Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Verdicchio di Matelica Riserva].
(Comunicazione 03/10/2025, pubblicata in G.U.U.E. 3 ottobre 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Verdicchio di Matelica Riserva»
PDO-IT-A0480-AM02 — submission date 14.7.2025
1. Nome del prodotto
«Verdicchio di Matelica Riserva»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese al quale appartiene la zona geografica
Italy
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Istituto Marchigiano di Tutela Vini
6. Qualifica come modifica ordinaria
Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso. Si dichiara, inoltre, che la presente modifica rientra nella definizione di modifica ordinaria di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 poiché non rientra tra i casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Riferimento al nome geografico più ampio e alla menzione «vigna»
Introduzione della possibilità di inserire in etichetta la menzione «vigna» e il nome geografico più ampio «Marche» in cui ricade la zona di produzione di un particolare vino DOP.
La presente modifica riguarda l'articolo 7 del disciplinare di produzione e la Sezione «Ulteriori condizioni» del Documento unico.
2. Eliminazione delle indicazioni geografiche toponomastiche aggiuntive
Vengono eliminate i riferimenti alle indicazioni geografiche e toponomastiche con la rimozione dell'Allegato 1.
La presente modifica riguarda l'articolo 7 e l'allegato 1 del disciplinare di produzione.
3. Introduzione dell’articolo 8 sul confezionamento e presentazione
L'articolo prevede l'introduzione per il confezionamento dei vini della possibilità di utilizzo di formati speciali per fini promozionali, l'esclusione dell’utilizzo di sistemi di chiusura del a tappo a corona e a strappo.
La presente modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione.
4. Aggiornamento indicazioni Organismo di controllo
A seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non vengono più previsti, tra i contenuti obbligatori del disciplinare, il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.
Pertanto, l’articolo con i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.
La presente modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare e non interessa il documento unico.
5. Modifiche formali al disciplinare di produzione
Sono state apportate modifiche formali agli articoli del disciplinare di produzione
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Verdicchio di Matelica Riserva
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 —Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini:
Verdicchio di Matelica Riserva
— colore: giallo paglierino;
— odore: delicato, caratteristico;
— sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
— estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
—
5.2. Rese massime:
Verdicchio di Matelica Riserva
9 500 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona.
7. Varietà di uve da vino
Verdicchio bianco B. - Verdicchio
8. Descrizione del legame/dei legami
Verdicchio di Matelica Riserva
I fattori umani nella produzione dei Vini DOP Verdichio di Matelica Riserva hanno avuto un ruolo fondamentale, nella scelta di coltivare il Verdicchio, nell’ evoluzione delle tecniche agronomiche ed enologiche. L’interazione di essi con i fattori naturali unici dell’area di produzione, quali il clima e la natura dei terreni contribuiscono a fornire ai vini DOP Verdicchio di Matelica Riserva caratteristiche analitiche, aromatiche ed organolettiche, peculiari uniche ed ineguagliabili, prettamente riconducibili alla varietà autoctona utilizzata come base ampelografica prevalente.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Riferimento al nome geografico più ampio e alla menzione «vigna»
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Introduzione della possibilità di inserire in etichetta la menzione vigna e il nome geografico più ampio «Marche» in cui ricade la zona di produzione di un particolare vino DOP.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23174