Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 06-02-2001
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 18-06-2001
Numero gazzetta: 139
Data aggiornamento: 01-01-1970

Approvazione del protocollo tecnico di selezione clonale.

Modificato dai D.m. 24 giugno 2002; D.m 24 giugno 2008.

Articolo unico

1. La selezione clonale delle varietà di vite ai fini dell’iscrizione dei relativi cloni nel registro nazionale delle varietà di vite avviene secondo le disposizioni contenute nei protocolli tecnici allegati al presente decreto.

2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.

3. In via transitoria, sono escluse dagli obblighi previsti dal presente decreto le selezioni clonali per le quali l’impianto dei campi di confronto, previsti dall’art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008.

4. Le disposizioni transitorie di cui al comma precedente si applicano fino al 31 dicembre 2018.

5. Sono escluse da detta selezione le varietà di vite ed i relativi cloni geneticamente modificati.

 

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE DI VARIETà AD UVE DA VINO

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.

2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.

3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:

a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell’arabis (ArMV);

b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;

c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet franc o altra Vitis vinifera sensibile);

d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;,

e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.L’assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l’indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

4. Costituzione di almeno un vigneto di confronto, con un minimo di 24 ceppi per ogni presunto clone innestati su un portinnesto di larga diffusione. I ceppi di ciascun presunto clone dovranno essere replicati almeno su due parcelle (di 12 ceppi ciascuna) non contigue. Al fine di una corretta individuazione delle caratteristiche dei presunti cloni in studio, nel medesimo vigneto dovranno essere presenti almeno 24 ceppi di un clone omologato del vitigno in selezione. In assenza di cloni già iscritti al Registro nazionale dovranno essere presenti almeno 24 ceppi della popolazione del medesimo vitigno. Il campo dovrà essere localizzato in un sito vocato alla viticoltura nella zona di diffusione del vitigno in selezione.

5. Esecuzione di analisi biomolecolari (microsatelliti), al fine di una corretta classificazione, nel caso che il presunto clone appartenga a un vitigno con elevata variabilità genetica e/o a «gruppi varietali» di caratterizzazione incerta.

6. Descrizione dei principali caratteri morfologici del presunto clone (apice al germogliamento, foglia adulta e grappolo a maturita) e corredo fotografico minimo di foglia adulta e grappolo a maturità.

7. Determinazione delle principali date fenologiche: germogliamento, fioritura, invaiatura e maturazione.

8. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione di rilievi atti a verificare la persistenza, dopo la propagazione del/i carattere/i per il/i quale/i si è effettuata la selezione e in riferimento al testimone, le attitudini agronomiche e produttive del presunto clone. In particolare il peso del legno di potatura invernale, la fertilità reale, la produttività (per ceppo e/o per ettaro) e le dimensioni medie del grappolo.

9. A partire da almeno il 3° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno tre annate, effettuazione delle principali analisi del mosto (zuccheri, acidità titolabile e pH) atte a verificare, in riferimento al testimone, le attitudini qualitative del presunto clone

10. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno 2 annate, effettuazione dell’analisi del contenuto in antociani e in polifenoli totali della bacca (solo uve rosse).

11. A partire da almeno il 4° anno di età del vigneto di cui al punto 4) e per almeno due annate, andranno effettuate al fine di verificare, in riferimento al testimone, le potenzialità enologiche del presunto clone:

a) la microvinificazione delle uve applicando un protocollo unico per tutti i campioni ed utilizzando un quantitativo di uva non inferiore a 50 kg;

b) l’analisi chimica dei principali componenti del vino dopo stabilizzazione e imbottigliamento; tale analisi per i vitigni a bacca rossa deve prevedere oltre ai parametri principali anche il contenuto in antociani totali, in polifenoli totali e gli indici di intensità e tonalità colorante;

c) l’analisi sensoriale sui vini; tale analisi deve essere condotta da un panel addestrato;

d) l’analisi dei principali aromi liberi e legati nel frutto a maturazione o nel vino (solo per varietà aromatiche).

 

ALLEGATO 2

 PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETÀ PORTINNESTO DI VITE

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.

2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.

3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:

a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell’arabis (ArMV);

b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;

c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile);

d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;

e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB,f) assenza del virus agente della maculatura infettiva o fleck (GFkV).

L’assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), d) ed f), deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l’indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.

 

ALLEGATO 3

PROTOCOLLO TECNICO DI SELEZIONE CLONALE PER VARIETÀ DI UVE DA MENSA

1. Indicazione delle caratteristiche di base per le quali viene effettuata la selezione clonale.

2. Individuazione e scelta delle piante madri dei presunti cloni in base alle suddette caratteristiche.

3. Esecuzione, sulle piante scelte, dei test previsti dal seguente protocollo fitosanitario:

a) assenza dei virus agenti della degenerazione infettiva della vite (GFLV) e del mosaico dell’arabis (ArMV);

b) assenza dei virus GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3 associati ai sintomi di accartocciamento fogliare;

c) assenza dei sintomi di accartocciamento fogliare con saggio biologico su viti indicatrici (Barbera, Cabernet sauvignon, Cabernet frane o altra Vitis vinifera sensibile);

d) assenza di virus GVA e GVB associati rispettivamente ai sintomi delle sindromi del legno riccio «Kober stem grooving» e «corky bark»;

e) assenza dei sintomi della sindrome «Kober stem grooving» del legno riccio con saggio biologico su Kober 5 BB.L’assenza degli agenti virali sopra menzionati, di cui alle lettere a) b), e d) deve essere verificata mediante saggi sierologici (test ELISA) e test biomolecolari (PCR).

La verifica e la veridicità dello stato sanitario dichiarato è responsabilità del costitutore e deve essere sottoscritta da Istituzioni pubbliche o private riconosciute idonee dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nel caso il materiale sia riconosciuto esente da virus e/o malattie virali o virus-simili non previste dai requisiti minimi indicati dal presente allegato, se ne prevede, a richiesta del costitutore o degli aventi causa, l’indicazione sul Registro nazionale delle varietà di vite.