Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Orvieto].
(Comunicazione 06/10/2025, pubblicata in G.U.U.E. 6 ottobre 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Orvieto»
PDO-IT-A0846-AM03
Data della comunicazione: 8.7.2025
1. Nome del prodotto
«Orvieto»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese al quale appartiene la zona geografica
Italia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Indirizzo: 20 XX Settembre, 00187, Roma
6. Qualifica come modifica ordinaria
Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.
Si dichiara, inoltre, che la presente modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 poiché non rientra tra i casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Modifica titolo alcolometrico volumico totale minimo
Descrizione: viene modificato il titolo alcolometrico volumico totale minimo della sola tipologia di vino «Orvieto» bianco mediante una riduzione al valore di 10,00 % vol.
Motivi: una riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo dall’attuale valore 11,50 % vol al valore proposto di 10,00 % vol non andrebbe in alcun modo a modificare i segni distintivi della denominazione Doc Orvieto.
La presente richiesta deriva dalla necessità di una maggiore flessibilità del disciplinare di produzione. Le recenti evoluzioni di mercato hanno visto un i gusti e le sensibilità dei consumatori. Occorre, in questo contesto storico, analizzare il ruolo delle modifiche dei disciplinari di produzione al fine di creare spazi di espansione dell’offerta e nuove possibilità.
La presente modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la Sezione «Descrizione dei vini» del Documento unico.
2. Aggiornamento indicazioni Organismo di controllo
A seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non vengono più previsti, tra i contenuti obbligatori del disciplinare, il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.
Pertanto, l’articolo con i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.
La presente modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare e non interessa il documento unico.
3. Modifiche formali al disciplinare di produzione
Sono state apportate modifiche formali agli articoli del disciplinare di produzione.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Orvieto
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
a. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini
DOC «Orvieto» Vino bianco anche Superiore, Muffa Nobile e Vendemmia Tardiva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo paglierino più o meno intenso per vino e vino con menzione Superiore, fino al dorato e tendente all’ambra con l’invecchiamento per la Muffa Nobile.
Odore: gradevole e delicato, profumato ed elegante per Muffa nobile e Vendemmia tardiva.
Sapore: da secco con leggero retrogusto amarognolo a dolce per vino e vino con menzione Superiore, dolce per Vendemmia tardiva e Muffa Nobile.
Dalle uve dei due vitigni predominanti la base ampelografica si ottengono vini di colore giallo paglierino con delicati aromi fruttati e di moderata acidità, sufficientemente alcolici.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: da 10,00 % vol per il bianco e da 11,50 % vol per le altre tipologie.
Estratto non riduttore minimo: da 14 g/l del vino a 20 g/l della muffa nobile e vendemmia tardiva.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
— b.
Rese massime
1. Orvieto
11 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Orvieto Superiore
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Orvieto Muffa Nobile
5 000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Orvieto Vendemmia Tardiva
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve destinate alla, produzione dei vini «Orvieto» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Porano in provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D’Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione «Classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica indicata nel disciplinare di produzione.
7. Varietà di uve da vino
Grechetto B.
Trebbiano toscano B. — Procanico
8. Descrizione del legame/dei legami
DOC «Orvieto» Vino bianco, anche Superiore, Muffa Nobile e Vendemmia Tardiva
La zona è situata in ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio; l’area «Orvieto Classico» rappresenta la zona intorno alla Rupe. Si ritiene che la civiltà etrusca abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino. Predomina la versione secca, ma continua la tradizione della produzione di vino abboccato, amabile e dolce; si elaborano anche vini da uve sovra mature attaccate da Botrytis cinerea che conferisce caratteri unici di concentrazione ed eleganza. Le tecniche di coltivazione, e l’alta professionalità degli operatori, ha contributo ad accrescere l’immagine dei vini di Orvieto nel mondo.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Utilizzo del nome dell’area geografica più ampia «UMBRIA»
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nell’etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Orvieto», è consentito l’uso del nome geografico più ampio «Umbria». Il nome geografico più ampio «Umbria» deve seguire la Denominazione «Orvieto» ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale (Denominazione di origine controllata), oppure dall’espressione della UE (Denominazione di origine protetta), secondo le successioni di seguito indicate:
Orvieto
Denominazione di origine controllata
o Denominazione di origine protetta
(oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un’altezza uguale o inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Orvieto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensità colorimetrica.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23139