Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 29-10-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 29-10-2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Pouilly-Vinzelles].

(Comunicazione 29/10/2025, pubblicata in G.U.U.E. 29 ottobre 2025, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Pouilly-Vinzelles»

PDO-FR-A0936-AM01- 7.8.2025

1.   Nome del prodotto

«Pouilly-Vinzelles»

2.   Tipo di indicazione geografica

☒ Denominazione di origine protetta (DOP)

☐ Indicazione geografica protetta (IGP)

☐ Indicazione geografica (IG)

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☒ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Union des Producteurs des Crus Pouilly-Vinzelles et Pouilly-Loché

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143. Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Le modifiche non sono considerate infatti modifiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. Più precisamente, esse: a) non modificano il nome o l'uso del nome, oppure la categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; b) non rischiano di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; c) non comportano ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

1.   Sostituzione della dicitura «denominazione di origine controllata» con la dicitura «denominazione di origine protetta»

Per il disciplinare nel suo complesso, ad eccezione della parte «Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame», nella dicitura «denominazione di origine controllata» il termine «controllata» è sostituito dal termine «protetta».

Tale sostituzione ha lo scopo di allineare il disciplinare alla normativa europea.

Il documento unico è modificato di conseguenza.

2.   Denominazione geografica e dicitura integrativa

Il capitolo I, sezione II, del disciplinare di produzione è stato modificato per introdurre la possibilità di integrare il nome della denominazione d'origine con la menzione «premier cru». Tale menzione può essere accompagnata dal nome dei tre climat «Les Longeays», «Les Pétaux» e «Les Quarts». Climat è un termine locale che designa un'unità geografica più piccola.

Tali climat sono stati inseriti sulla base di uno studio da cui emerge che i vini prodotti in tali unità geografiche più piccole presentavano alcune delle qualità caratteristiche della denominazione con una maggiore intensità. I nomi dei climat inseriti dall'Institut national de l'origine et de la qualité in occasione della riunione del comitato nazionale competente sono utilizzati da diversi decenni dai produttori insieme al nome della denominazione.

La possibilità di far seguire il nome della denominazione dal nome di un climat era peraltro già prevista, a determinate condizioni, dal vecchio disciplinare.

Il documento unico è modificato ai punti 4, 5, 8 e 9.

3.   Zona geografica

Al capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, del disciplinare:

— il comune di Mâcon è stato rimosso dai due comuni che costituivano originariamente la zona geografica. Tale rimozione è stata approvata dal comitato nazionale competente dell'Institut national de l'origine et de la qualité dopo aver esaminato la richiesta dell'Union des Producteurs des Crus Pouilly-Vinzelles et Pouilly-Loché intesa ad evitare ulteriori sovrapposizioni delle zone di produzione delle uve;

— è aggiunto quanto segue: «sulla base del codice geografico ufficiale del 2023», in quanto i confini amministrativi dell'unico comune sono stati verificati in base al codice geografico ufficiale del 2023.

Il documento unico è modificato al punto 6.

— Si precisa che «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité ».

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Superficie parcellare delimitata

Il comitato nazionale competente ha riesaminato la superficie parcellare di produzione delle uve per la denominazione, in occasione di una riunione del 6 settembre 2018, e con tale data ha sostituito quella precedente di approvazione al capitolo I, sezione IV, punto 2, lettera a.

Tale delimitazione è stata riveduta, riducendola, per stabilire un perimetro aggiornato di produzione delle uve, nel quadro della domanda di ammissione all'uso della menzione tradizionale «premier cru».

Alla sezione IV, punto 2, lettera b, è stato aggiunto un paragrafo che specifica che è stata delimitata una particolare superficie parcellare di produzione di uve per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» all'interno della superficie parcellare della denominazione. Il comitato nazionale competente ha approvato le specifiche delimitazioni di tre climat alla data indicata nel disciplinare, ossia il 25 giugno 2024.

È stato aggiunto un altro paragrafo che specifica che, per tali superfici particolari, il materiale grafico indicante i confini delle parcelle delle zone di produzione così approvati è depositato presso il municipio del comune della zona geografica.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche.

5.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, sezione IV, punto 3, l'elenco dei comuni è stato allineato al codice geografico ufficiale del 2023 in quanto alcuni comuni hanno modificato il loro nome o si sono fusi dopo la precedente approvazione del disciplinare.

Il perimetro iniziale della zona di prossimità immediata era stato modificato per includere il comune di Mâcon, che però è stato rimosso dalla zona geografica.

Il documento unico è modificato al punto 9.

6.   Produzione massima media per parcella

Al capitolo I, sezione VI, lettera d), del disciplinare è stata introdotta una produzione massima media per parcella specifica per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru», ossia 9 500 chilogrammi per ettaro.

Tale produzione è inferiore a quella consentita per i vini che possono beneficiare della denominazione d'origine. Questa caratteristica è segno di un maggior rigore nella gestione del vigneto che permette di ottenere un vino che esprima in modo più deciso il proprio terroir.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Altre pratiche colturali

Al capitolo I, sezione VI, lettera a), del disciplinare sono state introdotte alcune pratiche colturali specifiche per le parcelle in cui si producono vini che possono beneficiare della menzione «premier cru»:

— nelle parcelle che producono vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» è vietato il diserbo con prodotti chimici, compresi i prodotti di controllo biologico approvati dalle autorità pubbliche competenti in materia di viticoltura;

— tra l'estirpazione e il reimpianto di una parcella situata nella zona delimitata di produzione di vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» è obbligatorio un periodo di riposo del suolo, o di maggese, di almeno tre anni colturali.

Tali pratiche colturali più restrittive testimoniano un maggior rigore nella gestione del vigneto al fine di ottenere un vino di qualità ancora migliore.

La prima modifica accompagna l'evoluzione attuale delle pratiche degli operatori a favore dell'agroecologia e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Tale modifica comporta inoltre la soppressione totale dell'impiego di erbicidi chimici. La seconda modifica favorisce anche un impianto più duraturo della vite.

Al capitolo I, sezione VI, lettera b del disciplinare è stata eliminata la possibilità di ricorrere a un metodo diverso dal trattamento con acqua calda per contrastare la flavescenza dorata. Infatti attualmente il trattamento con acqua calda rimane la soluzione migliore per contrastare la cicalina.

Il documento unico non è interessato da tali modifiche del disciplinare.

8.   Raccolta delle uve

Al capitolo I, sezione VII, paragrafo 1, del disciplinare è stata introdotta una disposizione specifica per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru»: devono essere ottenuti da uve raccolte manualmente.

Tale disposizione consente un trattamento di qualità più elevata dei grappoli d'uva al fine di migliorare la qualità del vino da essi ottenuto.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Maturazione delle uve

Al capitolo I, sezione VII, paragrafo 2, del disciplinare, il tenore zuccherino minimo e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» sono identici ai valori minimi imposti ai vini della denominazione per cui è precisato il nome di un'unità geografica più piccola (195 g/l di mosto e 12 % vol) nella versione precedente del disciplinare. Si è dunque provveduto a sostituire il riferimento all'unità geografica più piccola con il riferimento alla menzione «premier cru».

Il documento unico è modificato al punto 4.

10.   Resa

Al capitolo I, sezione VIII, punto 1 del disciplinare, la resa dei vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» è stata fissata a 58 hl/ha e la resa limite massima è fissata a 66 hl/ha.

Il valore della resa massima autorizzata per i vini con la denominazione seguita dalla menzione «premier cru» o dal nome del climat è stato ridotto rispetto a quello dei vini dalla denominazione seguita dal nome di un'unità geografica più piccola, a causa del livello qualitativo associato alla menzione «premier cru».

Il documento unico è modificato al punto 5.

11.   Affinamento

Al capitolo I, sezione IX, punto 1, lettera f è stata introdotta una condizione di affinamento per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru». Tali vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 1° luglio dell'anno successivo a quello della vendemmia, condizione che sinora valeva esclusivamente per i vini la cui denominazione era seguita dal nome di un'unità geografica più piccola.

Questi vini necessitano infatti di un periodo di affinamento più lungo per ottenere le caratteristiche richieste per la concessione della menzione «premier cru» e dimostrare il rispetto dei severi requisiti necessari per potersi fregiare di tale menzione.

Il documento unico è modificato al punto 5.

12.   Immissione in commercio

Per i vini che possono beneficiare della menzione «premier cru», al capitolo I, sezione IX, punto 4, è stata fissata la data di immissione in commercio al 15 luglio dell'anno seguente a quello della vendemmia, coerentemente con la prima data utile per la conclusione dell'affinamento.

La differenza tra le due date consente la preparazione dei vini e la loro circolazione tra la zona in cui sono affinati e tutte le zone di commercializzazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica del disciplinare.

13.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Al capitolo I, sezione X, punto 2, la formulazione è stata completata per integrare alcuni elementi specifici dei vini che beneficiano della menzione «premier cru».

È stata aggiunta la frase seguente:

«I vini che beneficiano della menzione “premier cru” possono essere opulenti e setosi, rotondi o più vivaci con una nota minerale. In genere mantengono un buon equilibrio che ne garantisce la persistenza nel finale.».

Il documento unico è modificato ai punti 4 e 8.

14.   Misura transitoria

Al capitolo I, sezione XI, del disciplinare è aggiunto il testo seguente:

«3. Modalità di vendemmia per i vini che possono beneficiare della menzione “premier cru”:

le parcelle in cui si producono vini che possono beneficiare della menzione “premier cru” possono essere vendemmiate meccanicamente per un periodo di 4 vendemmie a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare.».

Tale periodo di 4 vendemmie è stato ritenuto necessario per consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo obbligo di raccolta dei grappoli d'uva che ne preserva la qualità al fine di migliorare la qualità del vino da essi ottenuto.

15.   Norme in materia di presentazione e di etichettatura

Al capitolo I, sezione XII, punto 2 sono stabilite norme di etichettatura per i nomi dei climat utilizzati per i vini che sono indicati come «premier cru» e per le unità geografiche più piccole.

La lettera a) è sostituita dalla seguente: «Il nome di un climat che può essere associato alla menzione “premier cru” è inserito subito dopo il nome della denominazione di origine protetta e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.»

La lettera c) è sostituita dalla seguente: «L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine protetta può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti del nome di una località accatastata;

— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta;

— che il nome della località accatastata non sia identico a quello di uno dei climat che possono beneficiare della menzione “premier cru”, per evitare qualsiasi problema di omonimia.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.»

Tale nuova formulazione permette di conservare la possibilità di precisare nell'etichettatura il nome di un'unità geografica più piccola, poiché tale pratica è uso corrente nella regione. È tuttavia proibito utilizzare un nome identico a quello di un climat classificato come «premier cru».

La lettera c) diventa d).

Il documento unico è modificato al punto 9.

16.   Obblighi di dichiarazione

Al capitolo II, sezione I, del disciplinare è stato aggiunto il punto 8 per introdurre gli obblighi di dichiarazione che consentono di controllare la condizione di produzione dei vini che possono beneficiare della menzione «premier cru».

«Per le parcelle situate nella superficie parcellare delimitata per la produzione dei vini che possono beneficiare della menzione “premier cru”, ciascun operatore dichiara all'organismo di tutela e di gestione, prima della fine della campagna vitivinicola in corso, le parcelle estirpate, quelle piantate e il piano previsionale di reimpianto.»

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

17.   Organismo di certificazione

Al capitolo II, sezione I, del disciplinare, le parole «piano di ispezione» sono state sostituite da «piano di controllo».

Il gruppo richiedente ha scelto di passare da un controllo esterno tramite sistema di ispezione a un controllo esterno tramite sistema di certificazione.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

18.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Il capitolo III, sezione II, del disciplinare è stato modificato per indicare l'autorità di controllo competente in seguito alla revisione delle norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Pouilly-Vinzelles

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1) Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Si tratta di vini secchi fermi bianchi.

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 %.

I vini che possono beneficiare della menzione «premier cru» hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 %.

I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, presentano un tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) pari a: - 3 grammi per litro; - oppure 4 grammi per litro, se l'acidità totale è pari o superiore a 55,10 milliequivalenti per litro, corrispondenti a 4,13 grammi per litro, espressa in acido tartarico (o 2,7 grammi per litro, espressa in H2SO4).

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

Il vino, di colore oro pallido con riflessi verdi, è spesso caratterizzato da un bouquet sottile e floreale che evoca i fiori bianchi e l'acacia. Con l'invecchiamento può assumere tonalità più intense, che al palato si traducono in una ricca gamma aromatica di agrumi e di altri frutti a polpa bianca, spesso evolvendo con l'età verso aromi più complessi di frutta secca e note mielate. La sua mineralità naturale è bilanciata da grassezza e opulenza.

I vini che beneficiano della menzione «premier cru» possono essere opulenti e setosi, rotondi o più vivaci con una nota minerale. In genere mantengono un buon equilibrio che ne garantisce la persistenza nel finale.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

— È vietato l'uso di scaglie di legno.

— In seguito all'arricchimento i vini presentano un titolo alcolometrico volumico totale inferiore o uguale al 13,5 %.

Pratica colturale

— Densità d'impianto

I vigneti sono caratterizzati da una densità minima di impianto pari a 8 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 1,40 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare pari o superiore a 0,80 metri.

— Norme di potatura

I vini sono ottenuti da viti potate in base alle disposizioni seguenti:

Disposizioni generali

Potatura corta (cordone di Royat)

— Le viti sono potate con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

— ogni ceppo reca al massimo cinque speroni con al massimo due gemme franche ciascuno.

Potatura lunga (a Guyot o «à queue du Mâconnais», ossia ad archetto)

— Le viti potate a Guyot semplice o doppio recano al massimo 10 gemme franche per ceppo.

— Ciascun ceppo reca:

— un solo capo a frutto che reca al massimo sei gemme franche e due speroni con al massimo due gemme franche ciascuno;

— un solo capo a frutto che reca al massimo otto gemme franche e uno sperone con al massimo due gemme franche; oppure

— due capi a frutto che recano al massimo quattro gemme franche e uno sperone con al massimo due gemme franche.

— Le viti potate ad archetto recano al massimo 14 gemme franche per ceppo.

— Ciascun ceppo reca un capo a frutto che a sua volta reca 12 gemme franche al massimo e la cui punta è attaccata sul filo inferiore del palizzamento.

Disposizioni particolari

— In caso di rinnovo del cordone, le viti sono potate con un massimo di 10 gemme franche per ceppo.

— La potatura lunga può essere adattata con un secondo sperone per alternare la posizione del tralcio fruttifero tra un anno e l'altro.

— Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con gemme franche aggiuntive, a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell'anno per ceppo sia pari o inferiore al numero di gemme franche definito dalle norme di potatura.

5.2.   Rese massime

1) Resa

70 ettolitri per ettaro

2) Resa dei vini che possono beneficiare della menzione «premier cru»

66 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini con denominazione di origine protetta «Pouilly-Vinzelles» hanno luogo nel territorio del comune di Vinzelles situato nel dipartimento della Saona e Loira, sulla base del codice geografico ufficiale del 2023.

7.   Varietà di uve da vino

Chardonnay B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è situata a sud della regione naturale dei «monti del Mâconnais» nella Borgogna meridionale. Si trova sul versante est della catena montuosa più orientale dei Mâconnais, di fronte alla pianura della Saona e alla Bresse.

Si estende sul comune di Vinzelles, all'estremità meridionale del dipartimento della Saona e Loira.

Questa catena montuosa è un rilievo allungato in direzione nord/sud. Il versante orientale presenta affioramenti di formazioni sedimentarie dell'era secondaria, principalmente calcari e marne (calcari argillosi) del Giurassico inferiore e medio e, nella parte superiore del versante, arenarie del Triassico.

I suoli sono relativamente variegati. Piuttosto acidi, di colore beige, nella parte superiore del versante sono argilloso-calcarei, e di colore rosso-marrone nella parte centrale e inferiore del versante. A livello locale si sono sviluppati suoli poco profondi su calcare duro. Tale diversità dipende in larga misura dalla specificità dei vari « climat » (nomi dati alle località catastali) presenti nella zona geografica.

Le parcelle delimitate con precisione per la raccolta delle uve si trovano sui versanti esposti ad est, ad altitudini comprese tra i 210 e i 280 metri. Occupano le alture che sovrastano i borghi di Loché e Vinzelles.

Il clima, oceanico, è temperato da influenze meridionali. Eventuali eccessi sono limitati a occidente dalla barriera naturale dei monti dello Charollais, che proteggono in parte le vigne dagli influssi umidi, e dall'influenza benefica delle correnti di aria mite, che giungono da sud attraverso il solco del Rodano fin dall'inizio della bella stagione. La temperatura media annuale è di 11 °C. Le estati sono calde e soleggiate. Le precipitazioni annuali cumulative non superano gli 800 mm e le piogge sono moderate durante il periodo vegetativo della vite.

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Il toponimo Vinzelles (Vinicella nel III secolo d.C., che significa «piccola vite») ricorda che la vite è presente in questa zona fin dall'epoca gallo-romana.

Nel Medioevo, i monaci di Cluny e poi i signori locali seppero sviluppare e valorizzare al meglio il potenziale viticolo della zona geografica. Le proprietà signorili, acquisite all'epoca, conservarono la loro funzione economica viticola e attraversarono periodi di prosperità fino al XVIII secolo. Nel XIX secolo, la costruzione della ferrovia da Parigi a Lione permise l'apertura di sbocchi commerciali a livello nazionale.

Seguirono periodi di gravi crisi, con la fillossera e la sovrapproduzione alla fine del XIX secolo.

Sostenuti dalla «Cave coopérative des Grands crus blancs», fondata nel 1929, i vini di «Pouilly-Vinzelles» sono stati riconosciuti come denominazione di origine a partire dal 1931 con sentenza, e poi come denominazione di origine controllata con decreto del 27 aprile 1940.

Il ripristino di questo piccolo vigneto è stato effettuato esclusivamente con il vitigno Chardonnay B, a scapito del vitigno Gamay N che dominava nel XIX secolo. La produzione è suddivisa tra il sistema cooperativo, storicamente dominante e, più recentemente, le cantine private dinamiche. I produttori sfruttano la diversità delle situazioni attraverso una vinificazione specifica ed valorizzando, nell'etichettatura dei vini, il nome del « climat » ovvero della «località catastale». Il dinamismo commerciale si riflette anche in una quota crescente di commercializzazione per le esportazioni.

Dagli anni '50 fino alla metà degli anni '80, la «Cave coopérative des Grands crus blancs» vinifica quasi tutti i volumi. È ancora il principale operatore e vinifica quasi il 60 % della produzione. Una cantina di vendita al dettaglio, aperta negli anni '60, ha conosciuto un vero e proprio sviluppo a partire dagli anni '80, parallelamente al risalto dato all'indicazione del « climat » sulle etichette. La vendita di bottiglie e le esportazioni iniziano effettivamente a crescere a partire da questo periodo.

Alla fine degli anni '90, l'arrivo di una nuova generazione di giovani conduttori di aziende agricole ha contribuito all'espansione di tali pratiche. Sempre più produttori vinificano nelle proprie cantine e hanno a cuore l'identificazione delle loro partite (cuvée) e la valorizzazione dei « climat ».

Le viti sono coltivate secondo le pratiche proprie del «Mâconnais», in particolare la potatura «à queue du Mâconnais» (ad archetto), utilizzata principalmente nei vigneti.

La superficie in produzione nel 2019 era di circa cinquanta ettari, per un volume medio di 2 700 ettolitri, prodotto da circa venti tenute. Quasi la metà di questa produzione è venduta in bottiglie. La cooperazione rappresenta ancora il 70 % del volume prodotto.

- Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Il vino, di colore oro pallido con riflessi verdi, è spesso caratterizzato da un bouquet sottile e floreale che evoca i fiori bianchi e l'acacia. Con l'invecchiamento può assumere tonalità più intense, che al palato si traducono in una ricca gamma aromatica di agrumi e di altri frutti a polpa bianca, spesso evolvendo con l'età verso aromi più complessi di frutta secca e note mielate. La sua mineralità naturale è bilanciata da grassezza e opulenza.

I vini che beneficiano della menzione «premier cru» possono essere opulenti e setosi, rotondi o più vivaci con una nota minerale. In genere mantengono un buon equilibrio che ne garantisce la persistenza nel finale.

- Interazioni causali

Il clima oceanico, temperato dalle influenze meridionali, si esprime con una dolcezza peculiare nel sud della regione del Mâconnais. I vini «Pouilly-Vinzelles» vi affermano la propria particolare tipicità, caratterizzata dall'opulenza e dal sapore fruttato al palato, che testimonia la provenienza dalla Borgogna del sud. La forte calura estiva, che spesso dura fino all'autunno, va a pieno vantaggio della vigna, favorendone una maturazione rapida.

Su questo pendio esposto al sole nascente, a un'altitudine moderata, il vitigno Chardonnay B ha trovato un sito privilegiato. I suoli prevalentemente calcarei, ma che mantengono una certa freschezza, donano al vitigno eleganza e mineralità. Pur occupando una piccola superficie, le parcelle delimitate con precisione per la vendemmia presentano una certa varietà di condizioni del suolo e di esposizione. Il riconoscimento di tale diversità ha stimolato i produttori a indicare sulle etichette il nome del climat di provenienza delle uve, valorizzando così quelle sfumature che si esprimono appieno nei vini.

I produttori non hanno mai smesso di impegnarsi e le loro competenze si sono perpetuate nel rispetto del carattere originale dei vini, che sono il frutto della natura dei suoli, delle tradizioni vitivinicole e dell'attività delle cantine. La potatura «à queue du Mâconnais» (ad archetto), caratteristica di questa regione, consente una buona distribuzione dei nutrienti nei ceppi e allo stesso tempo la protezione dei ceppi stessi dalle gelate primaverili.

La personalizzazione delle partite (cuvée) è una questione che riguarda tutti i produttori che, orgogliosi delle loro migliori parcelle, sono desiderosi di isolare ciascuna produzione e di inserire nelle etichette i nomi dei climat per differenziarli.

La presenza di cantine risalenti al XVI secolo dimostra la vitalità di questi vigneti. Nel XIX secolo i vini di Vinzelles venivano spesso commercializzati con il nome «Pouilly», che è il nome di una frazione vicina rinomata per la produzione di vini bianchi. Tale uso attesta la qualità riconosciuta della produzione di Vinzelles. Dopo aver vissuto per un certo periodo all'ombra del vicino Fuissé, il «Pouilly-Vinzelles» ha ormai acquisito prestigio grazie agli sforzi dei giovani produttori insediatisi dalla fine degli anni '90, i quali sono stati in grado di sviluppare il commercio per l'esportazione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Denominazioni geografiche e diciture integrative

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

Il nome della denominazione di origine protetta può essere integrato dalla menzione «premier cru» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per tale menzione.

Il nome della denominazione di origine protetta può essere integrato dalla menzione «premier cru» e seguito dal nome di uno dei climat elencati di seguito per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per la menzione «premier cru».

Il nome della denominazione di origine protetta può essere seguito dal nome di uno dei climat elencati di seguito per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per la menzione «premier cru».

Elenco dei climat: Les Longeays, Les Quarts, Les Pétaux

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2023:

— dipartimento della Côte-d'Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey,, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, L'Etang-Vergy, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Saint-Philibert, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (per la parte di territorio corrispondente all'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot;

— dipartimento del Rodano (Rhône): Alix, Anse, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont d'Azergues, Blacé, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, L'Arbresle, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Le Breuil, Le Perréon, Légny, Les Ardillats, Létra, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val-d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (per la parte di territorio corrispondente agli ex comuni di Dareizé, Les Olmes, Saint-Loup);

— dipartimento della Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay-Saint-Ythaire, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-la-Loyère (per la parte di territorio corrispondente all'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, La Vineuse-sur-Frégande (per la parte di territorio corrispondente agli ex comuni di Donzy-le-National, La Vineuse, Massy), Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, Viré;

— Dipartimento della Yonne: Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux-Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, La Chapelle-Vaupelteigne, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montholon (per la parte di territorio corrispondente agli ex comuni di Champvallon, Villiers-sur-Tholon, Volgré), Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

Il nome di un climat che può essere associato alla menzione «premier cru» è inserito subito dopo il nome della denominazione di origine protetta e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine protetta può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Bourgogne» o «Grand Vin de Bourgogne».

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine protetta può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti del nome di una località accatastata;

— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta;

— che il nome della località accatastata non sia identico a quello di uno dei climat che possono beneficiare della menzione «premier cru», per evitare qualsiasi problema di omonimia.

Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.

Qualora l'indicazione del vitigno sia precisata sull'etichetta, tale indicazione non compare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie ed è stampata in caratteri le cui dimensioni non superano i due millimetri.

LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5a8ac97a-e1f0-44bd-87fd-3e0602b468d2.