Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(Regolamento (UE) 22/09/2025, n. 2025/1926, pubblicato in G.U.U.E. 31 ottobre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
(2) Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
(3) È necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali mediante l'introduzione di nuove sottovoci intese ad agevolare il monitoraggio di merci specifiche («ossidi di litio nichel manganese cobalto» e «litio-ferro-fosfato» nel capitolo 28, «grafite artificiale» e «wafer fotovoltaici» nel capitolo 38, «torri tubolari in acciaio per turbine eoliche e sezioni di torre» nel capitolo 73, «rotori e statori per turbine idrauliche» e «pale di turbine eoliche» nel capitolo 84, «generatori a celle a combustibile a idrogeno», «convertitori con funzionalità per inseguimento del punto di massima potenza», «separatori di pellicola di plastica» e «assemblaggi di celle galvaniche impilate» nel capitolo 85 della NC).
(4) Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane, è appropriato introdurre nuove sottovoci nel capitolo 29 della NC.
(5) Onde evitare errori di interpretazione, è necessario modificare la nota complementare 2 del capitolo 3, l'unità supplementare per il codice NC 7019 19 00 , la descrizione nella sottovoce 7317 00 e il codice NC 8427 20 11 nonché modificare la posizione delle note a piè di pagina nelle sottovoci 0407 19 , 1005 10 , 1518 00 , 1601 00 , 1602 31 , 1602 32 e 1602 39 della NC.
(6) Considerato che, dal punto di vista della classificazione, il dicloroetilene non può essere considerato un derivato dell'etano, è necessario modificare la classificazione delle miscele contenenti derivati alogenati di etilene o propilene di cui all'allegato 10 della NC.
(7) A fini di chiarezza e semplificazione, è necessario modificare il testo di alcune note a piè di pagina nella NC.
(8) Al fine di garantire l'uniformità delle norme di classificazione nella NC con l'interpretazione e l'applicazione del sistema armonizzato adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane e al fine di risolvere divergenze di classificazione esistenti nell'UE, è necessario sopprimere la nota complementare 1 del capitolo 95 della NC. Poiché tale nota complementare 1 riguarda «oggetti per feste di Natale», detta modifica dovrebbe essere applicata in via urgente.
(9) Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026 è opportuno che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1) all'allegato I, parte seconda, sezione XX, capitolo 95, la nota complementare 1 è soppressa.
2) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1° novembre 2025.
L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale