Settore vinicolo - Ammissione con riserva della rete di imprese vitivinicole "Sea Wines" alla fase successiva dei contratti di filiera PNRR a fronte di un'esclusione basata sulla valutazione del requisito di "etichettatura volontaria" (in particolare l'adesione a U-Label non correttamente riconosciuta) - Criteri di qualificazione del prodotto (es. certificazione biologica, SQNPI, etichettatura volontaria) per l'accesso ai finanziamenti - Successiva sottoscrizione del contratto di filiera senza riserve tra le parti (Ministero/ISMEA e Rete Sea Wines) - Dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2025, proposto da:
Azienda Agricola Roberto Sassu in proprio e quale Capofila del Contratto di Rete Sea Wines–vini di Terra e di Mare, Capichera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, Lavinia Zanghi Buffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Struttura di Missione Pnrr, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. A R.L., Cantine Due Palme-Società Cooperativa Agricola, Croce del Vento S.r.l., non costituiti in giudizio;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione trasmessa da ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare prot. 0042788 del giorno 11 dicembre 2024;
- della nota del Ministero dell''''Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste prot. I/0042576 dell''''11 novembre 2024, non conosciuta e non comunicata alle ricorrenti, con la quale il predetto Ministero ha trasmesso a ISMEA la lista dei soggetti beneficiari esclusi per il mancato raggiungimento, in sede di prima valutazione, del punteggio minimo previsto per l''''accesso ai finanziamenti di cui all''''“Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021”;
- nei limiti in cui d''''interesse, del verbale, non conosciuto e non comunicato alle ricorrenti, della commissione di valutazione istituita presso il MASAF del 28 giugno 2023 acquisito con protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 e recante la graduatoria dei programmi presentati a valere sull''''avviso prot. MASAF n. 182458 del 22 aprile 2022;
- nei limiti in cui d''''interesse, della nota, non conosciuta e non comunicata alle ricorrenti, della commissione di valutazione istituita presso il MASAF del 30 giugno 2023, acquisita con protocollo n. 341697 del 30 giugno 2023, con cui si comunicava che alcuni programmi fossero inammissibili, ai sensi dell''''articolo 9 comma 2 dell''''avviso prot. MASAF n. 182458 del 22 aprile 2022, in conseguenza del mancato raggiungimento del punteggio minimo da parte di alcuni soggetti beneficiari;
- delle griglie di valutazione predisposte dalla commissione di valutazione istituita presso il MASAF e conosciute a seguito di accesso agli atti concesso in data 15 gennaio 2025;
- ove occorrer possa e nei limiti in cui d''''interesse, delle graduatorie di cui al decreto direttoriale del Ministero dell''''Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 (Doc. 6) e al decreto direttoriale del Ministero dell''''Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 633056 del 15 novembre 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi incluso, ove occorrer possa, l''''avviso prot. MASAF n. 182458 del 22 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – Ismea, Ente Pubblico Economico Nazionale, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale nr. 1458 del 7 marzo 2025, con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio ed è stata concessa, nelle more, la misura interinale meglio ivi indicata;
Vista l’ordinanza collegiale nr. 9203 del 14 maggio 2025, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla istanza di accesso in corso di causa meglio ivi indicata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, dei quali il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che è stato sottoscritto il contratto senza riserve, come documentato da Ismea, in accoglimento della proposta originaria di parte ricorrente relativamente alla misura del PNRR e pertanto ha dichiarato, altresì, la sopravvenuta carenza di interesse in ragione della intervenuta sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente Capichera di aver preso parte alle procedure per l’attuazione dei “contratti di filiera” di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2012, n. 289, indette come da Decreto del 22 aprile 2022, recante “Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, avendo precedentemente aderito al contratto di rete denominato “SEA WINES – vini di Terra e di Mare” (la “Rete” o “Sea Wines”), con mandataria l’Azienda Agricola Roberto Sassu, pure odierna ricorrente, che era stata individuata come “soggetto proponente” nei rapporti con il Ministero.
Riferisce che, a seguito della necessaria istruttoria, il programma di Sea Wines risultava ammissibile al finanziamento, collocandosi in posizione (successivamente divenuta) utile (a seguito dello scorrimento meglio indicato come in atti).
Più precisamente, a seguito di presentazione di apposita manifestazione di interesse da parte della Rete, il programma di Sea Wines veniva approvato con invito a presentare la proposta definitiva di accordo di filiera entro il 6 marzo 2025; tuttavia, in data 11 dicembre 2024, Sea Wines riceveva da parte di ISMEA, la comunicazione prot. 0042788, qui impugnata, con cui, in assenza di qualsiasi precedente rilievo e/o richiesta di chiarimento da parte del Ministero nonché in mancanza della previa adozione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, veniva informata che talune delle imprese aderenti alla Rete non avrebbero potuto partecipare alla presentazione della predetta proposta definitiva “per il mancato raggiungimento, in sede di prima valutazione del punteggio minimo”; tra queste, anche l’odierna ricorrente Capichera.
A seguito di accesso agli atti, si rilevava che quest’ultima aveva ottenuto nella fase relativa alla valutazione dei requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari, un punteggio complessivo pari a 3 (tre) (a fronte di un punteggio minimo per l’ammissione pari a 5 (cinque), in conseguenza del fatto che il Ministero le aveva attribuito un punteggio pari a “0” con riferimento al requisito relativo alla “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto: • Certificazione biologica, • Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI) • Etichettatura volontaria (Indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del Reg. (UE) 1924/2006)”. Poiché Capichera aveva debitamente attestato, in fase di partecipazione alla procedura, di aderire al sistema di etichettatura volontaria U-Label, conforme alla normativa europea, ivi incluso il Regolamento (UE) 1924/2006), così soddisfacendo uno dei requisiti di qualificazione alternativi espressamente previsti dalla richiamata previsione dell’Avviso, con l’odierno gravame le ricorrenti impugnano gli atti di cui in epigrafe, affermando che la corretta valutazione del progetto avrebbe comportato – sul punto specifico – un punteggio pieno, pari ad 8, con conseguente raggiungimento della soglia minima.
Su tali basi formulano articolate censure, con le quali lamentano l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria sotto diversi profili.
Con memoria successiva, formulano istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., in corso di causa.
Si sono costituiti in giudizio l’ISMEA, il Ministero intimato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri che resistono al ricorso, di cui chiedono il rigetto.
Con l’ordinanza nr. 1458 del 7 marzo 2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, cui la ricorrente ha ritualmente provveduto; ed altresì è stata disposta, nelle more, “in via interinale, l’ammissione con riserva al prosieguo della valutazione della iniziativa di cui al bando d’interesse e quindi alla presentazione della proposta definitiva di accordo di filiera, con obbligo dell’Amministrazione di mantenere le relative risorse impegnate, tenuto conto che l’avvenuta esclusione per ragioni di tipo meramente formale o documentale – sia pure nei limiti della presente fase e con riserva di ogni migliore approfondimento in sede di decisione sulla domanda cautelare – non appare strumento idoneo a soddisfare l’interesse pubblico sostanziale sotteso agli scopi della procedura di finanziamento, così come declinati dall’ambito più generale del PNRR”.
Con ordinanza nr. 8203 del 15 maggio 2025, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla istanza di accesso agli atti in corso di causa ex art. 116 c.p.a.
Nel prosieguo del giudizio, ISMEA ha dedotto circa l’avvenuta sottoscrizione del contratto di filiera tra le parti.
Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025, la difesa di parte ricorrente, confermando quanto dedotto da ISMEA, ha concluso per la sopravvenuta carenza d’interesse, come da verbale.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione per essere risolta con sentenza in forma semplificata, dato avviso in proposito alle parti.
Avendo riguardo alla sottoscrizione del contratto di filiera, avvenuta senza riserva e quindi non a titolo di mera esecuzione della misura interinale, deve ritenersi il giudizio improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Invero, tra le parti è stato proseguito il procedimento d’interesse, pervenendo alla definizione di un assetto di interessi ulteriore e successivo rispetto a quello determinato dall’atto impugnato, che, seppure dipendente dalla sospensione degli effetti di quest’ultimo, ha integrato una nuova volizione amministrativa che ha regolato la fattispecie in maniera autonoma.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti