Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 della Commissione, del 24 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ametoctradin, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, clodinafop, composti di rame, cyflumetofen, daminozide, flupyradifurone, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, mandestrobin, mandipropamide, metam, pyraclostrobin, rescalure, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237.
(Regolamento (UE) 24/07/2025, n. 2025/1489, pubblicato in G.U.U.E. 25 luglio 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva ametoctradin fino al 31 luglio 2023.
(2) La direttiva 2008/113/CE della Commissione ha incluso Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 30 aprile 2019.
(3) La direttiva 2011/6/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva buprofezin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 gennaio 2021.
(4) La direttiva 2006/39/CE della Commissione ha iscritto il clodinafop come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 gennaio 2017.
(5) La direttiva 2009/37/CE della Commissione ha incluso la sostanza attiva composti di rame nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 novembre 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione ha rinnovato l’approvazione di tale sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione fino al 31 dicembre 2025.
(6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva cyflumetofen fino al 31 maggio 2023.
(7) La direttiva 2005/53/CE della Commissione ha incluso il daminozide come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 28 febbraio 2016.
(8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2084 della Commissione ha approvato la sostanza attiva flupyradifurone fino al 9 dicembre 2025.
(9) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus fino al 31 maggio 2023.
(10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2085 della Commissione ha approvato la sostanza attiva mandestrobin fino al 9 dicembre 2025.
(11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva mandipropamide fino al 31 luglio 2023.
(12) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione ha approvato la sostanza attiva metam fino al 30 giugno 2022.
(13) La direttiva 2004/30/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva pyraclostrobin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2014.
(14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2198 della Commissione ha approvato la sostanza attiva rescalure fino al 18 dicembre 2025.
(15) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus fino al 31 maggio 2023.
(16) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2014 della Commissione ha approvato la sostanza attiva Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 fino al 31 dicembre 2024.
(17) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione ha approvato la sostanza attiva Trichoderma asperellum (ceppo T34) fino al 31 maggio 2023.
(18) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo I-1237 fino al 31 maggio 2023.
(19) Le sostanze attive Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, clodinafop, daminozide e pyraclostrobin sono state incluse nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Le sostanze attive ametoctradin, cyflumetofen, flupyradifurone, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, mandestrobin, mandipropamide, metam, rescalure, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 sono state incluse nell’allegato, parte B, di tale regolamento, e la sostanza attiva composti di rame è stata inclusa nell’allegato, parte E, del medesimo regolamento.
(20) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 fino al 31 dicembre 2025.
(21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA fino al 30 settembre 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva clodinafop fino al 15 dicembre 2025.
(22) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 fino al 31 ottobre 2025, il periodo di approvazione della sostanza attiva metam fino al 30 novembre 2025 e i periodi di approvazione delle sostanze attive ametoctradin e mandipropamide fino al 31 dicembre 2025.
(23) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva daminozide fino al 15 settembre 2025.
(24) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva pyraclostrobin fino al 15 settembre 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva buprofezin fino al 15 dicembre 2025.
(25) Le rispettive domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive ametoctradin, buprofezin, cyflumetofen, daminozide, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, mandipropamide, metam, pyraclostrobin, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione.
(26) Il 20 settembre 2020, il 2 dicembre 2016, il 23 luglio 2020, il 10 luglio 2020, il 15 aprile 2013, il 22 luglio 2020, il 13 ottobre 2020, il 18 luglio 2019, il 7 marzo 2014, il 22 luglio 2020, il 24 settembre 2020 e l’11 settembre 2020 gli Stati membri relatori per le sostanze attive ametoctradin, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, cyflumetofen, daminozide, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, mandipropamide, metam, pyraclostrobin, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 hanno informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di aver valutato l’ammissibilità delle domande a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la completezza e la tempestività di ogni domanda di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive, e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall’Autorità a norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
(27) Le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per ametoctradin e mandipropamide non sono ancora state ultimate dai rispettivi Stati membri relatori e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.
(28) Il 9 novembre 2023, il 18 luglio 2024, il 9 settembre 2021, il 20 giugno 2017, il 26 giugno 2023, il 31 ottobre 2018, il 9 marzo 2020, il 10 agosto 2021, il 19 febbraio 2018, il 9 marzo 2022, il 31 gennaio 2024 e il 2 settembre 2024 gli Stati membri relatori per le sostanze attive Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, buprofezin, clodinafop, cyflumetofen, daminozide, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, metam, pyraclostrobin, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 hanno presentato all’Autorità il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo. L’Autorità, a norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha concluso che i rapporti di tutte le suddette sostanze attive contenevano tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato, li ha trasmessi al richiedente e agli altri Stati membri e li ha messi a disposizione del pubblico affinché potesse presentare osservazioni scritte.
(29) Le valutazioni relative a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus e a Trichoderma atroviride ceppo I-1237 non sono ancora state completate dall’Autorità e occorre un periodo di tempo supplementare per consentire ad essa di ultimare le proprie conclusioni e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio.
(30) Per le sostanze attive Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, metam e Trichoderma asperellum (ceppo T34), l’Autorità, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione, e i richiedenti hanno presentato tali informazioni entro il termine stabilito. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all’Autorità di completare le valutazioni e di ultimare le proprie conclusioni e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio.
(31) Per la sostanza attiva clodinafop l’Autorità, in consultazione con gli Stati membri, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605. I richiedenti hanno presentato le informazioni supplementari entro il termine stabilito. Lo Stato membro relatore ha ricevuto il progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo e la relativa consultazione pubblica si è conclusa il 3 novembre 2024. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all’Autorità di completare la valutazione e di ultimare la propria conclusione e alla Commissione di adottare la conseguente decisione di gestione del rischio.
(32) Per le sostanze attive buprofezin, daminozide e pyraclostrobin l’Autorità ha adottato le proprie conclusioni rispettivamente il 1o aprile 2025, il 18 dicembre 2024 e il 28 gennaio 2025 e le ha comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione ha avviato discussioni riguardo al rinnovo delle approvazioni di tali sostanze attive in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e ha presentato una relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento. Occorre un periodo di tempo supplementare affinché il comitato fornisca il suo parere e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione del rischio.
(33) Le rispettive domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive composti di rame, flupyradifurone, mandestrobin, rescalure e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione.
(34) Il 22 aprile 2024, il 9 marzo 2023, il 7 marzo 2023 e il 15 dicembre 2022 gli Stati membri relatori per le sostanze attive flupyradifurone, mandestrobin, rescalure e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 hanno informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l’Autorità di aver valutato l’ammissibilità a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, e in particolare la completezza e la tempestività, di ogni domanda di rinnovo dell’approvazione di ciascuna di tali sostanze attive e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall’Autorità a norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. I fascicoli per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva composti di rame sono stati presentati nel dicembre 2022 e lo Stato membro relatore sta ancora valutando l’ammissibilità della domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva a norma dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
(35) Le valutazioni del rischio a norma dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 per le sostanze attive composti di rame, flupyradifurone, mandestrobin e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 non sono ancora state ultimate dai rispettivi Stati membri relatori e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.
(36) Il 9 giugno 2025 lo Stato membro relatore per la sostanza attiva rescalure ha presentato all’Autorità il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo. L’Autorità, a norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, sta ancora verificando se il rapporto contiene tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato.
(37) È quindi probabile che per nessuna delle sostanze attive possa essere presa una decisione in merito al rinnovo dell’approvazione prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2025. Inoltre i motivi dei ritardi in tali procedure di rinnovo sfuggono al controllo dei rispettivi richiedenti. I periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere le rispettive procedure di rinnovo delle approvazioni.
(38) Per le sostanze attive ametoctradin, composti di rame, flupyradifurone, mandestrobin, mandipropamide e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 la valutazione del rischio non è ancora stata ultimata dagli Stati membri relatori. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 29 mesi per ametoctradin e a 42 mesi per composti di rame, flupyradifurone, mandestrobin, mandipropamide e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108.
(39) Per le sostanze attive Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, metam, rescalure, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 l’Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per raggiungere una conclusione sul rischio. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 19 mesi e mezzo per clodinafop, a 23 mesi e mezzo per Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, cyflumetofen, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, metam, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I-1237 e a 29 mesi per rescalure.
(40) Per le sostanze attive buprofezin, daminozide e pyraclostrobin, poiché il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha ancora formulato un parere, e alla luce delle restanti fasi da completare in tali procedure di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi.
(41) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(42) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento, se posteriore. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento, la Commissione fisserà la data di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.
(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
1. L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) alla riga 81 (Pyraclostrobin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 settembre 2026»;
(2) alla riga 104 (Daminozide), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 settembre 2026»;
(3) alla riga 123 (Clodinafop), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2027»;
(4) alla riga 197 (Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 settembre 2027»;
(5) alla riga 320 (Buprofezin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2026».
2. L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) alla riga 22 (Metam), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 novembre 2027»;
(2) alla riga 29 (Trichoderma asperellum (ceppo T34)], sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2027»;
(3) alla riga 31 (Cyflumetofen), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2027»;
(4) alla riga 32 (Trichoderma atroviride ceppo I-1237), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2027»;
(5) alla riga 33 (Ametoctradin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2028»;
(6) alla riga 34 (Mandipropamide), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2029»;
(7) alla riga 38 (Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2027»;
(8) alla riga 42 (Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 ottobre 2027»;
(9) alla riga 79 (Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2029»;
(10) alla riga 91 (Flupyradifurone), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «9 giugno 2029»;
(11) alla riga 92 (Rescalure), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «18 maggio 2028»;
(12) alla riga 93 (Mandestrobin), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «9 giugno 2029».
3. Nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 10 (Composti di rame), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2029».