Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-11-2025
Numero provvedimento: 2316
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 18-11-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316 della Commissione, del 17 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, fosfonato di disodio, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, fosfonati di potassio e triclopir.

(Regolamento (UE) 17/11/2025, n. 2025/2316, pubblicato in G.U.U.E. 18 novembre 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2006/74/CE della Commissione ha iscritto il triclopir come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 maggio 2017.

(2) La direttiva 2008/66/CE della Commissione ha iscritto il diflufenican come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018.

(3) La direttiva 2008/69/CE della Commissione ha iscritto il difenoconazolo come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018.

(4) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ha iscritto il silicato di alluminio, l’estratto di Melaleuca alternifolia, gli oli vegetali/olio di chiodi di garofano e gli oli vegetali/olio di menta verde come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019.

(5) La direttiva 2011/28/UE della Commissione ha iscritto l’acido indolilbutirrico come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(6) La direttiva 2011/34/UE della Commissione ha iscritto il flurocloridone come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione ha approvato la sostanza attiva fosfano fino al 31 marzo 2023.

(8) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva maltodestrina fino al 30 settembre 2023.

(9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva fosfonati di potassio fino al 30 settembre 2023.

(10) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva fosfonato di disodio fino al 31 gennaio 2024.

(11) Le sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir sono state iscritte nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Le sostanze attive fosfonato di disodio, maltodestrina, fosfano e fosfonati di potassio sono state iscritte nell’allegato, parte B, del medesimo regolamento.

(12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio fino al 31 gennaio 2026.

(13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive flurocloridone e acido indolilbutirrico fino al 15 marzo 2026.

(14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive estratto di melaleuca alternifolia, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde fino al 31 gennaio 2026 e il periodo di approvazione della sostanza attiva maltodestrina fino al 28 febbraio 2026.

(15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva difenoconazolo fino al 15 marzo 2026 e il periodo di approvazione della sostanza attiva diflufenican fino al 15 gennaio 2026.

(16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fosfano fino al 15 marzo 2026.

(17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio e triclopir fino al 31 marzo 2026.

(18) Le rispettive domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione.

(19) Il 6 dicembre 2016, il 19 gennaio 2016, il 5 aprile 2016, il 20 gennaio 2017, il 18 luglio 2018, il 28 giugno 2018, il 17 dicembre 2020, il 15 settembre 2020, il 19 settembre 2016, il 26 settembre 2016 e il 4 settembre 2014, rispettivamente, gli Stati membri relatori per le sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir hanno informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in particolare la completezza e la tempestività di ogni domanda di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive, e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall’Autorità a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(20) L’11 maggio 2020, l’11 gennaio 2019, il 20 luglio 2018, il 2 marzo 2022, il 7 agosto 2022, il 14 giugno 2022, l’8 giugno 2023, il 23 dicembre 2021, il 29 settembre 2021, il 29 settembre 2023 e il 10 ottobre 2018, rispettivamente, gli Stati membri relatori per le sostanze attive silicato di alluminio, difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, maltodestrina, fosfano, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde e triclopir hanno presentato all’Autorità i progetti di rapporti valutativi per il rinnovo. L’Autorità, a norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha concluso che i rapporti di tutte le suddette sostanze attive contenevano tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato, li ha trasmessi ai richiedenti e agli altri Stati membri e li ha messi a disposizione del pubblico affinché potesse presentare osservazioni scritte.

(21) Per le sostanze attive oli vegetali/olio di chiodi di garofano e oli vegetali/olio di menta verde l’Autorità, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini del rapporto valutativo, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni entro il termine stabilito. Lo Stato membro relatore ha presentato all’Autorità il progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo degli oli vegetali/olio di menta verde, e la relativa consultazione pubblica si è conclusa il 5 settembre 2025. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all’Autorità di completare le valutazioni e di ultimare le proprie conclusioni riguardanti gli oli vegetali/olio di chiodi di garofano e gli oli vegetali/olio di menta verde e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

(22) Per le sostanze attive difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone e acido indolilbutirrico, rispettivamente il 22 luglio 2021, il 5 maggio 2021, il 20 giugno 2024, il 28 ottobre 2024 e il 3 aprile 2024, l’Autorità, in consultazione con gli Stati membri, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (21). Le informazioni supplementari riguardanti il difenoconazolo, il diflufenican e il flurocloridone sono state presentate dai richiedenti entro il termine stabilito, mentre quelle riguardanti l’estratto di melaleuca alternifolia e l’acido indolilbutirrico non sono ancora state presentate. Gli Stati membri relatori hanno presentato all’Autorità i progetti riveduti di rapporti valutativi per il rinnovo di diflufenican e flurocloridone, e le relative consultazioni pubbliche si sono concluse rispettivamente il 18 giugno 2024 e il 3 giugno 2025. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all’Autorità di completare la valutazione e di ultimare la propria conclusione, entrambe riguardanti il difenoconazolo, il diflufenican, l’estratto di melaleuca alternifolia, il flurocloridone e l’acido indolilbutirrico, e alla Commissione di adottare la conseguente decisione di gestione del rischio.

(23) Per le sostanze attive silicato di alluminio, maltodestrina, fosfano e triclopir l’Autorità ha adottato le proprie conclusioni rispettivamente il 14 ottobre 2022, il 15 febbraio 2024, il 9 dicembre 2024 e il 17 luglio 2024 e le ha comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha avviato discussioni riguardo al rinnovo delle approvazioni di tali sostanze attive in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Occorre un periodo di tempo supplementare affinché il comitato fornisca il suo parere e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

(24) Le rispettive domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione.

(25) Il 19 novembre 2024 e l’8 gennaio 2025 lo Stato membro relatore per le sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio ha informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, in particolare la completezza e la tempestività, di ogni domanda di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall’Autorità a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(26) Le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 per il fosfonato di disodio e i fosfonati di potassio non sono ancora state ultimate dallo Stato membro relatore e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.

(27) È quindi probabile che per nessuna delle sostanze attive contemplate dal presente regolamento possa essere presa una decisione in merito al rinnovo dell’approvazione prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2026. Inoltre i motivi dei ritardi in tali procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei rispettivi richiedenti. I periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo delle approvazioni.

(28) Per le sostanze attive fosfonato di disodio e fosfonati di potassio lo Stato membro relatore non ha ancora ultimato la valutazione del rischio. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 42 mesi.

(29) Per le sostanze attive difenoconazolo, diflufenican, estratto di melaleuca alternifolia, flurocloridone, acido indolilbutirrico, oli vegetali/olio di chiodi di garofano e oli vegetali/olio di menta verde l’Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare conclusioni sulla valutazione del rischio. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 19 mesi e 15 giorni per il diflufenican e il flurocloridone, a 22 mesi e 15 giorni per il difenoconazolo, l’estratto di melaleuca alternifolia e l’acido indolilbutirrico, a 23 mesi e 15 giorni per gli oli vegetali/olio di menta verde e a 29 mesi per gli oli vegetali/olio di chiodi di garofano.

(30) Per le sostanze attive silicato di alluminio, maltodestrina, fosfano e triclopir, poiché il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora formulato un parere, e alla luce delle restanti fasi da completare in tali procedure di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi.

(31) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(32) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza per l’approvazione della sostanza attiva in questione alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fisserà la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

1.    L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) alla riga 136 (Triclopir), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2027»;

2) alla riga 173 (Difenoconazolo), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

3) alla riga 181 (Diflufenican), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2027»;

4) alla riga 220 (Silicato di alluminio), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2027»;

5) alla riga 228 (Estratto di melaleuca alternifolia), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2027»;

6) alla riga 241 (Oli vegetali/olio di chiodi di garofano), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2028»;

7) alla riga 243 (Oli vegetali/olio di menta verde), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2028»;

8) alla riga 326 (Acido indolilbutirrico), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

9) alla riga 354 (Flurocloridone), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2027».

2.     L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1) alla riga 28 (Fosfano), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 marzo 2027»;

2) alla riga 40 (Fosfonati di potassio), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2029»;

3) alla riga 44 (Maltodestrina), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «28 febbraio 2027»;

4) alla riga 54 (Fosfonato di disodio), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2029».