OCM vino - Contributi e finanziamenti - Ristrutturazione e riconversione di vigneti (RRV) - Revoca totale del contributo per inadempimento del beneficiario - Difetto di giurisdizione - Ricorso avverso il provvedimento della Regione Puglia di revoca totale di un contributo OCM per la ristrutturazione e riconversione di vigneti - Ingiunzione di restituzione della somma anticipata motivata dalla mancata ultimazione degli interventi e dalla mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine finale - Ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario (AGO) - Controversia sulla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e sull'inadempimento degli obblighi del beneficiario.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima azienda agricola individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il Suo Studio, in Lecce alla Piazza Mazzini, n. 56;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, presso l’Ufficio del Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, Viale Aldo Moro n. 1;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- del provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 26 marzo 2025, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto “OCM RRV campagna 2021/2022 - Domanda di Sostegno per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti - Reg. (UE) n. 1308/2013, e s.m.i D.M. n. 1411 del 03/03/2017 e s.m.i, D.D.S. n. 157 del 22/06/2021 - Domanda di sostegno n. -OMISSIS-. Riscontro controdeduzioni e conclusione procedimento di revoca totale del contributo percepito in anticipo”, con il quale la Regione Puglia ha confermato gli esiti trasmessi con nota n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2025 di “Avvio del procedimento di revoca totale del contributo percepito in anticipo” e ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo con esito negativo di revoca totale del contributo, con la Ditta beneficiaria tenuta alla restituzione totale del contributo percepito in anticipo per OCM RRV, campagna 2021/2022, relativo alla domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. (U.E.) n. 1308/2013 e s.m.i. D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017 e s.m.i., D.D.S. n. 157 del 22 giugno 2021 - Domanda di Sostegno n. -OMISSIS-, maggiorato del 10%, pari ad euro 154.069,34 (140.063,04 + 14.006,30), in ragione della mancata ultimazione dei previsti interventi di ristrutturazione/riconversione e impianto del vigneto e per mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine finale (già prorogato) stabilito dal bando OCM (Organizzazione Mercato Comune del vino) del 10 dicembre 2024;
- di ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 10 settembre 2025:
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale ed ambientale prot. n. -OMISSIS- del 16 luglio 2025, di comunicazione dell’esito negativo del ricorso gerarchico proposto il 15 aprile 2025 avverso il predetto provvedimento dirigenziale del 26 marzo 2025, del parere sfavorevole all’accoglimento prot. n. -OMISSIS- espresso in proposito il 10 luglio 2025 dall’apposita Commissione permanente regionale, e del conseguente provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025, con il quale la Regione Puglia ha invitato la Ditta ricorrente a restituire entro 30 giorni ad AG.E.A. (organo pagatore) la somma di € 154.069,34, nonché, infine, di ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di revoca totale del contributo percepito n. -OMISSIS-/2025, emesso dal Servizio territoriale di Brindisi, ed ogni ulteriore atto assunto nella procedura.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. G. Greco De Pascalis per la parte ricorrente, Avv. B. Volini per la Regione Puglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23 maggio 2025 e depositato in data 18 giugno 2025, il ricorrente - titolare dell’omonima azienda agricola individuale dedita alla coltivazione delle vigne ed alla produzione del vino, che nell’anno 2021 ha presentato un progetto di sviluppo agricolo e di riconversione e rinnovamento di vecchi impianti viticoli, aderendo ad un Bando regionale OCM, campagna 2021/2022, relativo alla domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 marzo 2025, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad oggetto “OCM RRV campagna 2021/2022 - Domanda di Sostegno per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti - Reg. (UE) n. 1308/2013, e s.m.i D.M. n. 1411 del 03/03/2017 e s.m.i, D.D.S. n. 157 del 22/06/2021 - Domanda di sostegno n. -OMISSIS-. Riscontro controdeduzioni e conclusione procedimento di revoca totale del contributo percepito in anticipo”, con il quale la Regione Puglia ha confermato gli esiti trasmessi con nota n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2025 di “Avvio del procedimento di revoca totale del contributo percepito in anticipo” e ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo con esito negativo di revoca totale del contributo, con la Ditta beneficiaria tenuta alla restituzione totale del contributo percepito in anticipo per OCM RRV, campagna 2021/2022, relativo alla domanda di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. (U.E.) n. 1308/2013 e s.m.i. D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017 e s.m.i., D.D.S. n. 157 del 22 giugno 2021 - Domanda di Sostegno n. -OMISSIS-, maggiorato del 10%, pari ad euro 154.069,34 (140.063,04 + 14.006,30), in ragione della mancata ultimazione dei previsti interventi di ristrutturazione/riconversione e impianto del vigneto e per mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine finale (già prorogato) stabilito dal Bando OCM (Organizzazione Mercato Comune del vino) del 10 dicembre 2024, nonchè
ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o conseguenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione di legge e delle norme regolamentari: Violazione art. 22 del bando indittivo (determinazione n. 157/2021) e dell’art. 17 delle istruzioni operative AG.E.A. n.55/2021. Violazione art. 2 comma 2 lettera c), del Regolamento U.E. 1306/2013. Violazione deliberazione della Giunta Regione Puglia 11 novembre 2024 n. 1494. Violazione D.M. Ministero dell’Agricoltura del 24 ottobre 2024, in combinato disposto con D.M. Ministero dell’Agricoltura 19 dicembre 2022 n. 649010. Eccesso di potere: illogicità manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità; sviamento; contraddittorietà manifesta; contraddittorietà manifesta; difetto di istruttoria e di motivazione.
Il 24 giugno 2025 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando brevi note di costituzione per impugnare il ricorso perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 settembre 2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed Ambientale prot. n. -OMISSIS- del 16 luglio 2025, di comunicazione dell’esito negativo del ricorso gerarchico proposto il 15 aprile 2025 avverso il predetto provvedimento dirigenziale del 26 marzo 2025, del parere sfavorevole all’accoglimento prot. n. -OMISSIS- espresso in proposito il 10 luglio 2025 dall’apposita Commissione permanente regionale, e del conseguente provvedimento dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025, con il quale la Regione Puglia ha invitato la Ditta ricorrente a restituire entro 30 giorni ad AG.E.A. (organo pagatore) la somma di € 154.069,34, nonché, infine, di ogni ulteriore atto a questo presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di revoca totale del contributo percepito n. -OMISSIS-/2025, emesso dal Servizio territoriale di Brindisi, ed ogni ulteriore atto assunto nella procedura.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione di legge e delle norme regolamentari: Violazione art. 22 del Bando indittivo (determinazione n. 157/2021) e dell’art. 17 delle Istruzioni Operative AG.E.A. n.55/2021. Violazione art. 2 comma 2 lettera c), del Regolamento U.E. 1306/2013. Violazione deliberazione della Giunta Regione Puglia 11 novembre 2024 n. 1494. Violazione D.M. Ministero dell’Agricoltura del 24 ottobre 2024, in combinato disposto con D.M. Ministero dell’Agricoltura 19 dicembre 2022 n. 649010. Eccesso di potere: illogicità manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità; sviamento; contraddittorietà manifesta; contraddittorietà manifesta; difetto di istruttoria e di motivazione.
Il 4 ottobre 2025, la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva, chiedendo la declaratoria di irricevibilità, di improcedibilità ed il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti, nonché la reiezione dell’istanza cautelare avanzata dal ricorrente.
Nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, il Presidente di questa Sezione, dopo aver indicato alle parti, ai sensi degli artt. 73, comma 3, e 60 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. e aver sentito, sul punto, i difensori delle parti, ha disposto che la causa venga introitata per la eventuale decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
2. Il ricorso - come integrato con motivi aggiunti proposti il 10 settembre 2025 – è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, rientrando la presente controversia nella giurisdizione dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, in quanto alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato in subiecta materia, il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sula natura della situazione soggettiva azionata.
Ne consegue che, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo.
Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure, quando, a seguito della concessione del beneficio,, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio si tratta, con ogni evidenza, di una revoca totale di un finanziamento pubblico disposta dalla Regione Puglia, con gli atti impugnati, a seguito della contestata inadempienza del beneficiario ricorrente in ragione della mancata ultimazione dei previsti interventi di ristrutturazione/riconversione e impianto del vigneto e presentazione, all'esito, da parte dello stesso, della domanda di saldo entro il termine finale (già prorogato) stabilito dal Bando OCM del 2021, del 10 dicembre 2024, sicché si verte in tema di diritti soggettivi e la giurisdizione spetta al G.O..
Per le ragioni sopra brevemente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., in favore dell’A.G.O.
3. In applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a. la parte ricorrente potrà riassumere il presente giudizio innanzi al Giudice Ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Sussistono nella specie i presupposti di legge, anche in ragione del fatto che la Regione Puglia non ha eccepito il difetto di giurisdizione nei propri scritti difensivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore dell’A.G.O., innanzi alla quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore