Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 03-10-2025
Numero provvedimento: 7721
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Aiuti Comunitari - Distillazione dei vini da tavola a norma del regolamento CEE n. 2363/92 - Recupero di somme indebitamente percepite - Istruttoria dell'organismo pagatore - Rapporto della Guardia di Finanza - Necessità di autonoma istruttoria amministrativa - Limite del mero rinvio al rapporto di polizia giudiziaria risalente e al procedimento penale archiviato - Sussistenza del difetto di motivazione e di istruttoria - Obbligo di recupero degli aiuti comunitari indebitamente percepiti gravante sull'organismo pagatore (AGEA) ai sensi della normativa nazionale (art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001) e dell'Unione - Amministrazione tenuta ad accertare il carattere indebito della percezione in via autonoma all'esito di una propria e adeguata attività istruttoria.

 

SENTENZA
 


sul ricorso numero di registro generale 4832 del 2024, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.


contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovan Candido Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Maria Laura Cherubini dell’Avvocatura generale dello Stato e Giovan Candido Di Gioia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO
 

1. AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, (già Aima) e il Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste propongono appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. -OMISSIS-/2023, che ha accolto 2 ricorsi riuniti proposti dalla -OMISSIS- -OMISSIS- con i quali era stato chiesto l’annullamento: (i) quanto al ricorso n. 7978 del 1996, del provvedimento n. 254/96 «distillazione dei vini da tavola a norma del regolamento CEE n. 2363/92. Recupero somme indebitamente percepite»; (ii) quanto al ricorso n. 1194 del 2023, del provvedimento dell'AGEA del 28 novembre 2022, di richiesta del pagamento dell'importo di € 512.592,75, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

2. La sentenza impugnata impugnato così ha sintetizzato le premesse in fatto:

- la -OMISSIS- -OMISSIS- opera nel settore della distillazione di prodotti vinicoli, nell’ambito del quale il Regolamento CE 822/1987 ha previsto un sistema di sostegno per l’eliminazione dei quantitativi di vino eccedenti che devono essere ritirati dal mercato comunitario mediante distillazione;

- nel dettaglio, risulta disciplinata la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e feccia di vino) per i quali l’art. 35 del Regolamento citato prevede il divieto di soppressione delle uve non pigiate e di pressatura delle fecce e delle vinacce, sottoprodotti che devono essere consegnati alla distillazione nella loro totalità, dietro il corrispettivo di un prezzo originariamente stabilito a carattere annuale dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

- in base a tale previsione, il distillatore ha quindi l’obbligo di pagare al produttore entro tre mesi dal completamento della consegna del prodotto in distilleria il prezzo minimo dei sottoprodotti consegnati, beneficiando così dell’aiuto;

- con ricorso depositato in data 11 giugno 1996 la -OMISSIS- proponeva il ricorso R.G. n. 7978/1996 per ottenere l’annullamento del provvedimento AIMA n. 254/2755 del 5 aprile 1996, con il quale veniva disposto nei confronti della stessa il recupero dell’aiuto comunitario di L. 689.893.159, inerente il contratto di distillazione preventiva di hl 15.888,42 intercorso nella campagna 1992/1993 con la -OMISSIS- s.r.l.;

- con l’ordinanza n. 1812 del 3 luglio 1996 il Tar per il Lazio accoglieva la domanda cautelare della -OMISSIS- «considerato che le indagini della Polizia Tributaria riguardano altre ditte e che alla ricorrente non è stato comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/90»;

- in data 9 marzo 2011 veniva depositava tempestivamente una nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta sia dal suo legale rappresentante che dal difensore a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2luglio 2010 (codice del processo amministrativo), allegato 3, art. 1 – Norme Transitorie, al fine di evitare la declaratoria di perenzione, trattandosi di ricorso pendente da oltre cinque anni e per cui non era stata ancora fissata l'udienza di discussione;

- con decreto del 7 novembre 2012 n. 20983 il Tar per il Lazio dichiarava perento il ricorso n. 7978/1996 ai sensi dell’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 (Norme Transitorie) del codice del processo amministrativo, in quanto pendente da più di cinque anni all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo;

- la -OMISSIS- -OMISSIS- con istanza sottoscritta dalla parte e dal difensore -notificata all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, subentrata all’AIMA) ed al Ministero in data 13 marzo 2013, nonché depositata in data 22 marzo 2013 - dichiarava «di aver ancora interesse alla decisione del ricorso n. 7978/1996 e … che, previa revoca del decreto di perenzione del TAR Lazio – Sez. II ter n. 20983/2012, il ricorso n. 7978/1996 ai sensi dell’art. 1 all. 3 (Norme Transitorie) del D.Lvo n. 104/2010 venga reiscritto sul ruolo di merito. Si allega: copia dell’istanza di fissazione depositata in data 9.3.2011»;

- successivamente, con la comunicazione inviata a mezzo pec del 28 novembre 2022 l’AGEA ha inviato alla -OMISSIS- una richiesta di pagamento sulla scorta del rapporto redatto dalla Guardia di Finanza - Comando Compagnia di Foggia - trasmesso con la nota prot. 22238/1390 del 16 dicembre 1995, con il quale era contestata l'indebita percezione di aiuti comunitari alla distillazione dei vini da tavola (Reg. CEE 2363/92) in relazione al contratto di distillazione di vino da tavola stipulato tra la ricorrente e la -OMISSIS- s.r.l. per la campagna 1992/93, significando che «a seguito di una ricognizione delle posizioni creditorie aperte per debiti pregressi, è risultato a carico della -OMISSIS- Srl un debito di E 278.451,84, oltre interessi per indebita percezione degli aiuti alla distillazione dei vini da tavola per la campagna 1992/93»;

- con il successivo ricorso R.G. n. 1194 del 2023 la -OMISSIS- ha, quindi, gravato anche quest’ultimo atto del 28 novembre 2022, avente ad oggetto la richiesta di recupero delle somme erogate a tale titolo per l'importo complessivo di € 512.592,75, articolando il ricorso sotto distinti profili:

I. Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 112 c.p.c. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

II. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

III. Violazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

IV. Violazione del Regolamento CEE n. 2468/1996 che ha modificato l’art. 22 del Regolamento CEE n. 2046/1989. Eccesso di potere per illogicità, perplessità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite nel giudizio di primo grado, eccependo la perenzione del ricorso e comunque la sua infondatezza, stante l’intervenuto accertamento dell’irregolarità commessa dal beneficiario dell’aiuto e la conseguente indebita percezione di risorse comunitarie.

4. Con ordinanza del 25 maggio 2023 n. 8833, il Tar per il Lazio ha disposto la revoca del decreto di perenzione n. 20983 del 7 novembre 2012 e la remissione sul ruolo di merito del ricorso R.G. n. 7978/1996 considerato che a seguito dell’ordinanza n. 3961 del 9 marzo 2023 «parte ricorrente deposita: 1) copia della istanza congiunta di fissazione dell’udienza di discussione della -OMISSIS- con il timbro di deposito del TAR del Lazio, apposto in data 9 marzo 2011; 2) stampa dal sito di Giustizia Amministrativa inerente il dettaglio fascicolo del ricorso n.7978/1996 dal quale risulta che la domanda di fissazione udienza depositata il 9 marzo 2011 dalla -OMISSIS- reca il numero di Protocollo 2011004666; 3) copia dell’istanza congiunta della -OMISSIS- di revoca dell’intervenuto decreto di perenzione n. 20983 del 7 novembre 2012 e di rimessione in ruolo del ricorso n.7978/1996, notificata all’AGEA ed al Ministero il 13 marzo 2013 e depositata al TAR il 22 marzo 2013; 4) stampa dal Sito Giustizia Amministrativa inerente il dettaglio Fascicolo del ricorso n. 7978/1996, dal quale risulta che l’istanza di revoca del decreto di perenzione e di rimessione in ruolo del ricorso è stata depositata il 22 marzo2013 e reca il numero di Protocollo 2013021597».

5. Con sentenza n. -OMISSIS-/2023 il Tar per il Lazio ha accolto i due ricorsi riuniti.

5.1 Il Tar ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.

5.2 Sul merito della controversia il primo giudice ha statuito quanto segue:

«Passando all’esame del merito, deve osservarsi che, sulla base degli atti depositati nel giudizio da parte dell’Amministrazione (che ha l’obbligo di depositare le copie degli atti impugnati, nonché le copie degli atti ritenuti comunque rilevanti ai fini della difesa in giudizio) non sono in alcun modo comprovati i presupposti del recupero, con particolare riguardo all’asserita esistenza di procedimenti penali pendenti a carico della odierna ricorrente, i quali risultano risalenti ed oggetto di un decreto di archiviazione del procedimento penale.

Va, quindi, osservato che gli atti impugnati con i ricorsi riuniti si basano unicamente sulla circostanza di fatto della pendenza del procedimento penale per indebita percezione degli aiuti alla distillazione dei vini da tavola; dell’esito di tale procedimento e dei relativi presupposti non è stato fornito neppure un principio di prova, né allegato alcun riferimento oggettivo.

Ed, infatti, solo in ottemperanza all’ordinanza del 9 marzo 2023 n. 3961 adottata da questa Sezione la parte ha depositato in giudizio il decreto di archiviazione del procedimento penale che non ha alcuna efficacia sulla responsabilità dell’indagato, essendo quest’ultima propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento.

Trovano fondamento, pertanto, le censure di parte ricorrente relative al difetto di istruttoria e di motivazione, poiché del presunto fatto illecito, posto a fondamento del disposto recupero, peraltro compiuto da altri soggetti, non sono state indicate, in particolare, le circostanze del reato, né la loro incidenza o meno sui contratti di distillazione preventiva e di sostegno della campagna finanziata, con conseguente “vulnus” alla fase di acquisizione degli elementi di fatto sottesi alla fattispecie, che ha determinato il deficit istruttorio sotto il profilo dell’erronea rappresentazione dei presupposti fondanti l’esercizio del potere e conseguente l’insufficienza dell’apparato motivazionale degli atti, sotto i profili della illogicità e perplessità, specie con riferimento all’incidenza tra i supposti fatti aventi rilievo penale e l’efficienza ed efficacia della misura di aiuto del cui recupero si tratta, anche considerando il rilevante lasso di tempo trascorso.

In conclusione, i ricorsi in esame sono fondati e vanno perciò accolti nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatte salve le successive determinazioni dell’AGEA».

6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. -OMISSIS-/2023 hanno proposto appello AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, (già Aima) e il Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste per i motivi che saranno più avanti esaminati.

7. Si è costituita in giudizio la -OMISSIS- -OMISSIS- chiedendo il rigetto dell’appello.

8. Con ordinanza n. 2666/2024 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar di accoglimento dei ricorsi di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

9. All’udienza del 25 settembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO


1. Il motivo di appello è rubricato: «Illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per avere il Tar ritenuto non provati i presupposti del provvedimento di recupero esclusivamente sulla base della mancata dimostrazione dell’esistenza di procedimenti penali pendenti a carico della -OMISSIS- debitrice – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 del d.lgs n. 228/2001».

Parte appellante contesta la conclusione raggiunta dal Tar circa l’illegittimità della pretesa creditoria derivante dall’originaria richiesta dell’AIMA di restituzione dei contributi comunitari indebitamente percepiti dalla -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l (già -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a.), per non aver l’Amministrazione provato in giudizio l’esistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In particolare vengono contestate le seguenti statuizioni del primo giudice: (i) non sono in alcun modo comprovati i presupposti del recupero, con particolare riguardo all’asserita esistenza di procedimenti penali pendenti a carico della odierna ricorrente, i quali risultano risalenti ed oggetto di un decreto di archiviazione del procedimento penale; (ii) non sono state indicate, in particolare, le circostanze del reato, né la loro incidenza o meno sui contratti di distillazione preventiva e di sostegno della campagna finanziata, con conseguente “vulnus” alla fase di acquisizione degli elementi di fatto sottesi alla fattispecie; (iii) conseguente l’insufficienza dell’apparato motivazionale degli atti, sotto i profili della illogicità e perplessità, specie con riferimento all’incidenza tra i supposti fatti aventi rilievo penale e l’efficienza ed efficacia della misura di aiuto del cui recupero si tratta, anche considerando il rilevante lasso di tempo trascorso.

1.1 Parte appellante premette la seguente ricostruzione dei fatti:

- la vicenda trae origine dal rapporto trasmesso con nota prot. 22238/1390 del 16/12/1995, con il quale la Guardia di Finanza Comando Compagnia di Foggia contestava l’indebita percezione di aiuti comunitari alla distillazione preventiva (Reg. CEE 2363/92), in relazione al contratto di compravendita di vino da tavola stipulato tra la -OMISSIS- -OMISSIS- e la -OMISSIS- s.r.l. per la campagna 92/93;

- la Guardia di Finanza, infatti, riferiva di aver effettuato una verifica fiscale nei confronti della ditta -OMISSIS- s.r.l. che «ha consentito di appurare aiuti comunitari indebitamente percepiti mediante la creazione di fittizia scorta di magazzino di mosti e vini» e che la stessa «non aveva titolo alla percezione degli aiuti (che le erano stati liquidati) in quanto aveva posto in essere operazioni inesistenti»;

- sulla base delle contestazioni contenute nel rapporto della Guardia di Finanza, il Ministero notificava nei confronti di Angelo Paradiso, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l., l’ordinanza ingiunzione n. 357/2000 del 27/10/2000 relativa alla sanzione amministrativa di cui alla legge 898/86;

- l’ordinanza ingiunzione veniva opposta innanzi al giudice ordinario;

- con sentenza n. 38/01 del Tribunale di Foggia, emessa il 12/04/01, veniva annullata l’ordinanza ingiunzione in quanto nel verbale di contestazione mancava l’indicazione dell’Autorità alla quale il contestato avrebbe potuto inoltrare scritti difensivi e chiedere di essere sentito di persona, incidendo negativamente sull’esercizio del contraddittorio garantito dalla legge n. 689/81 e dunque determinando l’illegittimità del provvedimento applicativo della sanzione;

- l’Amministrazione statale ricorreva in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia;

- la Suprema Corte, con la sentenza n. 18177/06 della Sez. prima civile, rigettava il ricorso affermando che la mancata indicazione dell’autorità procedente nel verbale di accertamento aveva determinato la nullità del verbale di contestazione della infrazione;

- il vizio riscontrato ha riguardato dunque questioni di rito senza inficiare in alcun modo le ragioni sottese alla contestazione e quindi al merito della pretesa creditoria di AGEA;

- a seguito delle contestazioni elevate dalla Guardia di Finanza nel rapporto sopra citato veniva, altresì, avviato a carico di Angelo Paradiso, rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l., il procedimento penale R.G.N.R. n. 8958/95 definito con decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Foggia del 28/01/2005, previa richiesta del PM del 11/01/2005;

- per quanto attiene al procedimento di recupero delle somme indebitamente percepite, con nota prot. 254/2755 del 27/04/1996, AIMA (poi AGEA) richiedeva alla -OMISSIS- -OMISSIS- la restituzione degli importi indebitamente percepiti pari a Lire 539.157.952, oltre interessi, in riferimento al contratto di distillazione di hl 15.888,42 di vino da tavola stipulato con la -OMISSIS-;

- avverso la predetta comunicazione, la -OMISSIS- -OMISSIS- presentava ricorso al Tar per il Lazio, che, con ordinanza n. 1812 del 11/07/1996, sospendeva l’atto impugnato;

- AGEA, con nota n. RECRU.006.0990 del 18/10/2006, cautelativamente rinnovava la richiesta di pagamento del debito che veniva respinta dal legale della ditta con nota in data 17/11/ 2006;

- con decreto di perenzione n. 20983/12 del 07/12/2012, il Tar per il Lazio definiva il ricorso proposto dalla -OMISSIS- -OMISSIS- avverso la lettera prot. 254/2755 del 27/04/1996 sopra citata;

- AGEA, con nota prot. n. 33079 del 05/10/2016, rinnovava quindi la richiesta di restituzione degli importi dovuti per € 278.451,81, oltre interessi pari a € 227.427,62, per un totale di € 505.879,46;

- con replica del 2/11/2016 (prot. ingresso n. 41534 di pari data), il legale incaricato dalla -OMISSIS- -OMISSIS- comunicava di aver notificato e depositato istanza di reiscrizione del ricorso dichiarato perento dal Tar per il Lazio con il decreto sopra citato;

- da ultimo, al fine di interrompere i termini di prescrizione, con nota prot. n. 86107 del 28/11/2022, oggetto dell’odierno giudizio, AGEA richiedeva nuovamente al debitore la restituzione delle somme dovute, evidenziando che il decreto di perenzione non risultava revocato né si aveva notizia di pronunce giudiziarie che medio tempore avessero fatto venir meno la pretesa creditoria di AGEA.

1.2 Alla luce della citata ricostruzione dei fatti, pare appellante sostiene che:

- il fondamento del potere di accertamento in capo ad AGEA si rinviene nell’art. 33 del d.lgs n. 228/2001;

- tale norma, nel prevedere che l’Amministrazione debba adottare il provvedimento di sospensione delle erogazioni di contributi a fronte di circostanziate notizie d’indebite percezioni, non demanda alla sede civile e/o penale l’accertamento dell’indebito, ma impone all’Amministrazione di accertare in via autonoma, all’esito della propria istruttoria, il carattere indebito della percezione;

- l’attribuzione del potere di accertamento ad AGEA appare coerente, inoltre, con la normativa comunitaria che obbliga lo Stato membro a garantire una sana gestione del bilancio comunitario e a porre in essere ogni iniziativa utile al recupero delle somme indebitamente percepite;

- l’obbligo restitutorio grava sul beneficiario dell’aiuto cui è riferibile l’irregolarità per il solo fatto che l’irregolarità sia stata riscontrata e che questa abbia comportato una indebita percezione di risorse comunitarie;

- ai sensi dell’art. 1, § 2 del Reg. n. 2988/1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità (oggi Unione): «Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita»;

- il successivo articolo 4 (Misure e sanzioni amministrative) del medesimo regolamento prevede che: «1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: - mediante l'obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; - mediante la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della domanda di un vantaggio concesso o al momento della percezione di un anticipo. 2. L'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria»; il paragrafo 4 dell’art. 1 precisa, ancora, che «Le misure previste dal presente articolo (ovvero gli obblighi restitutori) non sono considerate sanzioni»;

- il quadro giuridico per la protezione degli interessi finanziari comunitari è stato poi definito dal Reg. CE n. 1290/2005 (abrogato dal successivo Reg. 1306/2013) e dai Reg. applicativi della Commissione (907/2014, 908/2014, Reg. Ce 1848/06) che, nel dettare le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale, sancisce, tra l’altro, gli obblighi a carico degli Stati membri al fine di assicurare una protezione efficace degli interessi finanziari dell’Unione;

- nello specifico, gli Stati membri, e per essi gli Organismi Pagatori riconosciuti (tra cui AGEA), sono tenuti ad accertare la regolarità delle operazioni finanziate dai fondi comunitari, a prevenire e perseguire le irregolarità, nonché a recuperare gli importi corrisposti in seguito all'accertamento dell'irregolarità;

- la ripetizione dell’indebito costituisce un atto dovuto per l’Amministrazione.

1.3 Parte appellante prosegue sostenendo che:

- ai fini che qui interessano, si evidenzia che non c’è alcuna pregiudiziale penale;

- il procedimento amministrativo condotto da AGEA e finalizzato all’accertamento dell’indebita percezione di contributi comunitari e al conseguente recupero degli stessi e il giudizio penale hanno presupposti, oggetto e finalità diversi, tanto più che il procedimento di accertamento dell’indebito si avvia a prescindere dalla eventuale rilevanza penale dei fatti contestati;

- la decisione qui impugnata appare del tutto illegittima poiché il Tar, invece di verificare gli elementi risultanti dal citato rapporto della GF e richiamati dall’Amministrazione nei propri atti, ha escluso la fondatezza della pretesa creditoria in virtù dell’unica circostanza relativa alla mancanza di prova in merito all’esistenza di procedimenti penali pendenti a carico della -OMISSIS- Distilleria del sud (cfr. rapporto GF di Foggia 16/12/95, che viene riprodotto nell’atto di appello);

- si aggiunge che i fatti accertati dalla Guardia di Finanza nel verbale del 1995 sopra richiamato afferiscono a condotte del produttore relative alla campagna vinicola 1992/93;

- pertanto, la base normativa dell’azione di recupero attivata dall’Amministrazione nel 1996 è costituita dall’art. 22 del Reg. (CEE) n. 2046/89 del 19 giugno 1989, il quale dispone chiaramente che l’aiuto non è dovuto per i quantitativi di vino per i quali il produttore o il distillatore non soddisfi alle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e «qualora l’aiuto sia già stato versato, l’organismo d’intervento recupera l’aiuto presso il distillatore»;

- la norma in vigore all’epoca dei fatti contestati sancisce dunque chiaramente il principio della responsabilità del distillatore, quale destinatario dell’aiuto, anche per violazioni riconducibili al produttore.

2. Parte appellata chiede il rigetto dell’appello facendo leva sui seguenti argomenti:

- l’appello è inammissibile perché le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di depositare le copie degli atti impugnati, nonché le copie degli atti ritenuti comunque rilevanti ai fini della difesa in giudizio; invece nella specie, riguardo al ricorso n. 7978/1996, è stata depositata soltanto la nota n. 254/2755 del 5.4.1996, con la quale era stato disposto nei confronti della Distilleria del sud il recupero dell’aiuto comunitario di L. 689.893.159, inerente il contratto di distillazione preventiva di hl 15.888,42 intercorso nella campagna 1992/1993 con la -OMISSIS- s.r.l.;

- l’appello è inammissibile anche perché in base all’art. 104, comma 2 del codice del processo amministrativo nel giudizio di appello «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»: con memoria depositata in data 17.2.2023 sono stati depositati 21 documenti sino ad allora per lo più ignoti alla -OMISSIS-, sui quali pertanto non si può accettare il contraddittorio;

- il decreto di archiviazione del procedimento penale non ha alcuna efficacia sulla responsabilità dell’indagato, che è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento: in tale situazione l’AGEA non poteva emanare nei confronti della -OMISSIS- il provvedimento in data 28.11.2022, di richiesta del pagamento dell’importo di € 512.592,75 del seguente contenuto: «A seguito di una ricognizione delle posizioni creditorie aperte per debiti pregressi, è risultato a carico della -OMISSIS- Srl un debito di E 278.451,84, oltre interessi per indebita percezione degli aiuti alla distillazione dei vini da tavola per la campagna 1992/93»;

- è mancata una adeguata istruttoria;

- la responsabilità del distillatore per fatti imputabili al produttore è stata eliminata dal Regolamento CEE n. 2468/96 del Consiglio che ha modificato l’art. 22, comma 3 del Regolamento n. 2046/89, prevedendo che «Qualora l’aiuto sia già stato versato, l’organismo d’intervento recupera l’aiuto presso il distillatore. Tuttavia, in caso di responsabilità del produttore ed a condizioni da determinare, egli può recuperare un importo pari all’aiuto di cui sopra presso il produttore»;

- l’appello di AGEA si fonda sul fatto che l’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001 nel prevedere che l’Amministrazione debba adottare il provvedimento di sospensione delle erogazioni di contributi a fronte di circostanziate notizie d’indebite percezioni, non demanda alla sede civile e/o penale l’accertamento dell’indebito, ma impone all’Amministrazione di accertare in via autonoma, all’esito della propria istruttoria, il carattere indebito della percezione; ma nella specie non risulta che l’AGEA abbia effettuato una propria istruttoria, essendosi rimessa all’esito del procedimento penale che, come documentato, è stato archiviato dal GIP del Tribunale di Foggia, nonché alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 38/01 e alla sentenza della Cassazione n. 18177/06 che hanno annullato le ingiunzioni ministeriali adottate nei confronti della Società -OMISSIS-;

- l’AGEA non ha dimostrato di avere effettuato un’autonoma istruttoria comprovante la legittimità della restituzione delle presunte somme indebite.

3. Parte appellata, ha eccepito la inammissibilità della memoria difensiva dell’AGEA e del Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste depositata il 4.9.2025, definita di replica ma in effetti memoria difensiva unica, depositata nel termine di venti giorni anziché di trenta giorni come prescritto dall’art. 73 del d.lgs. 104/2010.

In udienza la difesa di parte appellante ha contestato detta eccezione di inammissibilità della memoria di replica perché la stessa è stata presentata anche se non era stata presentata la memoria conclusionale: è sufficiente che controparte abbia presentato la propria conclusionale.

L’eccezione non può essere accolta.

Come chiarito da Cons. Stato, sez. IV, 11/08/2025, n. 7018, nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata non può consentirsi la produzione di memoria - definita solo formalmente di replica - dilatando il termine di produzione della memoria conclusionale, pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dal menzionato art. 73 c.p.a . alle repliche.

Cons. Stato, sez. II, 15/10/2020, n. 6261 ha più specificamente chiarito che la memoria di replica deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la stessa parte abbia in precedenza depositato una propria comparsa conclusionale, dal momento che, in sede di replica, si esercita il diritto al contraddittorio avverso le difese presentate dalle parti avverse; perché questo stesso principio non si traduca in un esercizio del diritto di difesa contrastante con le regole del contraddittorio, è necessario che la replica si limiti a sviluppare considerazioni di risposta alle deduzioni contenute nella memoria conclusionale avversaria; le repliche devono, quindi, restare contenute nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che il deposito della memoria di replica si traduca in un mezzo per eludere il termine di legge per il deposito delle memorie conclusionali.

Nella specie, se è vero che la difesa di parte appellante non aveva presentato memoria conclusionale, è altrettanto vero che parte appellata aveva presentato la propria memoria conclusionale e che la memoria di replica presentata da parte appellante si limita a replicare alle argomentazioni esposte nella memoria di parte appellata.

4. L’appello è infondato.

Parte appellante fa leva sull’argomento secondo cui il fondamento del potere di accertamento in capo ad AGEA si rinviene nell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001.

Sempre a dire dell’appellante, tale norma impone all’Amministrazione di accertare in via autonoma, all’esito della propria istruttoria, il carattere indebito della percezione.

Ancora nel provvedimento dell'AGEA del 28 novembre 2022, di richiesta del pagamento dell'importo di € 512.592,75 si legge testualmente: «A seguito di una ricognizione delle posizioni creditorie aperte per debiti pregressi, è risultato a carico della -OMISSIS- Srl un debito di € 278.451,84, oltre interessi per indebita percezione degli aiuti alla distillazione dei vini da tavola per la campagna 1992/93. La contestazione trae origine dal rapporto redatto dalla Guardia di Finanza Comando Compagnia di Foggia trasmesso con nota prot. 22238/1390 del 16/12/1995, con il quale sono stati contestati, appunto, l'indebita percezione di aiuti comunitari alla distillazione dei vini da tavola (Reg. CEE 2363/92) in relazione al contratto cli distillazione cli vino da tavola stipulato tra codesta Distilleria e la -OMISSIS- s.r.l. per la predetta campagna».

Il citato provvedimento prosegue citando vari atti di sollecito di pagamento: ma l’unica attività istruttoria che viene citata è sempre e solo il rapporto della Guardi di Finanza del 1995 che aveva dato origine al procedimento penale nei confronti, peraltro, di soggetti terzi.

Vero è, quindi, che, come sostiene parte appellante, l’Amministrazione deve accertare in via autonoma, all’esito della propria istruttoria, il carattere indebito della percezione; ma è altrettanto vero che nella specie non risulta che l’AGEA abbia effettuato una propria istruttoria, essendosi rimessa all’esito del procedimento penale peraltro archiviato dal GIP del Tribunale di Foggia, nonché alle sentenze della magistratura ordinaria che hanno annullato le ingiunzioni ministeriali adottate nei confronti della -OMISSIS- -OMISSIS-.

Emerge il difetto di autonoma istruttoria che solo può radicare l’esercizio del potere previsto dall’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001.

4.1 Nel replicare alle tesi di parte appellata, parte appellante premette che l’ordinamento ammette la motivazione per relationem agli atti del fascicolo (rapporti di verifica, note, richieste pregresse), conoscibili dal destinatario e già oggetto di contraddittorio, per giungere ad affermare che le verifiche di polizia giudiziaria riferite nell’appello hanno descritto operazioni inesistenti / scorte fittizie in relazione alla campagna interessata; tali elementi sono pertinenti ai presupposti dell’aiuto liquidato sul rapporto distillatore–produttore, e giustificano la riliquidazione in recupero.

Emerge, ancora una volta, che la motivazione per relationem invocata non fa altro che richiamare l’originario rapporto della Guardia di Finanza che è esitato in un’archiviazione sulle ragioni della quale doveva essere svolto un accertamento da estendersi inoltre ai fatti posti a fondamento del recupero, potendo sorgere il dubbio che quanto riportato nel rapporto non abbia trovato conferma nelle successive indagini preliminari. Nessun atto successivo viene citato, nessun atto istruttorio proprio dell’Amministrazione viene menzionato, le ragioni dell’archiviazione non sono evincibili con chiarezza e tutto quindi appare nebuloso e non accertato a sufficienza.

Il Tar non ha sostituito la propria valutazione a quella dell’Amministrazione sulla sufficienza del quadro istruttorio. Il Tar ha rilevato che l’Amministrazione non ha svolto una propria autonoma istruttoria doverosa per poter valorizzare il rapporto GDF alla luce della sua archiviazione: questo è il punto nodale che toglie fondamento al richiamo operato da parte appellante all’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001.

5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.

Restano assorbiti gli ulteriori argomenti svolti nell’atto di appello come pure le eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte da parte appellata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.



PER QUESTI MOTIVI


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore