Viticoltura - Contributi UE - Intervento di ristrutturazione e riconversione vigneti - Bando regionale 2023/2024 (art. 25) - Decadenza dal finanziamento - Fusione per incorporazione di società agricola beneficiaria (art. 2504-bis cod. civ.) - Fusione per incorporazione della società agricola richiedente un contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti intervenuta prima dell'erogazione dell'anticipo (e, quindi, prima della definitiva ammissione al beneficio) determinante la decadenza dal finanziamento ai sensi dell'art. 25 del bando che vieta il subentro nella conduzione dei vigneti oggetto di contribuzione da parte di una "diversa impresa" in tale fase procedurale - Fusione per incorporazione avente un effetto estintivo della società incorporata (che viene cancellata dal registro delle imprese) e la successione universale nei rapporti (compresa la conduzione dei vigneti) in capo alla società incorporante.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2024, proposto da Il Contadino Cusano Società Agricola a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pettini e Pietro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.R.T.E.A. Agenzia Regionale Toscana per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 001 – 0011704/2024 del 16 ottobre 2024, comunicata via PEC in pari data, a firma del Dirigente ad interim del Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali di ARTEA ed avente ad oggetto: «Regolamento (UE) n. 2021/2115 – Intervento Ristrutturazione e Riconversione vigneti, Campagna 2023/2024, Bando approvato con Decreto ARTEA n. 41/2023, Elenco domande finanziabili e non finanziabili approvato con Decreto ARTEA n. 97/2023, Villa Barberino Della Famiglia Nunzi Conti Società Semplice Agricola, DUA di anticipo n. 2024DUA000000000057125304830000000001. Conferma decadenza comunicazione ARTEA protocollo n. 001/0009670/2024», nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il Bando approvato, quale Allegato A), con Decreto ARTEA n. 41 del 28 marzo 2023, con particolare riferimento all’art. 25 avente ad oggetto «Variazione del soggetto beneficiario per subentro», nonché gli ulteriori atti conseguenti ed attuativi, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.R.T.E.A. Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto n. 41 del 28 marzo 2023 ARTEA approvava il «Bando per l’intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Campagna vitivinicola 2023 – 2024», per la concessione di finanziamenti di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 106 del 13 febbraio 2023, finalizzati all’incremento della competitività dei produttori di vino (dall’art. 1 «Premessa» del bando).
L’art. 5 del bando individuava le varie fasi della procedura, stabilendo (per quanto qui rileva, e in via di estrema sintesi) che la formazione della graduatoria, in un primo momento, avrebbe dovuto essere posta in essere da ARTEA sulla base dei criteri di priorità dichiarati dai richiedenti in sede di domanda, senza procedere alla preventiva istruttoria sull’effettiva sussistenza delle stesse. Successivamente al controllo di ammissibilità ed effettività dei criteri di priorità, ARTEA avrebbe dovuto disporre, in favore dei beneficiari, l’erogazione dell’anticipo del contributo, in misura pari all’80% dell’importo ammesso. La procedura avrebbe dovuto infine concludersi con l’autorizzazione al pagamento del saldo da parte di ARTEA.
L’art. 9 individuava invece i beneficiari dell’intervento, costituiti dai titolari di un’Unità tecnico Economica (UTE), che conducevano vigneti con varietà di uve da vino o che detenevano autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità, titolari di fascicolo aziendale elettronico, di partita IVA, iscritti al Registro delle Imprese, in regola con le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di cui agli artt. 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione.
Agli artt. 10 e 11 erano indicati i limiti e le azioni ammissibili a finanziamento, mentre all’art. 12 si specificavano le azioni non ammissibili a contributo.
L’art. 15 descriveva i criteri di priorità e i corrispondenti punteggi per la formazione della graduatoria, che (si ribadisce) venivano dapprima assegnati sulla base di quanto dichiarato dal partecipante nella domanda di aiuto. L’art. 16 precisava al riguardo che: «Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto».
Ai sensi dell’art. 19 inoltre: «ARTEA predispone la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili sulla base dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al precedente capitolo “Criteri di priorità” e dichiarati dal richiedente, indicando per ciascuna domanda l’importo della spesa richiesta e del relativo contributo finanziabile. L’individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente».
L’art. 20 prevedeva invece che: «Possono presentare la domanda di anticipo solo i beneficiari ammissibili e finanziabili. La domanda di anticipo è obbligatoria e consente la corresponsione dell’80% del contributo assegnato».
L’art. 25 del bando stabiliva infine che: «Il subentro nella conduzione dei vigneti oggetto di contribuzione, da parte di un’impresa diversa dal beneficiario ammesso a contributo, può avvenire solo successivamente all’erogazione dell’aiuto a titolo di anticipo».
2. Con Decreto ARTEA n. 97/2023 del 1° settembre 2023 veniva approvata la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento per l’annualità 2024, tra le quali, al posto n. 34, figurava l’Azienda Agricola Villa Barberino, per la quale era indicato un contributo pari a €. 86.259,70.
Con il provvedimento de quo, in particolare, il dirigente competente decretava: (punto 1) di approvare l’elenco delle domande finanziabili, dando atto che (punto 2) «2) […] per tutte le domande inserite nell’elenco indicato al punto n. 1, le verifiche istruttorie tecnico-amministrative, relative ai requisiti di accesso dei soggetti interessati, alle superfici vitate richieste e alla spesa prevista, sono perfezionate successivamente alla pubblicazione del presente atto e che, pertanto, l’inserimento in suddetto elenco non costituisce alcun diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente», inoltre (punto 3) si stabiliva che i soggetti individuati come finanziabili, nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2023 e il 31 gennaio 2024, avrebbero dovuto presentare ad ARTEA la domanda di anticipo, «pena la decadenza».
3. L’azienda istante chiedeva dunque il pagamento dell’anticipo e, in seguito, con comunicazione via PEC dell’11 luglio 2024, quando non aveva ancora ricevuto l’erogazione dell’anticipo medesimo, notiziava ARTEA che, con atto a rogito notaio Favilli del 29 gennaio 2024, registrato il 30 gennaio 2024, l’impresa, già trasformata in Società Agricola a r.l. con precedente rogito notarile del 7 novembre 2022 (che all’art. 8 autorizzava la società a volturare in proprio favore tutti i rapporti giuridici facenti capo all’Azienda agricola Villa Barberino della famiglia Nunzi Conti), era stata oggetto di una fusione per incorporazione nella società incorporante Il Contadino Cusano Società agricola a r.l.
4. A seguito di tale missiva ARTEA trasmetteva comunicazione di avvio del procedimento volto a dichiarare la decadenza della società istante dalla domanda di ammissione al contributo e, a seguito di contraddittorio endoprocedimentale, con atto Protocollo n. 001 – 0011704/2024 del 16 ottobre 2024 disponeva infine, nei confronti de Il Contadino Cusano Soc. Agr. a r.l., «la decadenza della domanda di sostegno relativa al progetto CUP n. 1174547». La motivazione posta a fondamento di tale decisione era basata sull’affermata violazione, da parte della società, dell’art. 25 del Bando (sopra riportato), in quanto la fusione per incorporazione, avvenuta dopo la presentazione della domanda di ammissione al contributo, ma prima dell’erogazione dell’anticipo, avrebbe determinato l’estinzione del soggetto originariamente richiedente (l’incorporata Azienda Agricola Villa Barberino Soc. Agr. a r.l.) e il subentro alla stessa, nella gestione dei vigneti, di un differente soggetto, e cioè la società incorporante Il Contadino Cusano Soc. Agr. a r.l.
5. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Il Contadino Cusano Soc. Agr. a r.l. impugnava il provvedimento di decadenza, chiedendone l’annullamento per la dedotta illegittimità dello stesso.
In particolare, la ricorrente evidenziava che l’operazione di fusione per incorporazione non costituiva subentro nella conduzione dei vigneti da parte di un soggetto diverso rispetto all’originario beneficiario del contributo, e dunque non poteva dirsi perfezionata la violazione dell’art. 25 del bando. Invero, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., sussisterebbe una continuità soggettiva tra la società incorporata e l’incorporante.
6. Si costituiva in giudizio ARTEA, instando per la reiezione del ricorso, del quale deduceva l’infondatezza.
7. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, previo avviso circa la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, e sentito il difensore di parte ricorrente, che sul punto si rimetteva alle determinazioni del Tribunale, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
8. Si prende innanzi tutto in esame la questione preliminare di giurisdizione.
In materia di revoca dei contributi pubblici, è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «[…] colui che abbia richiesto un contributo pubblico è portatore di un interesse legittimo alla relativa concessione nella fase antecedente l’assegnazione del beneficio, ed è dunque rimessa al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’atto con cui l’Amministrazione accerta, in capo all’operatore economico, la sussistenza (o l’insussistenza) dei requisiti prestabiliti per l’ammissione al contributo, ovvero il provvedimento con cui l’atto di iniziale ammissione viene successivamente annullato, per la ritenuta carenza di un requisito dapprima accertato, o revocato, per la riscontrata insussistenza dell’interesse pubblico. In seguito all’avvenuta ammissione al contributo, il beneficiario è invece titolare di un diritto soggettivo all’erogazione; con la conseguenza che le controversie riguardanti atti di diniego (totale o parziale) dell’attribuzione finale del beneficio, o la revoca dello stesso, basati non già sull’illegittimità del provvedimento iniziale di ammissione, bensì sull’inosservanza degli obblighi di condotta o esecuzione dell’intervento, e/o di rendicontazione delle attività poste in essere, assunti con il contratto di finanziamento, sono demandate alla cognizione del giudice civile ordinario» (TAR Lazio, Roma, IV Bis, 6 maggio 2025 n. 8693; cfr.: TAR Toscana, II, 25 marzo 2024 n. 345; TAR Lombardia, IV, 12 aprile 2023 n. 901).
Nel caso di specie, il contributo non era ancora stato assegnato all’Azienda Agricola richiedente, la quale (come si evince dai provvedimenti riportati per stralcio al precedente punto 1) non era stata ammessa al beneficio, ma solo dichiarata astrattamente ammissibile allo stesso, sub condicione dell’esito positivo dell’istruttoria documentale, non ancora svolta dalla P.A. e che presumibilmente sarebbe stata espletata prima dell’erogazione dell’anticipo.
Non essendo ancora beneficiaria del contributo, l’Azienda vantava un mero interesse legittimo al conseguimento dello stesso, il cui soddisfacimento risulta invero necessariamente mediato dall’esercizio del potere di istruttoria e verifica della P.A.
La giurisdizione appartiene dunque al giudice amministrativo, alla luce del criterio di riparto stabilito dall’art. 103 comma 1 della Costituzione.
Tanto precisato, il ricorso è dunque ammissibile, e va deciso nel merito.
9. Si prendono in esame le doglianze proposte da Il Contadino Cusano Soc. Agr. a r.l.
9.1. La violazione dell’art. 25 del bando, invocata dall’Amministrazione quale presupposto per la decadenza dalla domanda di contributo, si verifica nel momento in cui si ha il subentro, all’originario richiedente, di una «diversa impresa» nella conduzione dei vigneti oggetto di contribuzione.
Nel caso di specie, a seguito della fusione per incorporazione occorsa nel gennaio 2024, il soggetto che ha assunto la gestione dei vigneti dapprima coltivati dall’Azienda Agricola Villa Barberino della famiglia Nunzi-Conti Soc. Agr. a r.l. era costituito dalla società incorporante, Il Contadino Cusano Soc. Agr. a r.l. Onde risolvere la controversia dovrà dunque stabilirsi se quest’ultima società possa considerarsi una «diversa impresa» rispetto alla società incorporata.
La questione interseca il risalente dibattito dottrinario e giurisprudenziale concernente la natura dell’operazione straordinaria della fusione, nella fattispecie per incorporazione, laddove si fronteggiano due contrapposte posizioni. Secondo la prima, più legata al dato giuridico-formale, la fusione darebbe luogo a un fenomeno estintivo della società incorporata, e ad una successione universale (sostanzialmente sovrapponibile a quella mortis causa tra le persone fisiche) dell’incorporante, avente ad oggetto tutti i rapporti giuridici che antecedentemente facevano capo all’ incorporata; ad avviso della contrapposta tesi, invece, la fusione produrrebbe una vicenda non estintiva, ma solo evolutivo-modificativa della società incorporata, che sebbene cancellata dal registro delle imprese, sotto il profilo economico-sostanziale continuerebbe ad esistere in seno all’incorporante.
Tornando alla fattispecie oggetto di causa, la parte ricorrente sostiene la tesi evolutiva, affermando perciò che l’incorporazione nella società Il Contadino Cusano Soc. Agr. a r.l. non avrebbe provocato l’estinzione della società Azienda Agricola Villa Barberino, la quale attraverso l’odierna ricorrente proseguirebbe nella gestione dei vigneti destinatari del contributo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 25 del bando.
Dall’altro lato, l’Amministrazione resistente aderisce alla tesi giuridico-formale, affermando che la fusione avrebbe determinato l’estinzione dell’Azienda Villa Barberino, e il subentro nei suoi rapporti, tra cui quelli afferenti alla gestione dei vigneti, della diversa società Il Contadino Cusano. In virtù di tale subentro, risulterebbe dunque invocabile l’art. 25 del bando.
9.2. Al fine di dirimere la suddetta questione di stretto diritto, il Collegio ritiene opportuno partire dal dato normativo.
9.2.1. Gli «Effetti della fusione» sono disciplinati dall’art. 2504 bis c.c., il quale prevede, al primo comma, che «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione».
La disposizione de qua si limita dunque a stabilire che, a seguito della fusione, tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società incorporata, che viene cancellata dal Registro delle Imprese, sono assunti dall’incorporante e proseguono in capo ad essa. In altre parole la norma de qua non dichiara espressamente che la società incorporata si estingue (come affermato dai fautori della tesi estintiva), né che la stessa prosegue nell’incorporante (come sostenuto invece da coloro che prediligono la tesi modificativa-evolutiva della vicenda della fusione). Non può tuttavia evitarsi di considerare la rilevanza di un altro indice normativo: la fusione per incorporazione determina la cancellazione della società incorporata dal Registro delle Imprese, e nel contempo l’art. 2495 c.c., al secondo comma, nel disciplinare i crediti non soddisfatti della società cancellata post liquidazione, premette che la stessa regolamentazione si applica «ferma restando l’estinzione della società». L’effetto estintivo sembra dunque doversi ritenere necessariamente conseguente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Orbene, le due norme considerate, nell’affermare (art. 2504 bis c.c.) che i rapporti giuridici dell’incorporata proseguono integralmente in capo all’incorporante, la quale ne assume la titolarità, e nel prevedere (art. 2495 comma 2 c.c.) la necessaria estinzione della società cancellata dal Registro delle Imprese, parrebbero deporre per la tesi dell’effetto estintivo della fusione.
9.2.2. Tuttavia, parte della dottrina ha proposto una diversa lettura dell’art. 2504 bis c.c., che scaturisce non già dal testo in quanto tale dell’articolo, bensì dal confronto tra la stesura attuale della norma (risultante dall’introduzione del D. Lgs. n. 6/2003) e quella previgente, risalente al 1991.
Invero, la disposizione de qua è stata modificata, in termini rilevanti, dalla riforma del diritto societario recata dal D. Lgs. 6/2003. La formulazione originaria del primo comma della norma, introdotta dall’art. 13 D. Lgs. 22/1991, era invero la seguente: «La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte».
Facendo leva sulle innovazioni introdotte nel testo nel 2003 (laddove si è espunto il riferimento alle società “estinte”, in favore delle società “partecipanti alla fusione”, e che prevede, oltre all’assunzione dei rapporti giuridici dell’incorporata in capo all’incorporante, anche la loro prosecuzione da parte della stessa società incorporante) un’importante parte della giurisprudenza si è espressa nel senso della sopravvenuta adesione del legislatore alla tesi che riconosce natura evolutivo-modificativa alla fusione.
In tal senso, in particolare, si sono pronunciate la Corte Costituzionale e l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, unitamente ad alcuni TAR.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 13 giugno 2019, contenente peraltro numerosi richiami a pregressi pronunciamenti della Corte di Cassazione, ha invero affermato che: «La "fusione" è vicenda, infatti, di carattere evolutivo-modificativo ben diversa e anzi antitetica alla vicenda liquidatoria (per effetto di scioglimento) che prelude all'estinzione, per la quale è giustificata la restituzione dei contributi. L'art. 2504-bis del codice civile - nel testo modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) - sotto la rubrica «Effetti della fusione», prevede ora, infatti, che la società che risulta dalla fusione (nel caso di "fusione per unione") ovvero quella incorporante (nel caso di "fusione per incorporazione") “assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti [...] anteriori alla fusione”. Il che comporta, per diritto vivente, che il soggetto coinvolto in operazione di fusione non si estingue e conserva invece la propria identità, sia pur con diverso assetto organizzativo (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, ordinanza 12 febbraio 2019, n. 4042; sezione lavoro, sentenza 15 febbraio 2013, n. 3820; sezioni unite civili, sentenza 17 settembre 2010, n. 19698 e ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637)».
Negli stessi termini si esprimeva la giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha ricostruito la portata della riforma del diritto societario recata dal D. Lgs. 6/2003 proprio come affermazione normativa della natura evolutivo-modificativa, e non estintiva, dell’operazione straordinaria di fusione, affermando che: «La successione dell'incorporante negli obblighi dell'incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo cuius commoda eius et incommoda, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, anche prima della riforma del diritto societario, per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone nondimeno sul piano economico-sostanziale una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Anche prima che venisse sancito il carattere evolutivo-modificativo di quest'ultimo tipo di operazione era infatti indubbio che l'ente societario subentrato a quello estintosi per effetto dell'incorporazione acquisiva il patrimonio aziendale di quest'ultimo, di cui sul piano contabile fanno parte anche le passività, ovvero i debiti inerenti all'impresa esercitata attraverso la società incorporata. § - 8.5. Nel sancire la natura evolutivo-modificativo della fusione la riforma del diritto societario ha pertanto inteso superare quella artificiosa concezione antropomorfista accolta nel codice civile e radicatasi presso la giurisprudenza civile dell'epoca antecedente alla riforma del diritto societario, tendente a dare rilievo preminente al dato formale della personalità giuridica riconosciuta alle società di capitali, che secondo la migliore dottrina commercialistica ha invece carattere strumentale rispetto al regime giuridico di separazione dei patrimoni e delle responsabilità della società rispetto ai soci. Nella critica alla concezione tradizionale si era in particolare evidenziato che pur in presenza di una vicenda intrinsecamente contraddistinta da una prospettiva di continuità dell'impresa si faceva nondimeno ricorso all'istituto delle successioni mortis causa per trarre le regole giuridiche applicabili al caso di specie, tra cui in particolare: sul piano sostanziale, il principio per cui ogni atto deve essere indirizzato al nuovo ente, unico centro di imputazione giuridica per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione (cfr. ex multis: Cass. civ., I, 22 settembre 1997, n. 9349, 11 giugno 2003, n. 9355); sul piano processuale, le norme relative all'interruzione e alla successione nel processo, ex artt. 110 e 299 e ss. cod. proc. civ. per il caso di fusione avvenuta in corso di causa. La volontà innovatrice della riforma del diritto societario rispetto al descritto assetto si coglie appunto nel riferimento testuale del nuovo art. 2504-bis cod. civ. al fatto che oltre ad "assumere" i diritti e gli obblighi delle incorporate la società incorporante prosegue "in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione"» (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 ottobre 2019 n. 10).
Nel solco di tali statuizioni si sono poi attestate alcune pronunce dei giudici amministrativi di primo grado: «La fusione per incorporazione di due o più società integra un evento dal quale consegue non già l'estinzione della società incorporata, bensì l'integrazione reciproca delle società partecipanti all'operazione, ossia una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo del medesimo soggetto, per cui la società incorporante o risultante dalla fusione se non è un successore universale, tuttavia nemmeno è un soggetto "altro" o "diverso", ma semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria. Ne deriva che l'incorporante subisce naturalmente gli effetti escludenti già perfezionatisi nei confronti dell'incorporata, proprio perché quest'ultima non è venuta meno per effetto di una successione universale ma coesiste nel nuovo soggetto; in caso contrario, la fusione per incorporazione potrebbe essere utilizzata per eludere l'ostatività delle cause di esclusione già perfezionatesi nei confronti dell'incorporata» (TAR Lazio, Roma, III, 2 maggio 2017 n. 5078).
Del resto anche la Cassazione si era reiteratamente pronunciata per la natura evolutivo-modificativa della fusione: «In tema di fusione, l'art. 2504 bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003), ha natura innovativa e non interpretativa e, pertanto, il principio, da esso desumibile, per cui la fusione tra società si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo, non vale per le fusioni (per unione od incorporazione) anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004)» (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 17 settembre 2010 n. 19698; cfr.: Cassazione Civile, I, 26 gennaio 2016 n. 1376).
9.2.3. Tali pronunciamenti, che in un primo momento erano apparsi prevalenti, sono stati tuttavia sconfessati dalla più recente presa di posizione delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che alla luce di una nutrita ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, anche in un’ottica storica e di respiro sovranazionale, hanno alfine affermato l’opposto principio di diritto per cui la ricostruzione evolutivo-modificativa della fusione non può essere seguita, e la fusione dà luogo, senza dubbio, all’effetto estintivo della società incorporata, con contestuale successione della società incorporante in tutti i suoi pregressi rapporti giuridici: «[…] Su tale diversa formulazione, taluni studiosi, seguiti dai precedenti sopra ricordati, hanno ritenuto di fondare la tesi della natura non estintiva della società incorporata o fusa in forza della fusione. Può rilevarsi sin d'ora come si è trattato, da un lato, della migliore individuazione e descrizione dei soggetti fusi o incorporati; dall'altro lato, della più esplicita precisazione che tutti i rapporti proseguono, sia sostanziali, sia processuali, in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione; resta il riferimento ai diritti ed obblighi assunti. Orbene, la detta modifica letterale è alquanto anodina allo scopo di fondare una tesi così radicale, qual è quella della vita sempiterna della società incorporata o fusa, che permarrebbe ad aeternum nonostante la irreversibile riorganizzazione - materiale e giuridica operata. A ben vedere, poi, questa tesi potrebbe ritenersi in contrasto con lo stesso dettato letterale della nuova disposizione: che, se è vero abbia eliminato la parola "estinte", ha però, nel contempo, ed in modo assai meno equivoco, anche stabilito che tutti i rapporti, sia sostanziali, sia processuali, proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione: "proseguono", in quanto ne muta appunto il titolare, sebbene l'oggettivo rapporto resti il medesimo. […] 2.3.3. - Ma ancor più stridente, sul piano sistematico, è la conclusione della mancata estinzione e permanenza, come soggetto giuridico, della società incorporata, se si considera l'innovativa questa sì - soluzione sancita nel contempo dall'art. 2495 c.c., comma 2, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese. È la nota questione degli effetti della cancellazione: prima della riforma del 2003 ritenuta non costitutiva dell'estinzione, reputandosi la società in vita sino all'integrale estinzione di tutti i rapporti attivi e passivi; dopo la riforma, in espressa contrapposizione a quel "diritto vivente", voluta quale spartiacque definitivo tra la vita e la scomparsa della persona giuridica, che non può esistere dopo la cancellazione, ma si estingue definitivamente. […] Il punto qui di rilievo è un altro: ovvero che, nel mentre la scelta del legislatore della riforma societaria è stata quella, drastica, dell'estinzione dell'ente dopo la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c., per la fusione si pretenderebbe il contrario, quanto alla società incorporata o fusa, che pur abbia provveduto - a seguito dell'iscrizione dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504 c.c. - alla cancellazione dal registro delle imprese. […] È noto, inoltre, che l'effetto estintivo derivante dall'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese si produce non soltanto quando essa segua al procedimento di scioglimento e liquidazione, ma anche quando alla cancellazione si pervenga per altre vie: come, ad esempio, quando la società non abbia depositato i bilanci per tre esercizi, ai sensi dell'art. 2490 c.c., comma 6, o, per le società partecipate pubbliche, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 20. Sarebbe, dunque, distonico con il sistema ordinamentale delle società escludere l'effetto estintivo, nonostante la nuova situazione del registro delle imprese, ed ipotizzare un'eccezione così radicale, come quella della permanenza in vita della società incorporata o fusa, dalle parole della nuova disposizione, non sorrette da nessun altro elemento di sistema. […] […]2.4. - Conclusioni. Gli aspetti "sostanziali" della vicenda della fusione societaria […] si possono riassumere in quelli della concentrazione, della successione e dell'estinzione […]. a) Concentrazione. […] Che la fusione sia inquadrabile tra le vicende modificative dell'atto costitutivo delle società partecipanti è senz'altro corretto, ma questo non è, tuttavia, l'unico effetto della fusione: il fatto che la (diversa) società, incorporante o risultante dalla fusione, assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sé ad indicare che gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice modificazione dell'atto costitutivo. Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese. b) Estinzione. Onde, se tutti i rapporti passano ad altro soggetto, con cancellazione dal registro delle imprese, quello primigenio non li conserva, ma si estingue. Se, quanto ai rapporti giuridici, provvede l'art. 2504-bis c.c., chiarendo che essi proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato, si ha, nel contempo, che le persone fisiche (soci, esponenti aziendali, dipendenti) perdono il loro ruolo originario (derivando la loro sorte dal progetto di fusione) e le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante dalla fusione - si estinguono. Cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via; in una parola, la primigenia organizzazione di dissolve e nessuna situazione soggettiva residua. […] Le società incorporate o fuse non restano, pertanto, soggetti del mercato, non le si vede ciononostante proporre cause civili o esservi convenute. […] Occorre, in definitiva, tenere distinto il profilo negoziale del contratto di società da quello giuridico-formale dell'originario soggetto di diritto dal primo scaturito, distinguendo tra la società come insieme di rapporti, che prosegue in una diversa organizzazione, dalla società come ente, che si estingue. Alla successione dei soggetti sul piano giuridico-formale si affianca, sul piano economico-sostanziale, una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale, benché secondo nuovi assetti e piani industriali. L'estinzione riguarda solo la società incorporata, la quale non sopravvive quale flatus, ma si estingue; resta, invece, come soggetto giuridico l'incorporante, dal momento che la modificazione soggettiva attiene soltanto alla titolarità dei rapporti giuridici, che facevano capo alla prima. […] Occorre in definitiva concludere che, dal momento dell'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, questa si estingue, quale evento uguale e contrario all'iscrizione della costituzione di cui all'art. 2330 c.c. […] c) Successione. Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono. La fusione non è, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come il conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diverso assetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione in senso proprio in quei rapporti. Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzione e successione, dall'altro lato, non sono concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, si verificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione, senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambe dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. (salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504-bis c.c., commi 2 e 3)» (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 luglio 2021 n. 21970).
9.2.4. Ritiene il Collegio che la tesi giuridico-formale, abbracciata da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 21970/2021, citata), sia da preferire, in ragione della sua maggiore attinenza al dato normativo, ed anche sistematico, apparendo invero piuttosto contraddittoria (e come tale non coerente con un approccio giuridico rigoroso) la concezione di un soggetto (la società incorporata) che, stando all’opposta (e certamente suggestiva) tesi evolutiva, prosegue la sua esistenza sine die “nascosta” o “diluita” nel soggetto incorporante, pur ormai priva di tutti i suoi rapporti giuridici, transitati all’incorporante stessa ai sensi del primo comma dell’art. 2504 bis c.c., e non più munita della personalità giuridica, in quanto estinta ai sensi dell’art. 2495 c.c. comma 2 a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese.
9.2.5. Tanto precisato, non rimane che applicare l’art. 2504 bis comma 1 c.c. alla fattispecie oggetto di causa. La norma stabilisce che i rapporti giuridici dell’incorporata sono assunti dall’incorporante e proseguono in capo ad essa, che costituisce obiettivamente un soggetto diverso rispetto alla società acquisita, la quale si estingue per effetto della fusione.
Dunque, la gestione dei vigneti originariamente spettante all’Azienda Agricola Villa Barberino della famiglia Nunzi-Conti Soc. Agr. a r.l., dopo la domanda di contributo e prima del versamento dell’acconto, è transitata in capo al diverso soggetto Il Contadino Cusano Soc. Agr. a r.l.
Si è pertanto verificato il subentro vietato dall’art. 25 del bando, posto che l’art. 2504 bis c.c. sopracitato, correttamente interpretato, qualifica come sostanziale e non meramente formale la modifica soggettiva conseguente all’incorporazione societaria, al contrario di quanto pretende parte ricorrente la quale, peraltro, pur impugnando anche tale norma della lex specialis, non articola avverso essa specifiche censure. Ne segue la legittimità della decadenza pronunciata da ARTEA.
10. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome infondato, va respinto.
11. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la considerevole complessità della questione giuridica oggetto della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Katiuscia Papi
IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari