Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2199 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito della modifica dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e l’Ucraina.
(Regolamento (UE) 27/10/2025, n. 2025/2199, pubblicato in G.U.U.E. 28 ottobre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede a tal fine norme specifiche.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
(3) L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (di seguito denominato «accordo di associazione»), stabilisce, nell’ambito della zona di libero scambio globale e approfondito (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA), determinati contingenti tariffari per i prodotti ucraini importati nell’Unione. Il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integravano le concessioni commerciali per i prodotti ucraini. Tale regolamento ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti dall’allegato I-A dell’accordo di associazione fino al 5 giugno 2025. Dopo tale data gli scambi commerciali tra l’Unione e l’Ucraina sono stati nuovamente assoggettati alle norme stabilite nel quadro dell’accordo di associazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 della Commissione ha modificato di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025.
(4) La decisione n. 3/2025 del Comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio», del 14 ottobre 2025, relativa alla riduzione e alla soppressione dei dazi doganali a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, dell’accordo di associazione (di seguito denominata «decisione») modifica l’accordo di associazione modificando diversi contingenti tariffari che rientrano nell’ambito di applicazione della DCFTA. In particolare tale decisione aumenta i quantitativi di prodotti da importare dall’Ucraina nell’ambito di determinati contingenti tariffari. La decisione modifica inoltre i prodotti contemplati per alcuni contingenti tariffari. Essa liberalizza inoltre le importazioni di diversi prodotti dall’Ucraina, con la conseguente soppressione di alcuni contingenti tariffari. Crea infine un nuovo contingente tariffario per la farina.
(5) La presente decisione si applica a decorrere dal 29 ottobre 2025.
(6) Le modifiche introdotte dalla decisione riguardano i contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 che erano contemplati anche dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132. Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 non stabilisce tuttavia un contingente tariffario per la farina. Occorre pertanto stabilire un nuovo contingente tariffario 09.6733 per la farina. Tali modifiche dovrebbero pertanto riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
(7) La decisione introduce inoltre modifiche ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.6734, 09.6735, 09.6736, 09.6738, 09.6739, 09.6747, 09.6755, 09.6756, 09.6757 e 09.6758, che, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132, sono gestiti temporaneamente in ordine cronologico, in base alla data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, fino al 31 dicembre 2025. A decorrere dal 1° gennaio 2026 tali contingenti tariffari torneranno alla gestione mediante titoli, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, con i numeri d’ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274. È pertanto opportuno riflettere le modifiche di tali contingenti tariffari introdotte dalla decisione negli allegati I, II, IX, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1988 e (UE) 2020/761.
(9) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione al fine di attuare tempestivamente le modifiche introdotte dalla decisione.
(10) Al fine di garantire la conformità all’accordo di associazione modificato dalla decisione, è opportuno che gli articoli 1 e 3 del presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data di tale decisione.
(11) Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2026.
(12) Poiché alcune modifiche apportate dal presente regolamento si applicano ai periodi contingentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 in corso alla data di applicazione del presente regolamento, è opportuno stabilire una disposizione transitoria relativa ai quantitativi assegnati tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione del presente regolamento.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Gli allegati I, II, IX, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
Il quantitativo disponibile per il resto del periodo contingentale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 in corso alla data di applicazione del presente regolamento è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo, fissato nell’allegato I del presente regolamento, e i quantitativi già assegnati tra il 6 giugno 2025 e la data di applicazione del presente regolamento.
Se alla data di applicazione del presente regolamento il pertinente periodo contingentale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo di cui all’allegato I del presente regolamento e il quantitativo precedente è assegnata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2025.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN