024, ha, poi, articolato le proprie difese, preliminarmente eccependo la inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse.
4. Con ordinanza n.118 del 24 febbraio 2024, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 21 febbraio 2024, è stata respinta l’istanza cautelare formulata con il ricorso.
5. Con ordinanza n.1517 del 22 aprile 2024, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha respinto l’appello cautelare proposto dalle ricorrenti.
6. In data 18 aprile 2025, hanno depositato le rispettive memorie ex art.73 c.p.a. le ricorrenti e la Regione Calabria, la quale ultima, in particolare, ha, fra l’altro, eccepito la falsità della certificazione prodotta da parte ricorrente, rilasciata il 29 agosto 2023 dal Comune di Cirò Marina “nella parte in cui attesta l’assenza di vincoli ex art. 10, c.1, L. 353/00”.
7. Tutte le parti costituite hanno poi depositato memoria di replica. Fra di esse, le ricorrenti, che, con memoria del 30 aprile 2025, hanno in particolare dedotto “l’assoluta irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della eventuale non rispondenza al vero di quanto attestato nella certificazione del Comune di Cirò Marina datata 29 agosto 2023”.
8. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, questo Tribunale ha disposto rinvio della trattazione del merito su accordo delle parti.
9. La causa è passata, infine, in decisione all’udienza pubblica del 1° ottobre 2025, in vista della quale le ricorrenti e la Regione Calabria hanno depositato le proprie memorie ex art.73 c.p.a. e le successive repliche.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Calabria, giacché il ricorso è infondato nel merito.
2. Per un compiuto esame delle ragioni di ricorso, occorre muovere dall’esame dei provvedimenti impugnati.
2.1. Il Decreto Dirigenziale n. 17701 del 30 novembre 2023, con il quale si è dato atto dell’esito negativo della conferenza di servizi e rigettata la richiesta di variante sostanziale avanzata dalle ricorrenti, si fonda su due ragioni: (i) l’entrata in vigore del Quadro territoriale regionale paesaggistico (QTPR), applicabile alla fattispecie in quanto, alla data della sua entrata in vigore, l’istante non aveva dato concreto avvio alle opere già assentite; (ii) “ad ogni modo e soprattutto”, sul parere negativo della soprintendenza, di cui alle note del 30 agosto 2023, del 9 ottobre 2023 e del 24 ottobre 2023.
2.1.1. Quanto alla prima delle due ragioni, nel provvedimento in esame è riferito che il QTPR, approvato con delibera n. 134 dell’1 agosto 2016, ha imposto nell’area del Comune di Cirò Marina un vincolo paesaggistico “che preclude la realizzazione di opere su quelle aree”.
Il riferimento è all’art. 15 del “Tomo 4 – Disposizioni normative”, rubricato “Reti tecnologiche”, ove, fra le “indicazioni e direttive”, previste “[a]l fine di contribuire al necessario coordinamento tra il contenuto dei piani di settore in materia di politiche energetiche e di tutela ambientale e paesaggistica per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici coinvolti, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria, in linea con le disposizioni normative nazionali e, con gli obiettivi nazionali e internazionali di transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, nella quale si ritiene fondamentale il potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in particolare con impianti di piccola e media potenza” (co.1), il QTPR, “[p]er le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, in coerenza con i contenuti del D.Lgs 28/2011 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (art.17 e allegato 3), così come recepite dalla DGR n. 871 del 29.12.2010, nonché della DGR n. 55 del 30 gennaio 2006 “Indirizzi per l’inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale” e della L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili” ove non in contrasto con la normativa nazionale vigente”, indica come “prioritaria l’individuazione delle aree con valore paesaggistico non idonee alla localizzazione di impianti”, disponendo, pertanto, che “nelle more della più puntuale definizione analitica delle stesse anche con riguardo alla distinzione della specificità delle varie fonti e taglie degli impianti a cura dei Piani di Settore, per come previsto dalla D.G.R. 29 dicembre 2010, n. 871, con speciale riguardo per le fonti fotovoltaica ed eolica alle quali è riconducibile il maggior impatto diretto sul paesaggio, il QTRP prevede che: […] b) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, il QTRP stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti: […] 16. Le “aree “agricole di pregio”, considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche” in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 “Visione Strategica” (co.4).
Alla lettera c) del medesimo comma, dispone poi che “[f]atta salva la competenza esclusiva regionale in materia di definizione di aree non idonee al posizionamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come previsto dal punto 1.1 delle Linee Guida Nazionali, i comuni, ai fini di una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, nella redazione dei propri PSC potranno richiedere speciali cautele nella progettazione di tali impianti nelle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 con particolare riferimento alle seguenti aree così come individuate alla lettera a) dell’art. 50 della L.R. 19/2002: […] le aree agricole direttamente interessate dalla coltivazione dei prodotti tutelati dai disciplinari delle produzioni di qualità (DOP, DOC, IGP, ecc.), quando sia verificata l’esistenza o la vocazione di una coltivazione di pregio certificata sui lotti interessati dalle previsioni progettuali”.
2.1.2. Quanto alla seconda delle indicate ragioni ostative, la Soprintendenza, con le riferite note del 30 agosto, 10 settembre e 24 ottobre 2023, ha rilevato preliminarmente che “l’A.U. cui al D.D.G. n. 23456 del 15.12.2009 riferita all’impianto eolico denominato “Timpe Muzzunetti” per la realizzazione di 18 aerogeneratori per una potenza complessiva di 36 MW, ed alla quale sono riconducibili tutti gli atti conseguenziali e strettamente connessi al procedimento in esame, difetta ab origine, del parere vincolante di questa Soprintendenza ex art. 146, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004; di conseguenza questa Soprintendenza, con riferimento alla richiamata nota pervenuta in data 30 luglio 2020 da parte del Proponente circa la “conferma nullaosta Paesaggistico”, non poteva e non può confermare alcun parere paesaggistico poiché, per come riscontrato in atti di questo Ufficio, mai reso in quanto mai richiesto dagli attori interessati”; e che, inoltre, “anche il successivo D.D.G. n. 7612 del 24.06.2014, di autorizzazione di modifiche non sostanziali al progetto definitivo (riduzione del numero degli aereogeneratori da 18 a un nuovo layout di 8 aerogeneratori) e riconducibile all’A.U. 23456/2009, non ha trovato riscontro in atti di questo Ufficio”.
Passando alle concrete ragioni ostative al rilascio di un parere favorevole, la Soprintendenza ha evidenziato, in primo luogo, che “il CDU rilasciato dal Comune di Cirò con nota prot. n. 12186 del 22.07.2020 risulta essere non in corso di validità essendo trascorso oltre un anno dalla data del suo rilascio; pertanto già in questa sede, il C.D.U. andava aggiornato quantomeno alla data di reiterazione di indizione della C.d.S. (luglio 2023)”.
Ha, poi, rilevato che, dalla documentazione presente agli atti, “non si evince alcuna certificazione rilasciata dal Comune di Cirò Marina circa l’esistenza di vincoli legati agli usi civici, resa in forma peritale, neanche di parte, che ricadono sulle aree interessate dall’impianto eolico in parola che, sotto il profilo paesaggistico giovano ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004 […]. La conoscenza/presenza di tale tipologia di vincolo, ai fini paesaggistici, è rilevante e imprescindibile poiché implica la valutazione per la conservazione e la tutela delle matrici degli antichi paesaggi agrari, atteso che il legislatore statale, oltre agli aspetti paesaggistici ex art. 142, comma 1, lettera h) del D. lgs. n. 42/2004, ne disciplina l’utilizzo sotto l’aspetto del bene universale che potrebbe essere sottratto alla collettività con usi non consono e/o non compatibili alla normativa vigente in materia di usi civici e secondo le procedure dalle stesse dettate (L.n. 1766/1926, R.D. n.332/1928 nonché D.P.R. n. 327/2001, art.4, L.R. n. 17/2008 e L. n.168/2017)”.
Sul punto, nel corso della Conferenza di servizi, la società istante ha prodotto un nuovo CDU rilasciato dal Comune in data 30 agosto del 2023, rispetto al quale la Soprintendenza, con nota del 9 ottobre 2023, integrando il parere già reso e confermandone i contenuti, ha osservato che la dizione in esso contenuta, secondo cui le aree interessate dall’intervento “non sono gravate da usi civici”, è “da considerarsi apodittica e pleonastica stante l’assenza, negli atti prodotti, di apposito documento di accertamento peritale da rendersi secondo le procedure dettate dal D.D.G. n. 6006 del 01.06.2022 della Regione Calabria, riferite a tutte le particelle catastali che ricadono all’intero del buffer sulle aree interessate dall’impianto in parola che, sotto il profilo paesaggistico giovano ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004”.
Con la medesima nota, ha ulteriormente rilevato che “sempre in merito al C.D.U. rilasciato dal Comune di Cirò Marina in data 30.08.2023, si rileva che le aree interessate dall’impianto eolico e, in particolare, quelle ricadenti 33, 35, 37 e 39, sono riportate numerose particelle che sono intese come “sono comprese nelle aree percorse dal fuoco, riportate nel catasto incendi di questo Comune ai sensi della legge n. 353 del 21.11.2000” rilevando altresì l’assenza del termine di scadenza perentorio stante l’assoluta sottrazione delle stesse a qualsiasi attività produttiva (art. 1, comma 1, L. 353/2000)”.
L’amministrazione ha, inoltre, osservato che “nulla si evince negli elaborati ritrasmessi circa il rispetto delle distanze degli aerogeneratori da mantenere dalle aree tutelate ope legis, così per come novellato dal legislatore statale con la legge n.41/2023, art.47”.
In ordine al profilo paesaggistico, la Soprintendenza – richiamate le disposizioni di cui all’art.16 del D.M. 10 settembre 2010, recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e introdotte dal QTPR – ha rimarcato che “l’impianto eolico di che trattasi ricade nell'area classica della DOC Cirò che rappresenta la denominazione di origine più importante della Calabria per quantità, qualità, storia e cultura vitivinicola. In particolare il paesaggio interessato dalla realizzazione dell’impianto è fortemente caratterizzato dalla coltura della vite e rappresenta un valore identitario fortissimo oltreché paesaggistico. Il paesaggio viticolo di Cirò contiene tutti gli elementi aventi carattere permanente e di insostituibilità strutturati e durevolmente relazionati con l’ambiente, il territorio e il paesaggio nonché con la comunità` che in essi si riconosce e si identifica. Questo paesaggio è anche un fattore fondamentale per il valore delle produzioni agricole che qui nascono. Quindi, qualsiasi intervento che mina all'integrità di questo paesaggio crea anche grave danno economico ai vini e alle tradizioni colturali vinicole che di questo paesaggio ne fanno bandiera. Con l’installazione di 4 aerogeneratori, ognuno dei quali avrà un’altezza di 180 m. nel cuore dell'area Classica, il paesaggio del Cirò DOC, verrà definitivamente snaturato”.
Quanto, infine, agli aspetti archeologici, in ordine al parere reso dall’ex Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria con nota prot. n. 5726 del 16.03.2007 subordinato a prescrizioni, l’amministrazione, rilevato che lo stesso debba ritenersi “oramai privo di efficacia stante il lasso di tempo trascorso superiore al quinquennio”, ha rappresentato che “non si ha contezza se dette prescrizioni siano state attuate o meno stante anche la riproposizione ex novo della valutazione dell’interesse archeologico (n. 13 elaborati da Tav. PETM-S02.01.a sino a Tav. PETM-S02.05.e) aggiornata al 06.03.2020. A tal proposito, per gli aspetti archeologici, questa Soprintendenza si riserva di rendere il proprio parere obbligatorio e vincolante qualora il presente provvedimento dovesse soccombere in una eventuale fase di giudizio sub judice”.
3. Passando quindi all’esame delle censure e delle relative domande, come formulate con il ricorso, deve precisarsi che il primo motivo è riferito alla prima delle due ragioni del diniego ed è diretto a sostenere la domanda di annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di autorizzazione della variante ed, altresì, la domanda di annullamento del riferito QTPR, il quale è stato dichiaratamente impugnato solo “ove occorra e per quanto di ragione, […] ove interpretato nel senso che con lo stesso è stato introdotto il vincolo paesaggistico nell’area del Comune di Cirò Marina nella quale è localizzato il progetto di impianto eolico di titolarità della società Timpe Muzzunetti 2 s.r.l.”.
Il secondo ed il terzo motivo sono, di contro, riferiti alla seconda delle ragioni addotte nel decreto dirigenziale gravato.
4. Ciò chiarito, appare opportuno prendere le mosse dall’esame del secondo, per mezzo del quale è censurato il decreto dirigenziale n.17701 del 30 novembre 2023 nella parte in cui riferisce che “ad ogni modo e soprattutto non può essere superato il parere negativo della Soprintendenza archeologica belle arti e del paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone”.
La parte ricorrente lamenta che l’amministrazione, anziché decidere sulla base delle posizioni prevalenti, abbia fondato il diniego sull’unico parere contrario, quello reso dalla Soprintendenza, violando la disciplina della conferenza di servizi, nonché la normativa in tema di fonti di energia rinnovabile, che ha ridimensionato il peso del parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento autorizzativo.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.2. Invero, quanto alla disciplina della conferenza di servizi, è certamente da condividersi il principio giurisprudenziale richiamato dalla parte ricorrente – e, invero, pure espresso anche da questa Sezione (Tar Calabria, I, 14 febbraio 2025, n.324) – secondo cui il parere negativo opposto da una delle amministrazioni partecipanti, “non può produrre l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentazione degli interessi di cui detta amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell'autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. anche Cass., sez. un., 1° febbraio 2021, n. 2155). In altri termini, anche in presenza di pareri negativi l'amministrazione procedente può, sulla scorta di una valutazione discrezionale delle posizioni prevalenti, addivenire ad una determinazione conclusiva dell'iter autorizzativo di segno positivo, rimanendo la stessa libera di recepire o meno quanto espresso dalle amministrazioni in sede di Conferenza di servizi. In questo senso, pertanto, il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura non potrebbe impedire l'adozione del provvedimento di autorizzazione, laddove l'amministrazione procedente compia una valutazione discrezionale favorevole all'approvazione del progetto” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, n. 11870/2022).
Questo stesso principio, tuttavia, consente alla amministrazione procedente di far proprie le ragioni espresse da una delle amministrazioni chiamate a rappresentare l’interesse pubblico particolare da esse tutelato, e di ritenere, infine, prevalenti tali ragioni, su quelle rese in rappresentanza di interessi diversi, dalle altre amministrazioni partecipanti.
Peraltro, come pure si è precisato, l’art. 14-quater, comma 3, L. n. 241/1990 stabilisce che l’approvazione della determinazione assunta in sede di conferenza di servizi può avvenire “sulla base delle posizioni prevalenti”, da intendersi tuttavia non in una stretta accezione numerica ma quali-quantitativa delle medesime posizioni espresse (in termini, Tar Calabria, I, 9 giugno 2025, n.1001; 27 maggio 2022, n. 902).
Non rileva quindi la circostanza, invocata dalla parte ricorrente, che “la quasi totalità dei pareri espressi dalle Amministrazioni erano di segno positivo”, giacché, per l’appunto, il giudizio di prevalenza è condotto su un piano non meramente quantitativo ma “quali-qualitativo”.
Nel caso di specie, peraltro, è indiscutibile che il profilo paesaggistico rivesta un ruolo affatto primario, che certamente può assumere valenza ostativa.
Come infatti correttamente evidenziato dalla Soprintendenza, nella nota datata 11 settembre 2023, il D.M. 10 settembre 2010, recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all’art.16, co.1, lett. e), dispone che “con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”. Al successivo comma 4, prevede, inoltre, che “Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.
La medesima Autorità ha poi evidenziato che il QTPR del 2016 citato “ha individuato tra i beni identitari da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia le zone agricole destinate a colture di pregio e dal carattere fortemente identitario e tra queste i vigneti dell’area di Cirò, indicandole quanto agli impianti di produzione di energie rinnovabili, come aree potenzialmente non idonee in quanto considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche”.
4.1.3. Per le medesime ragioni, nemmeno può condividersi il riferimento “all’orientamento espresso dalla più recente legislazione in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili, la quale è caratterizzata dalla ratio di favorire ed accelerare le relative procedure autorizzative, al fine di garantire una più ampia diffusione della produzione di energia pulita nel rispetto degli obiettivi nazionali e comunitari posti, anche limitando e circoscrivendo il potere dell’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica all’interno della Conferenza di Servizi e garantendo un effettivo bilanciamento dei diversi diritti fondamentali in gioco”.
L’interesse alla produzione di fonti di energia da fonti rinnovabili, diretto alla tutela dell’ambiente, deve, infatti, in ogni caso, essere bilanciato con l’interesse paesaggistico, “in un rapporto di integrazione reciproca”, dovendosi escludere la possibilità di “individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”, giacché, “[s]e così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona” (Corte cost., 9 maggio 2013, n.85).
Sicché, il legislatore, nel dettare la disciplina generale, e l’amministrazione, nella sua successiva, concreta applicazione, sono chiamati ad operare tale bilanciamento, che, a seconda delle specifiche fattispecie – individuate in astratto e poi nella concreta vicenda, a seconda dei piani, legislativo o amministrativo, di intervento – può prevedere un punto di equilibrio differente, purché rispondente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Nel caso di specie, si è già rimarcato che l’art.16 del citato D.M. 10 settembre 2010 ha previsto espressamente la considerazione del profilo paesaggistico nelle procedure di autorizzazione di impianti FER localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità, quali quella interessata dalla variante de qua, lasciando alla amministrazione un margine di valutazione. Quest’ultima, per parte sua, nell’esercizio di tale discrezionalità tecnica, ha ritenuto l’impianto incompatibile con i preminenti valori paesaggistici presenti nell’area interessata dall’intervento.
Sicché, nella vicenda in esame, la ponderazione degli interessi non appare ingiustificatamente sbilanciata in favore dell’interesse paesaggistico, trovando, di contro, fondamento legislativo e concreta giustificazione nella specificità del territorio e delle caratteristiche dell’intervento, per il suo significativo impatto sul primo.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non può ritenersi, pertanto, che la Soprintendenza abbia espresso una “posizione totalizzante” dell’interesse paesaggistico, avendo essa e, poi, l’amministrazione procedente operato una valutazione in concreto degli interessi pubblici primari a confronto e proceduto ad un bilanciamento entro i limiti del legittimo esercizio del potere amministrativo loro conferito.
4.2. Con il medesimo motivo, poi, il provvedimento gravato è censurato sotto il profilo della contraddittorietà.
Segnatamente, parte ricorrente rileva che la variante in esame prevede la riduzione degli aerogeneratori (da 8, del progetto iniziale, ai 4 della variante), con “una notevole riduzione del carico paesaggistico rispetto al progetto autorizzato nel 2014, determinando un dimezzamento delle turbine da installare”, e che essa ha ottenuto il via libera della STV, la quale, nella seduta dell’11 settembre 2020, ha “definito in senso positivo la procedura di valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006, valutando l’esclusione della modifica proposta da qualsiasi ulteriore procedura di valutazione ambientale”. Ragione per la quale risulterebbe “davvero singolare, oltre che irragionevole, che l’Amministrazione abbia assentito la realizzazione di un progetto che prevedeva l’installazione di 18 turbine (nel 2009) e 8 turbine (nel 2014) ed abbia, invece, denegato l’autorizzazione alla variante che prevede addirittura il dimezzamento degli aerogeneratori da installare (soltanto 4), peraltro nelle medesime aree già interessate dal progetto originario”.
4.2.1. Anche tale censura si rivela infondata.
Deve innanzitutto precisarsi che, come pure rimarcato dalle amministrazioni resistenti, se pure la variante de qua preveda la riduzione della metà del numero delle turbine da installare, non può tuttavia trascurarsi che i nuovi aerogeneratori da installare hanno una altezza di 180 m., superiore a quelli dell’originario progetto, con esponenziale incremento dell’impatto sul territorio sotto il profilo paesaggistico.
Ciò detto, il giudizio della Struttura tecnica di valutazione, come richiamato dalle ricorrenti, è espresso sui profili ambientali, non paesaggistici, sicché non rileva rispetto al diverso profilo dell’interesse paesaggistico che, una volta valutato, con parere negativo, dall’Autorità deputata alla sua tutela, ha condizionato l’esito della decisione sulla istanza. Sicché non si rinviene alcuna contraddizione fra la posizione della STV ed il successivo decreto dirigenziale gravato.
5. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura il parere espresso dalla Soprintendenza nelle note dell’11 settembre, 11 ottobre e 26 ottobre 2023, lamentando, in primo luogo, il difetto di motivazione.
5.1. Il rilievo è infondato, giacché, dall’esame delle riferite note, emerge che l’amministrazione centrale abbia reso un parere adeguatamente motivato, risultando congruamente e compiutamente esposte le plurime ragioni poste a fondamento delle valutazioni svolte.
5.2. Sotto altro profilo, parte ricorrente deduce la violazione del principio del “dissenso costruttivo”, sostenendo che l’Autorità preposta alla tutela del paesaggio “avrebbe dovuto collaborare con la società proponente per consentirle di apportare al progetto tutte le modifiche necessarie a renderlo compatibile con il paesaggio in cui lo stesso si colloca”.
Anche tale rilievo è infondato.
L’art.14-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, prevede, al co.3, che, entro il termine loro assegnato dall’amministrazione procedente, “le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico”.
Ebbene, la disposizione, laddove prevede che, in presenza di ragioni ostative all’assenso, l’amministrazione è tenuta ad indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (il c.d. “dissenso costruttivo”), precisa che ciò è ad essa imposto “ove possibile”. Ciò sta, chiaramente, a significare che l’amministrazione non è tenuta ad indicare prescrizioni o condizioni ai fini dell’assenso nel caso in cui non vi siano margini di modifica al progetto in quanto l’avviso dell’amministrazione dissenziente si traduce in una “piana bocciatura” della proposta (in termini, Tar Lazio, III-ter, 27 novembre 2019, n. 13589), id est, allorquando non v’è alcuna prescrizione o condizione che possa determinare l’amministrazione a cambiare il proprio parere e rendere l’assenso negato (cfr. Tar Calabria, I, 4 agosto 2025, n.1340; 14 febbraio 2025, n.324).
Nel caso di specie, dall’esame del parere negativo reso risulta che il dissenso sia fondato su ragioni ritenute affatto ostative alla realizzazione del progetto.
5.3. Da ultimo, le ricorrenti procedono all’esame delle singole ragioni poste a fondamento del parere negativo espresso con le riferite note, lamentandone la erroneità.
In particolare, secondo parte ricorrente, la valutazione espressa, sul punto, nel parere è errata, oltre che “del tutto generica, apodittica e non adeguatamente motivata e dettagliata”, essendosi l’amministrazione “limitata a rilevare che il progetto de quo è localizzato nell’area della DOC Cirò, senza tuttavia esplicitare in che modo la realizzazione dell’impianto interferisca negativamente ovvero pregiudichi la coltivazione in parola, limitandosi ad asserire genericamente che il paesaggio “verrà snaturato”.
5.3.1. La censura è infondata.
Deve preliminarmente ricordarsi che, come noto, in tema di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale è consentito negli stretti limiti della configurabilità di profili di manifesta illogicità o di palese erroneità, tali da evidenziare l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale censurata (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6346).
Ciò precisato, nella nota dell’11 settembre 2023, come richiamata al §2.1.2., l’Autorità preposta alla tutela del paesaggio ha compiutamente rappresentato le caratteristiche proprie del territorio interessato dall’intervento – che è la “area classica della DOC Cirò che rappresenta la denominazione di origine più importante della Calabria per quantità, qualità, storia e cultura vitivinicola” – indicato le corrispondenti interazioni ivi presenti fra ambiente, territorio, paesaggio e comunità “che in essi si riconosce e si identifica”, e quindi concluso rilevando che “qualsiasi intervento che mina all'integrità di questo paesaggio crea anche grave danno economico ai vini e alle tradizioni colturali vinicole che di questo paesaggio ne fanno bandiera” e che “[c]on l’installazione di 4 aerogeneratori, ognuno dei quali avrà un’altezza di 180 m. nel cuore dell'area Classica, il paesaggio del Cirò DOC, verrà definitivamente snaturato”.
A tale giudizio, la Soprintendenza ha aggiunto il richiamo del QTPR del 2016, il quale “ha individuato tra i beni identitari da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia le zone agricole destinate a colture di pregio e dal carattere fortemente identitario e tra queste i vigneti dell’area di Cirò, indicandole quanto agli impianti di produzione di energie rinnovabili, come aree potenzialmente non idonee in quanto considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche”, con ciò chiarendo le ragioni del preminente rilievo dell’interesse paesaggistico nella valutazione dell’istanza.
Da quanto esposto, risulta, pertanto, che l’amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale conferitole, esprimendo un giudizio ragionevole e adeguatamente motivato, sulla base di una istruttoria completa.
Nemmeno, poi, può condividersi il giudizio di “irragionevolezza” espresso nel ricorso, sul rilievo che “i 4 aerogeneratori verrebbero installati nelle medesime aree già originariamente previste e in relazione alle quali, dunque, la compatibilità del progetto è stata già vagliata ed assentita, prima nel 2009 e poi nel 2014”.
Deve infatti evidenziarsi, da un lato, che, come pure rilevato dalle resistenti, non risulta che nella articolata vicenda procedimentale in esame, l’Autorità preposta alla tutela paesaggistica avesse mai reso un precedente parere favorevole; dall’altro, ribadirsi che, seppure la variante de qua prevede la riduzione del numero di aerogeneratori, i quattro previsti dalla variante hanno una altezza di 180 m, esponenzialmente superiore a quella degli otto previsti nel progetto originario.
5.3.2. Alla infondatezza delle censure in ordine ai profili paesaggistici consegue la carenza di interesse all’esame delle ulteriori censure mosse dalle ricorrenti alle altre ragioni poste alla base del parere negativo gravato.
Trattandosi, infatti, di atto plurimotivato, trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale, anche recentemente espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui “In presenza di provvedimenti con motivazione plurima solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento; laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento” (Consiglio di Stato sez. V, 20/08/2025, n.7093).
6. Al rigetto del secondo e del terzo motivo consegue la carenza di interesse alla decisione del primo.
Invero, come si è anticipato al §3., con esso è censurata la prima delle due ragioni addotte a sostegno del D.D. n.17701 cit., laddove, in particolare, l’amministrazione procedente ha ritenuto ostativo al rilascio dell’autorizzazione il vincolo paesaggistico asseritamente introdotto con il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 1° agosto 2016.
Essendo anche tale provvedimento da ascrivere alla categoria dei provvedimenti plurimotivati, trova applicazione, nuovamente, il principio giurisprudenziale di cui alla citata sentenza n.7093/2025 del Consiglio di Stato, con assorbimento delle censure dedotte con il motivo in esame, in conseguenza del rigetto delle ragioni di ricorso avverso la diversa e autonoma ragione sulla quale il provvedimento regionale si fonda – id est, il parere della Soprintendenza.
7. Come pure già chiarito al §3., la contestazione della prima delle due ragioni del decreto impugnato, contenuta al primo motivo, aveva indotto le ricorrenti a proporre contestuale domanda di annullamento del QTPR del 2016, espressamente impugnato solo “ove occorra e per quanto di ragione, […] ove interpretato nel senso che con lo stesso è stato introdotto il vincolo paesaggistico nell’area del Comune di Cirò Marina nella quale è localizzato il progetto di impianto eolico di titolarità della società Timpe Muzzunetti 2 s.r.l.”.
Evidente, pertanto, che la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al primo motivo determina la contestuale perdita di interesse alla decisione della domanda di annullamento del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 1° agosto 2016.
8. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato, in ordine alla domanda di annullamento del decreto dirigenziale n. 17701 del 30 novembre 2023 e delle note del 30 agosto, 9 ottobre e 24 ottobre 2023, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone; deve dichiararsi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, rispetto alla domanda di annullamento del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 1 agosto 2016.
9. Le spese possono compensarsi, in ragione della complessità e peculiarità della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, in parte, e lo dichiara improcedibile per il resto, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Arturo Levato, Presidente FF
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
L'ESTENSORE
Nicola Ciconte
IL PRESIDENTE
Arturo Levato