Modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
(D.M. 16/07/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all' istituzione di un organo collegiale denominato “Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante”;
VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell’art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.
VISTO in particolare l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite;
VISTO in particolare, l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che con provvedimento del Ministro delle politiche da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite le modalità le prescrizioni per il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;
VISTA la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;
CONSIDERATI gli aggiornamenti e le implementazioni apportate al sistema informativo “Vivai Vite”, in applicazione del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 ottobre 2023, n. 553638, al fine di renderlo rispondente alle esigenze dei Servizi fitosanitari regionali, in qualità di autorità di controllo e degli operatori professionali, nonché conforme al processo di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
CONSIDERATO necessario, alla luce degli sviluppi informatici, aggiornare le procedure per la gestione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine di garantire un maggior livello di sicurezza e tracciabilità dei materiali sia nelle fasi di produzione che di commercializzazione;
CONSIDERATO necessario, altresì, semplificare e uniformare le procedure amministrative, adeguandole ai nuovi sistemi di produzione utilizzati dagli operatori;
RITENUTO necessario, altresì, fornire indicazioni puntuali sulle modalità operative inerenti alla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla modifica delle modalità operative sulla predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro e all’abrogazione del decreto ministeriale 31 marzo 2022, n.148827;
SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 25 giugno 2025;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 9 e 10 luglio 2025;
DECRETA
Articolo 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce le modalità operative per la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro, in applicazione degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per
a) Denuncia di produzione: istanza presentata al personale autorizzato ai controlli, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla stampa delle etichette e alla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di vite.
b) Gemma: organo vegetativo, visibile ad occhio nudo, da cui si sviluppano nuove parti di pianta.
c) Applicativo “Vivai Vite”: programma informatico nazionale di gestione delle denunce vivaistiche dei materiali di moltiplicazione della vite.
d) Rigo di denuncia di vigneti di viti-madri: unità minima di registrazione, all’interno dell’applicativo 'Vivai Vite', di un campo di produzione o parte di un campo di produzione dove sono coltivate piante madri della stessa categoria, varietà, clone,
origine ed anno di impianto.
e) Rigo di denuncia di barbatelle: unità minima di registrazione, all’interno dell’applicativo 'Vivai Vite', di un campo di produzione o parte di un campo di produzione o di un locale dove sono presenti piante di vite (barbatelle) della stessa tipologia, categoria, varietà, clone, origine, combinazione d’innesto, età.
f) Codice univoco di identificazione: codice generato dall’applicativo “Vivai vite”.
g) Matricola vivaistica: codice univoco associato all’operatore professionale. Tale codice riveste carattere nazionale in caso di operatore professionale che produce materiali di moltiplicazione della categoria Iniziale e Base, mentre è distinto per ogni regione o provincia autonoma nel caso di produzione di materiali della categoria Certificato e Standard.
2. Per tutto quanto ivi non definito, valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, nonché le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19.
Articolo 3
(Denunce dei materiali di moltiplicazione)
1. L’operatore professionale (OP), registrato al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ed autorizzato all’emissione del passaporto delle piante, ai fini della commercializzazione di piante di vite e loro materiali di moltiplicazione, presenta denuncia al Servizio fitosanitario nazionale.
2. La denuncia di cui al comma 1 è finalizzata alla:
a. denuncia dei vigneti di viti-madri destinati al prelievo di marze o talee di portainnesto o talee da vivaio;
b. denuncia di produzione delle barbatelle in campo;
c. denuncia di produzione delle barbatelle in vaso;
d. notifica delle eventuali cessioni di materiale di moltiplicazione ad altri operatori professionali,
e. denuncia di eventuali campi sostitutivi di cui all’art. 27 del d.lgs. 16/2021.
3. La denuncia di produzione di cui al comma 1 è presentata, altresì, per le barbatelle prodotte in conto lavorazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del d.lgs. 16/2021, n.16, ai soli fini dell’utilizzo da parte del committente.
Articolo 4
(Denuncia dei vigneti di viti madri)
1. L’operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell’impresa o per tramite di un suo delegato, che intende produrre materiali di categoria iniziale o base presenta la denuncia dei vigneti di viti madri, al Servizio fitosanitario centrale, Ufficio DISR V del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. L’operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell’impresa o per tramite di un suo delegato, che intende produrre materiali di categoria certificato o standard presenta denuncia dei vigneti di viti-madri al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il campo di produzione. Qualora l’operatore professionale dichiari campi di produzione ubicati in più regioni deve presentare la relativa denuncia a tutti i rispettivi Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.
3. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, è presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno, esclusivamente per via telematica, mediante l’applicativo “Vivai Vite”, accessibile al sito web www.vivaivite.regione.fvg.it, previa registrazione al portale medesimo con identità digitale.
4. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall’art.35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, contiene almeno le seguenti informazioni:
a) campagna vivaistica;
b) dati identificativi dell’operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria); c) n. registrazione al RUOP.
5. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:
a) dati relativi all’ubicazione dell’impianto quali: Provincia, Comune, località, n. coordinate GPS (formato WGS84, espressi in decimali);
b) dati catastali aggiornati;
c) dati dell’impianto: superficie, anno di impianto, n. di piante;
d) categoria di materiale (iniziale, base, certificato, standard);
e) tipo di materiale (marze o portainnesto);
f) identificazione della varietà e se del caso del clone;
g) dichiarazione inerente l’eventuale sussistenza di privative vegetali nazionali o comunitarie e, qualora presente, dichiarazione del relativo titolo alla moltiplicazione dei materiali;
h) dichiarazione, per le varietà ad uva da vino o a duplice attitudine, che sono rispettati gli obblighi per la classificazione delle varietà stabiliti dalla normativa comunitaria (OCM vino);
i) eventuali annotazioni a supporto dei successivi controlli.
6. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 è corredata almeno dai seguenti documenti:
a) documentazione attestante la categoria del materiale di ciascun rigo di denuncia, utilizzato per l’impianto, ad eccezione della categoria standard;
b) certificato di analisi attestante le condizioni del terreno di coltivazione di ciascun rigo di denuncia, in applicazione della sezione 3.1, dell’allegato II al d.lgs. n. 16/2021, ovvero, dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per i casi di esenzione previsti dalla sezione 3.2 dell’allegato II del decreto legislativo medesimo;
c) planimetria dettagliata degli impianti, necessaria qualora non siano applicati agli stessi specifici elementi di univoca identificazione del rigo;
d) dichiarazione sull’utilizzo di vigneti in produzione condotti da terzi ai fini del prelievo di materiale di moltiplicazione di vite, redatta conformemente al modello di cui all’allegato I al presente decreto;
e) in caso di campi sostitutivi, entro e non oltre il 10 settembre, copia della specifica denuncia di cui all’art. 10 del presente decreto, redatta in conformità al modello di cui all’allegato II al medesimo decreto;
f) evidenza dell’assolvimento delle imposte di bollo secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario competente.
7. A seguito della denuncia di produzione, di cui ai commi 1 e 2, ogni rigo di denuncia è associato ad un codice univoco di identificazione, che deve essere riportato in corrispondenza del numero di riferimento del lotto, nelle etichette ufficiali, di cui all’art. 31 del d.lgs. 16/2021.
8. Il codice univoco, di cui al comma 7, è composto dal codice del centro aziendale e dalla matricola vivaistica del produttore, seguiti dal numero del rigo di denuncia, dalla lettera “G”, per le gemme, ovvero “T”, per talee, nonché dall’anno di produzione (es. TS01007FVG45G2022).
9. L’operatore professionale, entro e non oltre il 31 luglio dell’anno di presentazione della denuncia, richiede al Servizio fitosanitario competente l’eventuale rettifica e aggiornamento dei dati dei righi inviati o l’aggiunta di ulteriori righi di denuncia, il quale si riserva di accettare le modifiche proposte. Il Servizio fitosanitario competente sulla base delle modifiche accettate organizza i controlli documentali e ispettivi. Il Servizio fitosanitario competente comunica al richiedente l'eventuale respingimento delle modifiche proposte.
10. Il Servizio fitosanitario competente notifica mediante l’applicativo “Vivai Vite”, senza indugio, l’importo della tariffa dovuta. L’operatore professionale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione provvede al pagamento, di cui fornisce evidenza secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario competente. Il pagamento delle tariffe dovute, entro la data prevista, è propedeutico all’effettuazione dei controlli, di cui decreto ministeriale 29 novembre 2023, n. 660332.
11. L’operatore professionale entro il 10 ottobre, integra la denuncia di produzione, di cui al presente articolo, indicando il numero stimato di gemme ovvero il numero stimato di talee di portainnesto, potenzialmente prelevabili dal vigneto di viti-madri dichiarato. Il Servizio fitosanitario competente, sulla base dei controlli, convalida o rettifica la stima di produzione dichiarata dall’operatore professionale.
Articolo 5
(Autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione da vigneti di viti-madri)
1. Il Servizio fitosanitario nazionale, in conformità alle competenze attribuite dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 16/2021, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione dai vigneti di viti-madri, verifica la rispondenza delle informazioni contenute nella denuncia di cui all’articolo 4 ed effettua i controlli di cui all’allegato II del decreto legislativo 16/2021.
2. L’attività di controllo, di cui al comma 1, viene svolta annualmente, tenendo conto delle condizioni climatiche e delle condizioni vegetative della vite, dal personale tecnico autorizzato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 16/2021, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 29 novembre 2023, n. 660332.
3. Qualora i controlli ufficiali di cui al comma 1 abbiano dato esito positivo, il Servizio fitosanitario competente, entro il 30 novembre, rilascia l’autorizzazione al prelievo di materiale di moltiplicazione dai vigneti di viti-madri risultati idonei e alla stampa delle relative etichette in conformità all’articolo 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
4. Qualora, a seguito dei controlli ufficiali di cui al comma 1, vengano rilevate non conformità sanabili, il Servizio fitosanitario competente prescrive le necessarie azioni correttive, solo all’espletamento delle quali l’impianto potrà essere riconosciuto idoneo al prelievo.
5. In presenza di non conformità tali da non poter essere sanate entro i termini di conclusione della certificazione, il Servizio fitosanitario competente sospende l’impianto, che viene dichiarato “sospeso” dal prelievo fino al superamento della non conformità.
6. Qualora le non conformità riscontrate compromettano la possibilità di prelievo di materiale e vengano ritenute non sanabili, l’impianto viene dichiarato non idoneo.
7. I dati e i risultati finali dei controlli ufficiali sono registrati senza indugio nell’applicativo “Vivai vite” e resi disponibili all’operatore professionale.
Articolo 6
(Denuncia di produzione di barbatelle in campo)
1. L’operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell’impresa o per il tramite di suo delegato, che intende produrre barbatelle in campo di categoria iniziale o base presenta specifica denuncia al Servizio fitosanitario centrale, Ufficio DISR V del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. L’operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell’impresa o per il tramite di suo delegato, che intende produrre barbatelle in campo di categoria certificato o standard presenta specifica denuncia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il campo di produzione. Qualora l’operatore professionale dichiari campi di produzione ubicati in più regioni deve presentare la relativa denuncia a tutti i rispettivi Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.
3. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, è presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno di ogni anno, mediante l’applicativo “Vivai Vite”.
4. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) campagna vivaistica;
b) dati identificativi dell’operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);
c) n. registrazione al RUOP.
5. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:
a) dati dell’impianto (Provincia, Comune, località impianto, latitudine e longitudine in formato WGS84, espressi in decimali, superficie);
b) dati catastali aggiornati;
c) categoria del materiale (iniziale, base, certificato, standard);
d) identità varietale e, se del caso, clonale, della marza e del portainnesto per le barbatelle innestate;
e) identità varietale e, se del caso clonale, delle barbatelle franche, dei nesti e dei portinnesti;
f) numero di marze, espresso in numero di gemme, utilizzate nel proprio vivaio;
g) numero di talee di portainnesto/talee da vivaio utilizzate nel proprio vivaio e relativa dimensione in centimetri;
h) tipologia di barbatelle: barbatelle franche, barbatelle innestate, barbatelle rimesse (residui di magazzino prodotti nell’annata precedente), barbatelle reinnestate,
barbatelle in conto lavoro;
i) numero delle barbatelle messe a dimora;
j) codice identificativo unico di cui all’ articolo 4, comma 7;
k) dichiarazione inerente l’eventuale sussistenza di privative vegetali nazionali o comunitarie e, qualora presente, dichiarazione del relativo titolo alla moltiplicazione dei materiali; l) eventuali annotazioni a supporto dei successivi controlli
6. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 è corredata almeno dai seguenti documenti:
b) certificato di analisi attestante le condizioni del terreno di coltivazione, ai sensi della sezione 3.1, dell’allegato II al decreto legislativo n. 16/2021, ovvero, dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, per i casi di esenzione previsti dalla sezione 3.2 dell’allegato II del decreto legislativo medesimo;
c) planimetria dettagliata dell’impianto, qualora non siano applicati allo stesso specifici elementi identificativi;
d) per le barbatelle prodotte in conto lavoro, documentazione di cui all’articolo 11 del presente decreto;
e) evidenza dell’assolvimento delle imposte di bollo secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario competente.
7. A seguito della denuncia, di cui ai commi 1 e 2, ogni rigo di denuncia è associato ad un codice univoco di identificazione, che deve essere riportato in corrispondenza del numero di riferimento del lotto, nelle etichette ufficiali, di cui all’art. 31 del d.lgs. 16/2021.
8. Il codice univoco, di cui al comma 7, è composto dal codice del centro aziendale e dalla matricola vivaistica del produttore, seguiti dal numero del rigo di denuncia, dalla lettera “B”, per le barbatelle, nonché dall’anno di produzione (es. TS01007FVG45B2022).
9. L’operatore professionale, entro e non oltre il 31 luglio dell’anno di presentazione della denuncia, richiede al Servizio fitosanitario competente l’eventuale rettifica e aggiornamento dei dati dei righi inviati o l’aggiunta di ulteriori righi di denuncia, il quale si riserva di accettare le modifiche proposte; eventuali respingimenti delle modifiche proposte sono notificate all’operatore professionale.
10. Il Servizio fitosanitario competente sulla base delle modifiche accettate organizza i controlli documentali e ispettivi.
11. Il Servizio fitosanitario competente convalida la denuncia e le relative integrazioni e comunica, senza indugio, l’importo della tariffa dovuta. L’operatore professionale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione provvede al pagamento, di cui fornisce evidenza secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario competente. Il pagamento delle tariffe dovute, entro la data prevista, è propedeutico all’effettuazione dei controlli, di cui decreto ministeriale 29 novembre 2023, n. 660332.
12. L’operatore professionale entro il 10 ottobre, integra la denuncia di produzione di cui al presente articolo, indicando la quantità delle barbatelle che risultano attecchite e qualitativamente conformi. Il Servizio fitosanitario competente rigetta, salvo diversa valutazione, ogni dichiarazione pervenute oltre tale data.
13. Il Servizio fitosanitario competente, sulla base dei controlli documentali e ispettivi, convalida o rettifica le rese di produzione dichiarate dall’operatore professionale, per le quali è ritenuto comunque accettabile un margine di errore del 5% per ciascun rigo di denuncia.
Articolo 7
(Autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette delle barbatelle prodotte in campo)
1. Il Servizio fitosanitario nazionale, in conformità alle competenze attribuite dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 16/2021, ai fini della certificazione e rilascio dell’autorizzazione alla commercializzazione di materiale di moltiplicazione prodotto in pieno campo, verifica la rispondenza delle informazioni contenute nella denuncia di cui all’articolo 6 ed effettua i controlli ufficiali, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale del 29 novembre 2023, n. 660332.
2. L’attività di controllo, di cui al comma 1, viene svolta annualmente, dal personale tecnico autorizzato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 16/2021.
3. Qualora i controlli ufficiali di cui al comma 1 diano esito positivo, il Servizio fitosanitario nazionale, rilascia l’autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette del materiale di moltiplicazione, in conformità all’articolo 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, senza indugio e comunque non oltre il 30 novembre.
4. Qualora, a seguito dei controlli ufficiali di cui al comma 1, vengano rilevate non conformità sanabili, il Servizio fitosanitario nazionale prescrive le necessarie azioni correttive, solo all’espletamento delle quali il materiale di moltiplicazione potrà essere riconosciuto idoneo alla commercializzazione.
5. In presenza di non conformità non sanabili, il Servizio fitosanitario nazionale non procede alla convalida del materiale, che viene dichiarato non idoneo alla certificazione e alla commercializzazione
6. I dati e i risultati finali dei controlli ufficiali sono registrati senza indugio nell’applicativo
informatico e resi disponibili all’operatore professionale.
Articolo 8
(Denuncia di produzione di barbatelle in vaso e autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette)
1. L’operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell’impresa o per il tramite di suo delegato, che intende produrre barbatelle in vaso di categoria iniziale o base presenta specifica denuncia al Servizio fitosanitario centrale, Ufficio DISR V del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. L’operatore professionale, in qualità di rappresentante legale dell’impresa o per il tramite di suo delegato, che intende produrre barbatelle in vaso di categoria certificato o standard presenta specifica denuncia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il sito di produzione. Qualora l’operatore professionale dichiari siti di produzione ubicati in più regioni deve presentare la relativa denuncia a tutti i rispettivi Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.
3. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, è presentata entro e non oltre il 30 giugno, mediante l’applicativo “Vivai Vite”, per il numero totale delle barbatelle poste in vaso, prodotte nell’anno in corso o derivanti da residui di magazzino.
4. La denuncia di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) campagna vivaistica;
b) dati identificativi dell’Operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);
c) n. registrazione al RUOP.
5. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:
a) dati impianto (Provincia, Comune, località impianto, latitudine e longitudine in formato WGS84, espressi in decimali);
b) categoria del materiale (iniziale, base, certificato, standard);
c) identità varietale e se del caso clonale, della marza e del portainnesto per le barbatelle innestate;
d) identità varietale e se del caso clonale, delle barbatelle franche, dei nesti e dei portinnesti;
e) codice identificativo unico di cui all’articolo 4, comma 7;
f) numero di marze, espresso in gemme, utilizzate nel proprio vivaio;
g) numero di talee di portainnesto/talee da vivaio utilizzate nel proprio vivaio e relativa dimensione in centimetri;
h) tipologia di barbatelle: barbatelle franche, barbatelle innestate, barbatelle rimesse (residui di magazzino prodotti nell’annata precedente), barbatelle reinnestate, barbatelle in conto lavoro; i) numero delle barbatelle in vaso;
j) numero di vasi;
k) dichiarazione inerente l’eventuale sussistenza di privative vegetali nazionali o comunitarie e, qualora presente, dichiarazione del relativo titolo alla moltiplicazione dei materiali; l) eventuali annotazioni a supporto dei successivi controlli.
6. La denuncia di cui ai commi 1 e 2 è corredata almeno dai seguenti documenti:
d) certificato di analisi attestante le condizioni del substrato di coltivazione, ai sensi della sezione 3.1 1 dell’allegato II al decreto legislativo n. 16/2021, ovvero, dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, per i casi di esenzione previsti dalla sezione 3.2
dell’allegato II del decreto legislativo medesimo;
e) se del caso, planimetria dettagliata dell’impianto qualora non siano applicati allo stesso specifici elementi identificativi;
f) per le barbatelle prodotte in conto lavoro documentazione di cui dell’art. 11 del presente decreto;
g) evidenza dell’assolvimento delle imposte di bollo secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario competente;
h) documentazione attestante il pagamento delle tariffe secondo quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. 16/2021.
7. A seguito della denuncia di cui ai commi 1 e 2, ogni rigo di denuncia è associato ad un codice univoco di identificazione, che deve essere riportato, in corrispondenza del numero di riferimento del lotto, nelle etichette ufficiali, di cui all’art. 31 del d.lgs. 16/2021.
8. Il codice univoco, di cui al comma 7, è composto così come indicato all’articolo 6, comma 8.
9. A seguito della denuncia di cui ai commi 1 e 2, l’operatore professionale, almeno 20 giorni prima della presunta commercializzazione, chiede l’ispezione ai fini dell’autorizzazione. La commercializzazione del materiale dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla denuncia; superata tale data il materiale è inserito nella denuncia
di produzione dell’anno.
10. Qualora, i controlli ufficiali diano esito positivo, il Servizio fitosanitario competente, rilascia, senza indugio, l’autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette del materiale di moltiplicazione, in conformità all’articolo 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
11. Qualora, a seguito dei controlli ufficiali, vengano rilevate non conformità sanabili, il Servizio fitosanitario nazionale prescrive le necessarie azioni correttive, solo all’espletamento delle quali il materiale di moltiplicazione viene riconosciuto idoneo alla certificazione e alla commercializzazione.
12. In presenza di non conformità non sanabili, il Servizio fitosanitario nazionale non procede alla convalida del materiale, che viene dichiarato non idoneo alla certificazione e alla commercializzazione.
13. I dati e i risultati finali dei controlli ufficiali sono registrati senza indugio nell’applicativo “Vivai vite” e resi disponibili all’operatore professionale.
Articolo 9
(Cessione o acquisizione di materiale di moltiplicazione tra operatori professionali registrati)
1. L’operatore professionale, mediante l’applicativo “Vivai Vite”, notifica la cessione di qualsiasi materiale di moltiplicazione della vite, incluse le barbatelle, ad altro operatore professionale registrato nonché, nel caso di materiali provenienti da altri paesi UE, l’acquisizione degli stessi.
2. La notifica di cui al comma 1, viene presentata senza indugio e comunque entro e non oltre 5 giorni dall’effettiva cessione o acquisizione.
3. La notifica di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n.19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) dati identificativi degli Operatori professionali cedente e acquirente, (ragione sociale, codice CUAA);
b) n. del proprio codice di registrazione al RUOP, sia per gli operatori professionali che cedono materiale di moltiplicazione, sia per gli operatori professionali che acquistano materiali provenienti da altri paesi UE.
14. In relazione a ciascuna cessione/acquisizione sono forniti i seguenti dati:
a) per i materiali ceduti codice identificativo unico di cui agli articoli 4, 6 e 8;
b) per i materiali provenienti da Paesi membri il numero di riferimento del lotto;
c) codice RUOP dell’operatore professionale che ha prodotto il materiale;
d) categoria del materiale (iniziale, base, certificato, standard);
e) identità varietale e se del caso clonale, della marza e del portainnesto per le barbatelle innestate;
f) identità varietale e se del caso clonale, delle barbatelle franche, dei nesti e dei portinnesti;
g) quantità di marze espressa in numero di gemme;
h) numero di talee di portainnesto/talee da vivaio e relativa dimensione in centimetri;
i) numero di barbatelle franche e innestate.
15. La notifica di cui al comma 1 è corredata almeno dai seguenti documenti:
a) per materiale proveniente da altri paesi membri, documento commerciale ed etichetta di certificazione attestanti la quantità e l’origine del materiale.
Articolo 10
(Campi sostitutivi)
1. Nel caso in cui un vigneto di viti madri di categoria certificato o standard, di cui all’articolo 5, sia ritenuto non idoneo, a seguito della constatazione per la presenza di piante affette da organismi nocivi da quarantena, da organismi nocivi regolamentati non da quarantena o per cause di forza maggiore, l’operatore professionale, in applicazione dell’articolo 27 del decreto legislativo n.16/2021, può prelevare materiale vegetale da un impianto sostitutivo, che potrà essere certificato solo nella categoria standard.
2. L’operatore professionale che intende utilizzare un impianto sostituivo integra la denuncia di produzione di cui all’articolo 5 presentando, al Servizio fitosanitario regionale competente, tramite l’applicativo “Vivai Vite”, entro e non oltre il 10 settembre, il modello di cui all’allegato II.
3. L’integrazione della denuncia di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) campagna vivaistica;
b) dati identificativi dell’Operatore professionale (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);
c) n. registrazione al RUOP;
d) estremi della denuncia dei vigneti di viti madri di riferimento.
4. In relazione a ciascun impianto sostitutivo proposto sono forniti i seguenti dati:
a) numero di rigo dell’impianto di piante madri per il quale si chiede la specifica sostituzione;
b) motivazioni a supporto della sostituzione;
c) dati relativi all’ubicazione dell’impianto sostitutivo: Provincia, Comune, località, n. coordinate GPS (formato WGS84, espressi in decimali) e dati catastali aggiornati;
d) dati dell’impianto sostitutivo: superficie, anno di impianto, n. di piante, conduttore, proprietario;
e) denominazione della varietà;
f) eventuali annotazioni a supporto dei successivi controlli.
5. Gli impianti sostitutivi sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente
decreto.
Articolo 11
(Denuncia di produzione in conto lavoro)
1. L’operatore professionale viticoltore, di seguito committente, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n.16/2021, può demandare la produzione di barbatelle innestate a un operatore professionale vivaista viticolo, di seguito prestatore d’opera, mediante la fornitura di marze di vite provenienti da vigneti condotti dalla propria azienda viticola.
2. Ai fini della produzione di cui al comma 1, il committente, fatte salve, se del caso, le disposizioni di cui al regolamento (UE) 1308/2013, notifica, entro e non oltre il 10 settembre, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la richiesta, ai sensi dell’art. 84, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di rilascio del passaporto delle piante ai fini del prelievo e della movimentazione occasionale di materiale di moltiplicazione. Il rilascio del passaporto è subordinato al pagamento del relativo Diritto obbligatorio, di cui all’allegato III del decreto legislativo n.19/2021.
3. A seguito della notifica di cui al comma 2, il Servizio fitosanitario competente effettua le ispezioni presso l’azienda viticola committente e, se del caso, rilascia, entro il 31 dicembre, il passaporto delle piante utile allo spostamento una tantum dei materiali di moltiplicazione.
4. Il prestatore d’opera, ai fini dell'ottenimento delle barbatelle innestate, fornisce la propria prestazione d'opera nelle fasi di innesto, forzatura, coltivazione in vivaio, sterro e cernita, nonché l'eventuale materiale portinnesto necessario all'ottenimento delle stesse. I portinnesti necessari, delle categorie previste dal decreto legislativo n. 16/2021, sono accompagnati da regolare etichetta ufficiale.
5. Il prestatore d’opera che produce materiali di moltiplicazione in conto lavoro presenta, mediante l’applicativo “Vivai vite,” denuncia di produzione al Servizio fitosanitario competente, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo al rilascio del passaporto delle piante di cui al comma 3, utilizzando il modello di cui all’allegato IV al presente decreto.
6. La denuncia di cui al comma 5, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, contiene almeno le informazioni di seguito elencate:
a) campagna vivaistica;
b) dati identificativi del prestatore d’opera (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);
c) n. registrazione al RUOP del prestatore d’opera.
7. In relazione a ciascun rigo di denuncia sono forniti i seguenti dati:
a) dati del committente (ragione sociale, codice CUAA, indirizzo della sede legale recapito telefonico, indirizzo PEC, indirizzo mail ordinaria);
b) riferimenti al passaporto delle piante di cui al comma 3;
c) dati del vigneto da cui si prelevano le marze: varietà, superficie, numero piante, ubicazione (Comune, foglio, mappale, coordinate GPS in formato WGS84 espresse in decimali)
d) numero di gemme fornite dal committente per il conto lavoro;
e) quantità di talee di portinnesti specificamente impiegati;
f) codice identificativo unico di cui all’articolo 4, comma 7, dei portinnesti impiegati;
g) provenienza dei portinnesti impiegati o altro documento commerciale per materiali originari dall’estero;
h) dati catastali aggiornati del vivaio in campo o in vaso (Comune, foglio, mappale, coordinate GPS in formato WGS84 espresse in decimali);
i) numero di piante impiantate;
j) eventuali annotazioni a supporto dei successivi controlli.
8. La denuncia di cui al comma 6 è corredata da almeno i seguenti documenti:
a) copia della convenzione stipulata tra il committente e il prestatore d’opera redatta in conformità al modello di cui all’allegato III al presente decreto;
b) evidenza dell’assolvimento delle imposte di bollo secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario competente;
10. Il Servizio fitosanitario competente per il territorio ove ricade il vivaio, sentito il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio di destinazione, verifica la rispondenza delle informazioni contenute nella denuncia, di cui al comma 6, ed effettua i controlli fitosanitari del caso.
11. Qualora i controlli, di cui al comma 10, diano esito positivo, il prestatore d’opera movimenta le barbatelle prodotte in conto lavoro presso il viticoltore committente, accompagnate da passaporto delle piante.
12. Il prestatore d’opera garantisce la tracciabilità dei materiali prodotti in conto lavoro, che sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione e di coltivazione.
13. I materiali prodotti in conto lavoro potranno essere utilizzati esclusivamente dal committente per la realizzazione di impianti vitati presso la propria azienda, escludendo in via assoluta ogni forma di commercializzazione e/o cessione di detto materiale a terzi. È escluso altresì il destino di detti materiali in Regioni o Province autonome diverse da quella di prelievo delle marze.
14. Il prestatore d’opera non può utilizzare le marze del committente a fini diversi dall'ottenimento delle barbatelle innestate di vite, escludendo ogni forma di mantenimento e conservazione in azienda o cessione a terzi del materiale medesimo.
Articolo 12
(Norme finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 marzo 2022 n.148827, recante “Modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e il rilascio dell’autorizzazione alla produzione in conto lavoro, di cui agli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16”, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022.
2. Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la sua registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (www.politicheagricole.it), ed è, altresì, pubblicato sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale (www.proteziondellepiante.it) e comunicato alla Gazzetta Ufficiale.
IL MINISTRO
On. Francesco Lollobrigida
ALLEGATI