Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata.
Il presente decreto è stato abrogato dal D.M. 6 giugno 2023.
Articolo 1.
Finalità
1. La lotta contro la flavescenza dorata della vite sensu stricto (di seguito denominata FD) e al suo vet tore Scaphoideus titanus Ball, è obbligatoria nel terri torio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
Articolo 2.
Ispezioni
1. I servizi fitosanitari regionali accertano annual mente la presenza di FD e di Scaphoideus titanus nel territorio di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al servizio fitosanitario centrale entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. Detti accertamenti sono realizzati nelle aree vitate seguendo i criteri fissati con apposito provvedimento del servizio fitosanitario centrale, d’intesa con i servizi fitosanitari regionali.
Articolo 3.
Azioni divulgative
1. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative alla flavescenza dorata ed al suo vettore Scaphoideus titanus, ai sintomi ed ai danni da essa provocati, nonché alle relative strategie di intervento possibili ed ai mezzi di lotta disponibili.
Articolo 4.
Misure fitosanitarie nei focolai
1. All’interno della zona dichiarata «focolaio», area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD e si può ritenere tecnicamente possibile l’eradicazione della malattia, ogni pianta con sintomi sospetti di flave scenza dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma.
2. Il servizio fitosanitario competente può adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, com preso l’obbligo della estirpazione dell’intero appezza mento infetto e il divieto di svolgere attività vivaistica.
Articolo 5.
Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
1. Si definisce «zona di insediamento» l’area in cui è stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore Scaphodeus titanus e la malattia ha raggiunto una dif fusione tale da non far ritenere possibile un’eventuale azione di eradicazione. Tale condizione è riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale competente per ter ritorio.
2. Nelle zone di insediamento l’adozione delle misure di contenimento dell’organismo nocivo sono definite di volta in volta dal servizio fitosanitario regionale com petente per territorio.
Articolo 6.
Misure fitosanitarie nelle zone indenni
1. Nelle zone indenni da FD i servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carat tere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore.
Articolo 7.
Misure obbligatorie per l’attività vivaistica
1. I produttori di materiale di moltiplicazione della vite devono assicurare l’assenza di Scaphoideus titanus nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai di propria competenza, mediante l’esecu zione di specifici trattamenti insetticidi secondo le indi cazioni del servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei vigneti di piante madri per marze qualora siano ubi cati in aree in cui è presente la malattia o su indicazione del servizio fitosanitario regionale competente per ter ritorio.
2. I servizi fitosanitari regionali effettuano annual mente monitoraggi sistematici al fine di accertare nei vigneti di piante madri per marze, nei vigneti di piante madri per portinnesti di vite e nei barbatellai dei terri tori di propria competenza la presenza di FD e del suo vettore.
3. Nei campi di piante madri ove si riscontri la pre senza di FD è obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del mate riale di propagazione fino a quando i controlli in campo disposti dal servizio fitosanitario regionale com petente per territorio ne abbiano accertato l’assenza per due anni consecutivi.
Articolo 8.
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall’applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il con trollo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.
2. Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l’eco nomia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende vitivinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall’adozione delle misure imposte a termini del presente provvedimento.
Articolo 9.
Inadempienze
1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti vengono denunciati all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice penale.
2. Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, è facoltà delle Regioni stabilire sanzioni ammi nistrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno success ivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.