Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 12-11-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 12-11-2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Nahegauer Landwein].

(Comunicazione 12/11/2025, pubblicata in G.U.U.E. 12 novembre 2025, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Nahegauer Landwein»

Numero di riferimento UE: PGI-DE-A1293-AM02 — 22.8.2025

1.   Nome del prodotto

«Nahegauer Landwein»

2.   Tipo di indicazione geografica

☐ DOP

☑ IGP

☐ IG

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Germania

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (Ministero federale dell'Agricoltura, dell'alimentazione e dell'identità regionale)

Nome

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale per l'agricoltura e l'alimentazione)

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità tedesche dichiarano che la domanda presentata è conforme alle prescrizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono ordinarie, secondo la definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica dell'IGP «Nahegauer Landwein» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in particolare:

a) non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

b) non rischia di annullare il legame con la zona geografica;

c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Le autorità tedesche ritengono pertanto che la domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Descrizione del vino o dei vini

Descrizione

Per quanto riguarda le caratteristiche analitiche, il titolo alcolometrico naturale dei vini rossi può essere aumentato mediante arricchimento fino a raggiungere i 12,5 %.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Definizione della zona

Descrizione

La zona delimitata dell'indicazione geografica protetta «Nahegauer Landwein» include ora anche gli appezzamenti di terreno seguenti:

Territorio comunale

N. territorio comunale

Particella

Numeratore

Denominatore

Bad Kreuznach

1942

40

9

0

Bad Kreuznach

1942

40

69

0

Bad Kreuznach

1942

41

15

0

Bad Kreuznach

1942

41

42

2

Bad Kreuznach

1942

41

37

1

Bad Kreuznach

1942

41

85

7

Bad Kreuznach

1942

41

86

3

Bad Kreuznach

1942

87

32

0

Bad Kreuznach

1942

91

9

0

Bretzenheim

1928

18

23

0

Bretzenheim

1928

18

24

0

Bretzenheim

1928

18

73

0

Bretzenheim

1928

19

2

0

Bretzenheim

1928

19

20

0

Bretzenheim

1928

22

117

0

Hargesheim

2008

2

154

0

Hargesheim

2008

2

155

0

Hargesheim

2008

2

156

0

Hargesheim

2008

8

67

0

Langenlonsheim

1924

10

163

0

Langenlonsheim

1924

11

101

0

Langenlonsheim

1924

12

10

0

Langenlonsheim

1924

12

11

0

Langenlonsheim

1924

12

12

0

Langenlonsheim

1924

12

13

0

Langenlonsheim

1924

12

109

0

Langenlonsheim

1924

13

60

0

Langenlonsheim

1924

14

48

0

Langenlonsheim

1924

14

103

1

Langenlonsheim

1924

15

5

0

Langenlonsheim

1924

16

181

1

Langenlonsheim

1924

23

47

0

Langenlonsheim

1924

23

276

0

Langenlonsheim

1924

23

277

0

Langenlonsheim

1924

23

336

1

Langenlonsheim

1924

23

339

0

Langenlonsheim

1924

23

340

0

Langenlonsheim

1924

24

145

1

Langenlonsheim

1924

24

212

0

Mandel

2006

2

56

0

Mandel

2006

7

21

0

Mandel

2006

11

277

0

Mandel

2006

12

44

0

Mandel

2006

13

160

2

Mandel

2006

13

161

2

Mandel

2006

13

162

0

Mandel

2006

14

168

0

Monzingen

2041

26

203

0

Monzingen

2041

26

204

0

Monzingen

2041

27

281

0

Monzingen

2041

27

385

0

Monzingen

2041

27

391

0

Monzingen

2041

27

392

0

Monzingen

2041

27

394

0

Monzingen

2041

27

395

0

Monzingen

2041

27

396

0

Monzingen

2041

27

403

1

Monzingen

2041

27

403

2

Monzingen

2041

27

404

0

Monzingen

2041

27

426

0

Monzingen

2041

27

428

0

Monzingen

2041

27

429

0

Monzingen

2041

27

435

0

Monzingen

2041

27

436

0

Monzingen

2041

27

437

0

Monzingen

2041

27

442

0

Monzingen

2041

27

443

0

Monzingen

2041

27

446

0

Monzingen

2041

27

447

0

Monzingen

2041

27

452

0

Münster-Sarmsheim

3512

14

45

1

Niederhausen

1984

1

113

0

Nußbaum

2042

8

386

0

Waldböckelheim

2000

23

267

0

Waldböckelheim

2000

31

269

0

Waldböckelheim

2000

31

271

0

Waldböckelheim

2000

42

28

4

Waldböckelheim

2000

44

21

0

Waldlaubersheim

1911

7

1

15

Windesheim

1925

5

40

0


☐ 
La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Varietà di uve da vino

Descrizione

Sono aggiunte le varietà di uve da vino seguenti:

varietà a bacca rossa:

Malbec, Pinot Nova.

Sono stati inoltre corretti gli errori di ortografia presenti nei nomi di alcune varietà e sono state apportate modifiche ad alcuni nomi.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Autorità di controllo

Descrizione

Le autorità di controllo e i loro compiti sono stati rimossi dal disciplinare ed elencati in un documento separato.

☐ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Nahegauer Landwein»

Numero di riferimento UE: PGI-DE-A1293-AM02 — 22.8.2025

1.   Nome

«Nahegauer Landwein»

2.   Tipo di indicazione geografica

☐ DOP

☑ IGP

☐ IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Germania

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1) Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vino, bianco

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

A seconda dei fattori di influenza, il colore dei vini bianchi varia in genere dal giallo pallido, con riflessi talvolta verdi, al giallo-verdolino, fino al giallo paglierino e al giallo dorato. A seconda del vitigno, possono apparire anche tenui riflessi rossastri.

Soprattutto i vini bianchi fermentati sulle bucce possono assumere una colorazione aranciata con riflessi rossastri e bruni.

Odore

A seconda del vitigno l'odore dei vini bianchi presenta in particolare rimandi ad aromi primari che spaziano dalla frutta fresca (esotica) fino alla frutta secca o disidratata, come pure note floreali, speziate o vegetali, anche con tocchi minerali (ad esempio scisto). Il vino può esprimere inoltre al naso note ossidative, fenoliche o anche riduttive desiderate, di intensità da discreta a media.

Sapore

Il profilo gustativo dei vini bianchi varia generalmente da prodotti leggeri, delicati, freschi e vivaci a vini corposi e ricchi con delicati aromi tostati, fino a vini complessi con dolcezza e dolcezza in equilibrio. Sono generalmente caratterizzati da acidità pregnante e mineralità.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

I vini bianchi possono inoltre presentare una torbidità, stabile o percepibile allo scuotimento, di origine naturale (ad esempio dovuta a lievito di fermentazione, fecce di mosto, precipitazioni di tannini e di cristalli). Non sono invece ammesse torbidità prodotte artificialmente dall'aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Il titolo alcolometrico naturale può raggiungere, dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico totale dell'11,5 %.

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo e densità minima del mosto: 6,0 % vol e 50 °Öchsle

La densità del mosto nel contenitore di fermentazione deve essere documentata.

☑ Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino, rosso

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

A seconda del vitigno e del metodo di vinificazione, i colori dei vini rossi variano principalmente dal rosso chiaro al rosso rubino e granato, fino al rosso molto scuro, spesso con riflessi blu, viola e marrone.

Odore

A seconda del vitigno e del metodo di vinificazione, il naso dei vini rossi ricorda in particolare aromi fruttati che rimandano alla ciliegia, ai frutti di bosco rossi e neri, al ribes nero o anche alla frutta secca.

Sapore

I vini di corposità media presentano perlopiù un'acidità da moderata a percepibile, una struttura tannica misurata e un carattere molto fruttato. I vini di grande corposità, accanto a un fruttato (di bosco) nero o rosso concentrato, possono avere aromi speziati e tostati. Si tratta perlopiù di vini con una struttura acida più morbida, ma dalla tannicità marcata che conferisce loro una certa struttura e persistenza.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

I vini possono inoltre presentare una torbidità, stabile o percepibile allo scuotimento, di origine naturale (ad esempio dovuta a lievito di fermentazione, fecce di mosto, precipitazioni di tannini e di cristalli). Non sono invece ammesse torbidità prodotte artificialmente dall'aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Il titolo alcolometrico naturale può raggiungere, dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico totale del 12,5 %.

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo e densità minima del mosto: 6,0 % vol e 50 °Öchsle

La densità del mosto nel contenitore di fermentazione deve essere documentata.

☑ Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino, rosato e Blanc de Noir

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Questi vini presentano perlopiù un colore rosa delicato o dal rosso pallido al rosso chiaro mentre i vini Blanc de Noir hanno il colore dei vini bianchi. I vini possono inoltre presentare una torbidità, stabile o percepibile allo scuotimento, di origine naturale (ad esempio dovuta a lievito di fermentazione, fecce di mosto, precipitazioni di tannini e di cristalli). Non sono invece ammesse torbidità prodotte artificialmente dall'aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino.

Odore

La vinificazione dei mosti in bianco conferisce solitamente a questi vini un aroma fruttato fresco che ricorda bacche e frutti rossi o giallo chiaro.

Sapore

I vini rosati differiscono da quelli rossi per la freschezza, il tenore alcolico generalmente inferiore e il contenuto di tannini più basso. Di solito presentano una struttura da delicata a ricca e, in bocca, un'acidità perlopiù da fine a fresca e vivace.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

I vini possono inoltre presentare una torbidità, stabile o percepibile allo scuotimento, di origine naturale (ad esempio dovuta a lievito di fermentazione, fecce di mosto, precipitazioni di tannini e di cristalli). Non sono invece ammesse torbidità prodotte artificialmente dall'aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Il titolo alcolometrico naturale può raggiungere, dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico totale dell'11,5 %.

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo e densità minima del mosto: 6,0 % vol e 50 °Öchsle

La densità del mosto nel contenitore di fermentazione deve essere documentata.

☑ Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino Rotling

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Vini sono perlopiù di colore da rosso pallido a rosso chiaro.

Odore

I Rotling presentano generalmente caratteristiche simili a quelle dei vini rosati. I loro aromi sono soprattutto fruttati, talvolta delicatamente speziati, con note di frutti di bosco, frutta a granella e agrumi.

Sapore

In genere i Rotling esprimono un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida fresca.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

I vini possono inoltre presentare una torbidità, stabile o percepibile allo scuotimento, di origine naturale (ad esempio dovuta a lievito di fermentazione, fecce di mosto, precipitazioni di tannini e di cristalli). Non sono invece ammesse torbidità prodotte artificialmente dall'aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Il titolo alcolometrico naturale può raggiungere, dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico totale dell'11,5 %.

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo e densità minima del mosto: 6,0 % vol e 50 °Öchsle

La densità del mosto nel contenitore di fermentazione deve essere documentata.

☑ Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipologia

Tutti i prodotti

Resa massima

Resa massima

150

Unità di resa massima

Ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

— Perle

— Sauvignac

— Kernling

— Gm 6414-39

— Regent

— Gm 7838-1

— Bacchus

— Phoenix - Phönix

— Satin Noir

— Chardonnay

— Cabernet Jura

— Gm 7519-3

— Sauvitage

— Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

— Staufer

— Roter Riesling

— Saphira

— Monarch

— Merlot

— Osteiner

— Pinotin

— Würzer

— Ehrenfelser

— Acolon

— Accent

— Cabernet Cubin

— Schönburger

— Gm 7519-1

— Johanniter

— Hölder

— Regner

— Juwel

— Neronet

— Reichensteiner

— Orion

— Thurling

— Muskat Ottonel - Muskat-Ottonel

— Cabernet Dorio

— Cabaret Noir

— Vidoc

— Cabernet Dorsa

— Donauriesling

— Muscaris

— Gm 7816-7

— Rieslaner

— Kanzler

— Hegel

— Sauvignon Gris

— Calardis Blanc

— Cabernet Mitos

— Grüner Veltliner - Veltliner

— Pamina

— Freisamer

— Laurot

— Kerner

— Scheurebe

— Rondo

— Aromera

— Cabernet Blanc

— Ortlieber

— Divico

— Bronner

— Septimer

— Hibernal

— Albalonga

— Schwarzblauer Riesling

— Artaban

— Cabernet Franc

— Gamay noir

— Blauer Silvaner

— Divona

— Cabernet Cortis

— Blütenmuskateller

— Domina

— Cabernet Carbon

— Souvignier Gris

— Optima 113 - Optima

— Solaris

— Gm 6423-12

— Calardis Musqué

— Cabertin

— Cabernet Cantor

— VB 91-26-5

— Weißer Elbling - Elbling, Kleinberger

— Gm 7520-1

— Soreli

— Gm 7539-4

— Palas

— Cabernet Sauvignon

— Dunkelfelder

— Deckrot

— Sibera

— Chenin Blanc

— Rotberger

— Ortega

— Huxelrebe - Huxel

— Floreal

— Comtessa

— Gelber Kleinberger

— Dornfelder

— Gm 6423-7

— Prinzipal

— Gm 7517-29

— Dakapo

9.   Delimitazione concisa della zona geografica

I prodotti che possono utilizzare l'indicazione geografica protetta «Nahegauer Landwein» devono provenire dalle superfici vitate site nei comuni seguenti e nelle relative frazioni:

Alsenz (4597), Altenbamberg (1978), Auen (2037), Bad Kreuznach (Bad Kreuznach (1942), Bad Münster a. Stein (1976), Bosenheim (1943), Ebernburg (1977), Ippesheim (1945), Planig (1944), Winzenheim (1941)), Bad Sobernheim (Sobernheim (2043)), Bärweiler (2047), Bayerfeld-Steckweiler (4625), Becherbach bei Kirn (2088), Bingen am Rhein (Bingerbrueck (3521)), Bockenau (2003), Boos bei Bad Kreuznach (2001), Braunweiler (2014), Breitenheim (2073), Bretzenheim (1928), Burgsponheim (2004), Callbach (2063), Dalberg (2016), Desloch (2072), Dielkirchen (Dielkirchen (4623), Steingruben (4624)), Dorsheim (1922), Duchroth (1982), Eckenroth (1909), Feilbingert (1980), Finkenbach-Gersweiler (4606), Gaugrehweiler (4596), Gerbach (4627), Guldental (Heddesheim (1927), Waldhilbersheim (1926)), Gutenberg (2009), Hargesheim (2008), Hergenfeld (2010), Hochstätten (1979), Hohenöllen (4683), Hüffelsheim (1997), Kalkofen (4593), Kirschroth (2046), Langenlonsheim (1924), Langenthal (2038), Laubenheim (1923), Lauschied (2048), Lettweiler (2061), Mandel (2006), Mannweiler-Cölln (Cölln (4600), Mannweiler (4599)), Martinstein (2051), Meddersheim (2044), Meisenheim (2069), Merxheim (2045), Monzingen (2041), Münsterappel (4594), Münster-Sarmsheim (3512), Niederhausen (1984), Niederhausen an der Appel (4591), Niedermoschel (4603), Norheim (1985), Nussbaum (2042), Oberhausen an der Appel (4595), Oberhausen an der Nahe (1983), Obermoschel (4604), Oberndorf (4598), Oberstreit (2002), Odernheim am Glan (2050), Offenbach-Hundheim (Offenbach (4701)), Raumbach (2070), Rehborn (2062), Rockenhausen (4631), Roth bei Bad Kreuznach (1906), Roxheim (2007), Rüdesheim (1996), Rümmelsheim (1921), Sankt Katharinen (2013), Schloßböckelheim (1999), Schöneberg bei Bad Kreuznach (1908), Schweppenhausen (1910), Simmertal (2096), Sommerloch (2012), Spabrücken (2017), Sponheim (2005), Staudernheim (2049), Stromberg (1907), Traisen (1986), Unkenbach (4605), Waldalgesheim (Genheim (3511)), Waldböckelheim (2000), Waldlaubersheim (1911), Wallhausen (2011), Warmsroth (Wald-Erbach (1905), Warmsroth (1904)), Weiler bei Bingen (3509), Weiler bei Monzingen (2040), Weinsheim bei Bad Kreuznach (1998), Windesheim (1925), Winterborn (4592), Wolfstein (4658).

La delimitazione esatta risulta dalle mappe che riportano le superfici vitate definite per parcella dei comuni elencati sopra, che possono essere consultate all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

La produzione del «Nahegauer Landwein» può avvenire in una zona diversa da quella nella quale sono state raccolte le uve e che viene indicata in etichetta, a condizione che tale zona di produzione si trovi nello stesso Land o in un Land limitrofo.

10.   Legame con la zona geografica

Il legame causale con l'origine geografica si basa su

☐ reputazione

☑ una data qualità

☑ altre caratteristiche

Categoria di prodotto vitivinicolo

1) Vino

Sintesi del legame

L'area viticola corrisponde grosso modo a un triangolo formato dalle località di Bingen, Alsenz e Monzingen. La zona fa parte di tre zone naturali: all'estremità nord-orientale la zona vitivinicola si estende sulle propaggini dell'Hunsrück (Soonwald), mentre il nord appartiene alla Fossa renana settentrionale (Unteres Nahehügelland, Untere Naheebene) e la parte meridionale della zona di produzione è compresa nel territorio del Saar-Nahe-Bergland (Nordpfälzer Bergland). La classificazione delle regioni naturali ricalca a grandi linee la geologia: la superficie vitata nell'area viticola si trova in media a circa a 210 metri sul livello del mare. La viticoltura viene praticata anche su pendii ripidi e molto ripidi.

Le rocce più antiche dell'area viticola risalgono al Devoniano. Si tratta da un lato di antichi depositi marini consolidati (arenarie, scisti argillosi, quarziti) e dall'altro di rocce metamorfiche (scisti verdi, filladi). Quelle di gran lunga più diffuse sono tuttavia le rocce del Rotliegend, anche di tipo vulcanico (latiti, andesiti e basalti). Le viti affondano le radici anche in depositi terziario. Sono presenti sia sabbie fluviali che costiere, nonché marne marine.

Secondo i dati meteorologici le temperature medie giornaliere annuali sono di 9,3 °C, mentre la temperatura media durante il periodo vegetativo è di 13,8 °C. Le precipitazioni medie annue sono pari a 580 mm, di cui il 60 % si verifica durante il periodo vegetativo.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Norme di produzione

Quadro normativo

Regolamento di un'organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di condizione ulteriore/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione/della deroga

— Il «Nahegauer Landwein» deve essere prodotto per il 100 % con uve provenienti dalle superfici vitate dei comuni o dei territori comunali elencati al punto 9 del documento unico e con le varietà di uve da vino autorizzate elencate al punto 8 del documento unico.

— Il residuo zuccherino di un vino immesso sul mercato con l'indicazione «Nahegauer Landwein» non può eccedere il valore massimo consentito per la designazione «halbtrocken» (abboccato).

— Per quanto concerne i prodotti dell'indicazione geografica protetta «Nahegauer Landwein» commercializzati con l'indicazione del nome delle varietà di uve, nell'etichettatura si possono utilizzare esclusivamente nomi per esteso. È consentito l'assemblaggio con uve provenienti da vitigni interspecifici. Qualora un prodotto sia stato ottenuto esclusivamente da uve provenienti da tali vitigni, deve essere commercializzato senza l'indicazione della varietà.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein