Quesito in merito all’applicazione dell’art. 78, comma 4, della Legge 238/2016 in materia di obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri ed alla documentazione ufficiale nel comparto vitivinicolo.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE DEGLI UFFICI TERRITORIALI E LABORATORI
Si trasmette la nota prot. 461277 dello scorso 18 settembre, con la quale l’Ufficio Legislativo del MASAF ha formulato il proprio parere in merito ad un quesito formulato dall’ICQRF in relazione all’argomento indicato in oggetto.
In particolare, è stato richiesto al predetto Ufficio di “chiarire se la condotta di “violazione (…) degli obblighi relativi alla tenuta dei registri”, qualora sia consistita in una pluralità di violazioni, sia da ritenersi unica e, dunque, suscettibile di essere punita con l’irrogazione di una sola sanzione (da graduarsi in base alla gravità ed al numero degli inadempimenti), ovvero plurima, ossia integrata tante volte quante siano le violazioni commesse”.
Il parere in questione è conforme alle indicazioni sulla problematica in parola già formulate da questo Dipartimento con nota prot. n. 144851 del 29/03/2022 in materia di applicazione dell’art. 8 della legge n. 689/1981 alle fattispecie normative in materia di irregolare tenuta dei registri telematici, con la quale si evidenziava che, indipendentemente dalla specifica formulazione delle singole disposizioni (a titolo di esempio non esaustivo l’art. 7 del Dlgs. 103/2016 e l’art. 78, comma 4, della legge n. 238/2016), la ratio sottesa alle medesime é quella di “sanzionare” la condotta costituita dalla tenuta del registro con modalità diverse da quelle prescritte dalle leggi vigenti, a prescindere dal numero di condotte positive od omissive accertate in cui si è sostanziata l’irregolare tenuta del registro medesimo e dal periodo temporale nell’ambito del quale la medesima si sia protratta.
In tal modo viene ad operarsi una “reductio ad unum” della condotta punibile con l’applicazione di un’unica sanzione aumentata sino al triplo ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 689/81.
Le SS.LL avranno cura di attenersi scrupolosamente all’orientamento espresso in materia dall’Ufficio Legislativo e di assicurare la diffusione della presente a tutto il personale interessato.
L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)