Modifica del decreto 15 novembre 2024 di adozione della Linea guida concernente le “Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio” e del “documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio”.
(Decreto 03/10/2025, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL’ECOSISTEMA (ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL’IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
UFFICIO 7
Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
VISTO il regolamento (UE) n.547/2011 della Commissione dell'8 giugno 2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, in particolare l’allegato III concernente tra l’altro “Frasi tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell'ambiente”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 69 recante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;
VISTO il decreto del ministro della salute 21 novembre 2024 concernente "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute ", ed in particolare l'art. 17 recante "Direzione Generale dell'igiene e della sicurezza alimentare";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto del Ministro della salute 28 novembre 2022 recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva per i fitosanitari;
VISTO il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, recante “Adozione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del succitato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
VISTO il decreto dirigenziale 15 novembre 2024 di adozione della Linea Guida concernente le “MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LA TUTELA DEGLI ARTROPODI NON BERSAGLIO” e del “DOCUMENTO DESTINATO AGLI AGRICOLTORI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER GLI ARTROPODI NON BERSAGLIO” che costituiscono rispettivamente gli allegati 1 e 2 dello stesso decreto;
RITENUTO di dover sottoporre a revisione i suddetti allegati 1 e 2 nella parte di adozione della dicitura "tecnologie antideriva al 90%" in luogo di "atomizzatore a tunnel" ritendo più adeguato l'uso di tale dicitura generica, nonché in riferimento ad attrezzature, tecnologie e strumenti che possono essere adottati dall’utilizzatore professionale per l'abbattimento della deriva in misura del 90%, avendo inoltre rilevato l’esigenza di un adeguamento redazionale di alcune parti del testo anche ai fini della coerenza interna e di una migliore comprensibilità dei documenti;
CONSULTATA la Sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale con procedura telematica in data 7 agosto 2025;
RILEVATO che nel citato decreto è stata erroneamente trascritta la numerazione dell’articolo 6;
RITENUTO di dover modificare il decreto in questione inserendo la corretta numerazione progressiva;
DECRETA
Articolo 1
1. Il decreto del 15 novembre 2024 relativo all’adozione della Linea Guida concernente le “Misure di mitigazione del rischio per la tutela degli artropodi non bersaglio” e del “Documento destinato agli agricoltori per la corretta applicazione delle misure di mitigazione del rischio per gli artropodi non bersaglio” è modificato nella parte in cui riporta la numerazione dell’articolo 6, anziché “6”, leggasi “5”.
2. Gli allegati 1 e 2 al decreto dirigenziale 15 novembre 2024 concernenti rispettivamente la Linea Guida “MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER LA TUTELA DEGLI ARTROPODI NON BERSAGLIO” e il “DOCUMENTO DESTINATO AGLI AGRICOLTORI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER GLI ARTROPODI NON BERSAGLIO”, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
Articolo 2
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano alle nuove istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari, di rinnovo o di modifica tecnica dell’autorizzazione, presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese titolari possono richiedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, per i prodotti fitosanitari che, alla suddetta data, risultino in corso di valutazione. Per la suddetta finalità le imprese interessate presentano la documentazione tecnica pertinente alla Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare e all’istituto valutatore già designato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai prodotti fitosanitari sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell’art.53 del regolamento (CE) n.1107/2009, ove sia prevista una valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio in conformità alla “Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009” adottata con nota dirigenziale Prot. N. 0014341-07/04/2022 e pubblicata sul portale del Ministero della Salute, l’articolo 1, comma 2, si applica a far data dal 1° gennaio 2026.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul portale del Ministero della Salute.
Roma lì, 3 ottobre 2025
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Ugo DELLA MARTA
ALLEGATO