Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 09-10-2025
Numero provvedimento: 2027
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 10-10-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2027 della Commissione, del 9 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva penthiopyrad.

(Regolamento (UE) 09/10/2025, n. 2025/2027, pubblicato in G.U.U.E. 10 ottobre 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono elencate nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva penthiopyrad fino al 30 aprile 2024. Il penthiopyrad è elencato nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

(3) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva penthiopyrad è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione. Il 19 gennaio 2023 lo Stato membro relatore ha informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità, in particolare la completezza e la tempestività, della domanda a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 e di aver concluso che era ammissibile.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva penthiopyrad fino al 31 ottobre 2027, in attesa del completamento delle restanti fasi della procedura di rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva.

(5) Il 13 marzo 2025 il richiedente ha confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva penthiopyrad.

(6) Pertanto la proroga del periodo di approvazione del penthiopyrad non è più giustificata. Di conseguenza è opportuno stabilire una nuova data di scadenza che sia quanto più ravvicinata possibile ma tale da concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti penthiopyrad.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 57 (Penthiopyrad), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data « 31 ottobre 2025 ».