Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 14-10-2025
Numero provvedimento: 2060
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-10-2025

Regolamento (UE) 2025/2060 della Commissione, del 14 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) nelle mousse vegetali non trattate termicamente.

(Regolamento (UE) 14/10/2025, n. 2025/2060, pubblicato in G.U.U.E. 15 ottobre 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e stabilisce le condizioni del loro uso.

(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3) Nel giugno 2024 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione dell’uso del sorbato di potassio (E 202) come conservante nelle mousse vegetali non trattate termicamente fino a un livello massimo di 500 mg/kg. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4) A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l’acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202) sono disciplinati come gruppo (Acido sorbico – sorbato di potassio (E 200-202)] e sono autorizzati per un uso combinato in un’ampia gamma di alimenti. Nella categoria di alimenti 16 «Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4», l’acido sorbico – sorbato di potassio (E 200-202) sono autorizzati per l’uso nei dessert a base di latte e derivati non trattati termicamente a un livello massimo di 300 mg/kg, nei frugtgrød, rote Grütze e pasha e nei dessert di gelatina a base di acqua aromatizzati alla frutta a 1 000 mg/kg e nell’ostkaka a 2 000 mg/kg.

(5) Le mousse vegetali non trattate termicamente sono dessert con diversi aromi (ad esempio frutta o cioccolato) e con un pH compreso tra 3,5 e 5,5, che non possono essere pastorizzati o sterilizzati in quanto ciò ne distruggerebbe le caratteristiche organolettiche quali l’aerazione, la morbidezza e la struttura. L’uso di un conservante è pertanto necessario per garantire la sicurezza microbiologica del prodotto fino al termine della sua durata di conservazione. Il sorbato di potassio (E 202) è stato individuato quale conservante adeguato per l’uso nelle mousse vegetali non trattate termicamente fino a 500 mg/kg grazie alla sua efficacia a pH acido inferiore a 7,4, senza effetti negativi sul gusto.

(6) Il 1° marzo 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha pubblicato un parere scientifico sul follow-up alla nuova valutazione dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) come additivi alimentari. Sulla base dei nuovi dati relativi alla tossicità per la riproduzione, l’Autorità ha modificato la dose giornaliera ammissibile (DGA) temporanea ottenendo una nuova DGA di gruppo per l’acido sorbico (E 200) e il suo sale di potassio (E 202), corrispondente a 11 mg di acido sorbico/kg di peso corporeo al giorno. Le stime dell’esposizione erano ben al di sotto della nuova DGA di gruppo per tutti i gruppi di popolazione, a livello sia medio che elevato.

(7) A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità, salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. Poiché il regolamento (CE) n. 1333/2008 autorizza l’uso dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) in un’ampia gamma di alimenti, tra cui diversi dessert della categoria alimentare 16 «Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4», l’uso proposto nelle mousse vegetali non trattate termicamente non dovrebbe avere un impatto significativo sull’esposizione complessiva, che rimarrà pertanto al di sotto della DGA. Ciò è confermato anche dalla stima fornita dal richiedente, che ha utilizzato il modello di assunzione degli additivi alimentari elaborato dall’Autorità. L’uso dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) nelle mousse vegetali non trattate termicamente non può quindi avere un effetto sulla salute umana e pertanto non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(8) È pertanto opportuno autorizzare l’uso dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) come conservanti nelle mousse vegetali non trattate termicamente a un livello massimo di 500 mg/kg.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alla categoria di alimenti 16 «Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4», tra le voci relative agli additivi alimentari E 160d Licopene ed E 200-202 Acido sorbico – sorbato di potassio è aggiunta la seguente voce:

«E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

500

(1) (2)

Solo mousse vegetali non trattate termicamente».