Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2313 della Commissione, del 17 novembre 2025, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(Regolamento (UE) 17/11/2025, n. 2025/2313, pubblicato in G.U.U.E. 18 novembre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva acido gibberellico nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(2) Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(3) L’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2026.
(4) Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico è stata presentata alla Slovenia, lo Stato membro relatore, e alla Slovacchia, lo Stato membro correlatore, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione entro i termini previsti in tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 27 febbraio 2019 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l’approvazione dell’acido gibberellico.
(7) L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. L’Autorità ha inoltrato alla Commissione le osservazioni ricevute e ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
(8) Il 13 luglio 2020 l’Autorità ha chiesto al richiedente informazioni supplementari sulle proprietà di interferente endocrino dell’acido gibberellico a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha presentato informazioni per permettere all’Autorità di concludere la valutazione relativa al rispetto dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà che alterano il sistema endocrino di cui all’allegato II, punto 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.
(9) Nell’aprile 2023 lo Stato membro relatore ha messo a disposizione dell’Autorità, degli Stati membri e della Commissione un progetto aggiornato di rapporto valutativo per il rinnovo. In tale progetto aggiornato di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha preso in considerazione le informazioni supplementari relative ai criteri per individuare le proprietà che alterano il sistema endocrino e ha proposto di rinnovare l’approvazione dell’acido gibberellico.
(10) Il 16 ottobre 2024 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni secondo le quali, tenuto conto dei criteri di approvazione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti acido gibberellico soddisfino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(11) La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo e un progetto del presente regolamento rispettivamente il 14 maggio 2025 e il 9 luglio 2025.
(12) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e sono state prese in considerazione.
(13) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acido gibberellico è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
(14) Sebbene la valutazione del rischio per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico si basi su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acido gibberellico possono essere autorizzati. Non è pertanto opportuno mantenere la restrizione che ne autorizza l’uso solo come fitoregolatore.
(15) La Commissione ritiene inoltre che l’acido gibberellico sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’acido gibberellico non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009; inoltre, tenuto conto degli usi previsti, si prevede che i prodotti fitosanitari contenenti acido gibberellico presenteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente.
(16) È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’acido gibberellico come sostanza attiva a basso rischio.
(17) In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, nonché dei risultati della valutazione del rischio, è tuttavia necessario prevedere alcune condizioni.
(18) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(19) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione ha prorogato fino al 31 ottobre 2026 il periodo di approvazione dell’acido gibberellico, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.
(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico, di cui all’allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Acido gibberellico N. CAS: 77-06-5 N. CIPAC: 307 |
Acido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico o acido (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperidroindeno[1,2-b]furan-4-carbossilico |
≥ 850 g/kg Le impurità fumonisine B1 e B2; la somma di fumonisina B1 + fumonisina B2 non deve superare 200 μg/kg nel materiale tecnico. |
1° gennaio 2026 |
31 dicembre 2040 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni sull’acido gibberellico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Nell’ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) nella parte A, la voce 232 relativa all’acido gibberellico è soppressa;
2) nella parte D, è aggiunta la voce seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.