Regolamento (UE) 2025/2274 della Commissione, del 12 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1487 per quanto riguarda l’adozione del programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti.
(Regolamento (UE) 12/11/2025, n. 2025/2274, pubblicato in G.U.U.E. 13 novembre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all’approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già presenti sul mercato. L’obiettivo di tale programma di lavoro è di consentire, entro cinque anni dalla sua adozione, il riesame graduale e l’approvazione di tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti che sono già sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione ha pubblicato, per via elettronica, un elenco di tutte le sostanze o di tutti i preparati che sa essere utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.
(3) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487 il 19 giugno 2024 le parti interessate hanno trasmesso alla Commissione notifiche relative a ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in prodotti fitosanitari e, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») hanno trasmesso alla Commissione osservazioni in merito alle notifiche ricevute.
(4) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione ha aggiornato l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto delle notifiche trasmesse dalle parti interessate e delle osservazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’Autorità. L’elenco aggiornato garantisce che tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti utilizzati nei prodotti fitosanitari al 19 giugno 2024 siano individuati e presi in considerazione ai fini dell’inclusione nel programma di lavoro.
(5) Conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1487 le parti interessate hanno richiesto l’inclusione delle sostanze di cui all’allegato del presente regolamento nel programma di lavoro per il riesame graduale.
(6) La Commissione ha valutato le notifiche trasmesse dalle parti interessate e le osservazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’Autorità a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1487 nonché le richieste di inclusione presentate dalle parti interessate a norma dell’articolo 4 del medesimo regolamento. Detta valutazione ha permesso di individuare gli antidoti agronomici e i sinergizzanti ammissibili all’inclusione nel programma di lavoro.
(7) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1487 la Commissione è tenuta ad adottare il programma di lavoro aggiornando l’allegato I di tale regolamento, specificando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro e designando per ciascuno di essi uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1487.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È adottato il programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari.
L’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2024/1487 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro per il riesame graduale di cui all’articolo 6, paragrafo 2
|
Antidoto agronomico |
Nome comune, denominazione ISO e/o sinonimi |
Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC e CA) |
Numero CAS |
Numero CE |
Stato membro relatore |
Stato membro correlatore |
|
Cloquintocet mexil |
Cloquintocet mexil |
eptan-2-il-2-[(5-clorochinolin-8-il)ossi)acetato |
99607-70-2 |
619-447-3 |
ES |
PT |
|
Cloquintocet |
Cloquintocet |
acido 2-[(5-clorochinolin-8-il)ossi]acetico |
88349-88-6 |
635-476-4 e 926-839-0 |
ES |
PT |
|
Cyprosulfamide |
Cyprosulfamide |
N-[(4-(ciclopropilcarbamoil)fenil]solfonil)-2-metossibenzamide |
221667-31-8 |
619-679-5 |
NL |
BE |
|
Isoxadifene etile |
Isoxadifene etile |
5,5-difenil-2-isossazolin-3-carbossilato di etile |
163520-33-0 |
443-870-0 |
AT |
SI |
|
Mefenpir-dietile |
Mefenpir-dietile |
dietil 1-(2,4-diclorofenil)-5-metil-4H-pirazol-3,5-dicarbossilato |
135590-91-9 |
603-923-2 |
AT |
DE |
|
Metcamifen |
Metcamifen |
2-metossi-N-{4-[(metilcarbamoil)ammino]benzenesolfonil}benzammide |
129531-12-0 |
884-589-7 |
IT |
RO |
|
Sinergizzante |
Nome comune, denominazione ISO e/o sinonimi |
Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC e CA) |
Numero CAS |
Numero CE |
Stato membro relatore |
Stato membro correlatore |
|
Piperonil butossido |
Piperonil butossido |
5-[2-(2-butossietossi)etossimetil]-6-propil-1,3-benzodiossolo |
51-03-6 |
200-076-7 |
EL |
DE |
|
Olio di colza |
Olio di colza |
Non disponibile |
8002-13-9 |
Non disponibile |
NL |
FI |
|
Acido edetico (EDTA) |
Acido edetico (EDTA) |
acido 2-[2-[bis(carbossimetil)ammino]etil-(carbossimetil)ammino]acetico |
60-00-4 |
200-449-4 |
DK |
PL |
|
EDTA disodico diidrato |
EDTA disodico diidrato |
sodio 2,2’-({2-[bis(carbossimetil)ammino]etil}azanediil)diacetato diidrato |
6381-92-6 |
205-358-3 |
DK |
PL |
».