Settore vinicolo - Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Finanziamenti UE - Esclusione del progetto presentato - Ricorso - Progetto di promozione nazionale del vino escluso dai finanziamenti UE a causa di una presunta violazione dei requisiti minimi di spesa per Paese Target - Rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente (ATI di cantine e consorzi) - Estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11871 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto del vino Italiano di Qualità Grandi Marchi s.c.a r.l. l. quale capofila mandataria della costituenda ATI Istituto del vino Italiano di Qualità Grandi Marchi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 63;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Be Wines, Associazione Amaranth, Associazione Avimo, Angelini Wines & Estates Società Agricola a r.l., Associazione Enomotion, Italy Premium Wine, Confagri Promotion, Gruppo Italiano vini s.p.a., Santa Margherita s.p.a., Casa vinicola Zonin s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della graduatoria provvisoria, pubblicata in data 10 ottobre 2022 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con provvedimento prot. n. 0511042, dalla quale è stato escluso il progetto di promozione nazionale presentato dal ricorrente, afferente alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023 nonché della relativa proposta formulata dal Comitato di valutazione nominato con decreto direttoriale n. 459960 del 23 settembre 2022;
- del provvedimento di esclusione, assunto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota n. 0431518 del 15 settembre 2022 e comunicato pari data, con il quale il Ministero resistente ha disposto l’esclusione del progetto denominato “Italian Wine Tour 13”, destinato ai Paesi Target Giappone, Usa e Area Sea (Singapore, Thailandia e Vietnam) presentato dalla costituenda ati - Istituto del vino Italiano di Qualità Grandi marchi in adesione al decreto direttoriale M.I.P.A.A.F. n. 229300 del 20 maggio 2022 recante “avviso per la presentazione dei progetti campagna 2022/2023 – modalità operative e procedurali per l’attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss. mm. e ii.”;
- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241 /1990 comunicato dal predetto Ministero con nota prot. n. 0362911 del 23 agosto 2022;
- del verbale del competente seggio di gara, istituito con decreto direttoriale n. 308947 del 12 luglio 2022 n. 8, del 22 luglio 2022 e del successivo n. 11 del 13 settembre 2022, mai formalmente comunicati al ricorrente, con i quali è stata assunta la sussistenza della violazione del disposto di cui all’art. 5, comma 7 del decreto direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022, sull’unico presupposto che un solo soggetto partecipante all’iniziativa, società Agricola F.lli Tedeschi, abbia presentato per il solo Paese Target Usa una richiesta di contributo inferiore rispetto a quella prevista dalla predetta disposizione, nonché ritenuto la non scusabilità dell’errore materiale commesso, né l’obbligo di consentire il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio per le ragioni meglio espresse nelle controdeduzioni presentate a mezzo pec dal ricorrente in data 29 agosto 2022;
- per quanto occorrer possa, del disposto di cui all’art. 5, comma 7 del D.D. n. 229300/2022 per contrasto al disposto di cui all’art. 9 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 nonché del disposto di cui all’art. 3, comma 5 del d.d. n. 229300 nella parte in cui non consente la rettifica di un dato contenuto nell’allegato H) della iniziativa progettuale proposta;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31 gennaio 2023:
- del decreto direttoriale prot. n. 0618779 del 1° dicembre 2022 con il quale è stata approvata, come da proposta formulata dal Comitato di valutazione nominato con decreto direttoriale n. 459960 del 23 settembre 2022, la cd. graduatoria definitiva;
- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e dell’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto – sottoscritto dal legale rappresentante della ricorrente e dal suo difensore – datato 21 luglio 2025, notificato alle altre parti in data 23 luglio 2025 e depositato nella stessa data, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che le controparti non hanno eccepito nulla in ordine alla predetta dichiarazione;
Osservato che – conseguentemente – questo Collegio non può che dare atto dalla rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, valutabili ai fini della compensazione delle spese anche in ragione dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a. – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame
IL PRESIDENTE
Achille Sinatra