Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 21-10-2025
Numero provvedimento: 2145
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-10-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2145 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione.

(Regolamento (UE) 21/10/2025, n. 2025/2145, pubblicato in G.U.U.E. 22 ottobre 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, l'articolo 5 bis, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione stabilisce nell'allegato I le soglie di dimensione economica per Stato membro, nell'allegato II il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (di seguito denominata "RISA"), nell'allegato VIII il modello per la presentazione dei dati sulla sostenibilità e nell'allegato X l'importo dovuto agli Stati membri per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027.

(2) La Bulgaria ha chiesto di modificare la soglia di dimensione economica e il numero di aziende contabili a causa di cambiamenti strutturali nel proprio settore agricolo, che hanno portato a una diminuzione complessiva del numero di aziende, in particolare di quelle più piccole. Applicando la soglia di dimensione economica riveduta, adeguando il numero di aziende contabili e adattando di conseguenza i contributi finanziari a partire dall'esercizio di riferimento 2026, la Bulgaria disporrebbe del tempo sufficiente per attuare le modifiche necessarie.

(3) In alcuni casi gli interessi maturati sugli attivi liquidi necessari per la gestione di un'azienda agricola possono costituire una parte sostanziale del reddito dell'azienda. Attualmente tali interessi sono riportati nella tabella L dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746, alla voce "Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda". Al fine di agevolare l'individuazione di tale importo, affinare il calcolo del reddito agricolo utilizzando i dati RISA e migliorare la comparabilità con i conti economici dell'agricoltura, è necessario inserire tali interessi separatamente nella tabella I dell'allegato VIII di tale regolamento di esecuzione, alla voce "Altri prodotti e proventi".

(4) La tabella J dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare il tipo di stabulazione degli animali nelle aziende agricole contabili. Per garantire che i dati siano coerenti e precisi, i codici per i tipi di stabulazione dovrebbero essere armonizzati così da poter assegnare gli stessi codici agli stessi tipi di stabulazione, facilitando in tal modo un'analisi dei dati comparabile e affidabile.

(5) La tabella ST dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare le informazioni sulle analisi del suolo svolte dalle aziende agricole contabili. A fini di chiarezza nella comunicazione della tessitura del suolo, è opportuno modificare di conseguenza la tabella ST.

(6) La tabella I1 dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare le informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende contabili, con opzioni per la comunicazione al livello dell'azienda agricola o della coltura. Al fine di precisare gli obblighi di comunicazione per ciascuno di questi livelli, è opportuno modificare di conseguenza la tabella I1.

(7) La tabella J1 dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 stabilisce la struttura per comunicare le informazioni sull'uso di antimicrobici da parte delle aziende contabili. Al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni e di chiarire gli obblighi di comunicazione, è opportuno modificare di conseguenza la tabella J1.

(8) L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 consente alla Commissione di esentare gli Stati membri dalla trasmissione di dati relativi a variabili specifiche di cui all'allegato VIII dello stesso regolamento di esecuzione per gli esercizi di riferimento 2026 e 2027, a condizione che lo Stato membro presenti una richiesta motivata. In seguito alla presentazione di ulteriori richieste motivate dalla Germania e dalla Francia prima del 31 maggio 2025, è necessario modificare di conseguenza gli allegati IX e X di tale regolamento di esecuzione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati I, II, VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO