Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 30-09-2025
Numero provvedimento: 252
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Anagrafe provinciale imprese agricole (LAFIS) - Vigneti - Uso Oggettivo - Modifica d’ufficio - Obbligo di motivazione e comunicazione di avvio del procedimento - Annullamento - Viticoltura e gestione del fascicolo superfici LAFIS - Modifica d'ufficio del riepilogo LAFIS che determina una riduzione della superficie di vigneto condotta a titolo di “uso oggettivo” costituente atto di secondo grado con natura discrezionale (atto di autotutela) e, come tale, soggetto al duplice obbligo fondamentale di motivazione specifica, logica e non contraddittoria in relazione alla riduzione della superficie di vigneto da parte della Pubblica Amministrazione e di preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e dell'art. 14 della L.P. n. 17/1993 - Necessità di garantire il contraddittorio e consentire all'agricoltore interessato (o conduttore del vigneto) di presentare memorie ed elementi probatori (come la persistenza dell’uso oggettivo della particella fondiaria) potenzialmente idonei a influenzare l'esito della decisione.

 



SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 89 del 2025, proposto da
Philipp Oberrauch, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Giudiceandrea e Maximilian Denicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nel loro studio in Bolzano, via Talvera, n. 3;


contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avvocate Alexandra Roilo, Angelika Pernstich, Patrizia Gianesello e Jutta Segna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Agricoltura; Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Sistemi informativi agricoli; Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Frutti e viticoltura e Servizio Fitosanitario provinciale, non costituiti in giudizio;


nei confronti

Irene Klotz, non costituita in giudizio;


per l'annullamento

e, in ogni caso,

per l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori

1) del provvedimento di modifica d’ufficio del Riepilogo LAFIS del 14.2.2025 del Sig. Philipp Oberrauch, non noto né trasmesso al ricorrente;

2) della PEC della Provincia Autonoma di Bolzano del 14.2.2025, recante: “Flächenänderung im LAFIS”, con cui è stata comunicata al Sig. Philipp Oberrauch la modifica d’ufficio del suo Riepilogo LAFIS;

3) in parte qua, del Riepilogo LAFIS del Sig. Philipp Oberrauch del 14.2.2025, trasmesso in pari data con la suddetta PEC recante: “Flächenänderung im LAFIS”, nella parte relativa alla P.F. 4423/2 C.C. Appiano s.S.d.V.;

e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO


Il ricorrente, attuale proprietario del maso chiuso denominato “Pillhof”, individuato in P.T. 142/I, C.C. Appiano, espone di essere divenuto proprietario del maso in forza di legato del 22 gennaio 2024, disposto a suo favore dalla deceduta signora Luciana Bettini (doc. 3 del ricorrente).

La p.f. 4423/2, C.C. Appiano, oggetto della controversia, è invece attualmente di proprietà della signora Irene Klotz (doc. 4 del ricorrente) ed è adiacente alla p.f. 4423/1, di proprietà del ricorrente e rientrante nel perimetro del maso “Pillhof”.

Il ricorrente afferma di avere sempre lavorato e coltivato il maso “Pillhof” fino al decesso della signora Luciana Bettini (avvenuto il 10 agosto 2023), dapprima in proprio e, poi, tramite il signor Christian Oberrauch, in forza di diversi rapporti contrattuali (doc. 6 del ricorrente).

Nell’ambito della suddetta attività agricola, la signora Luciana Bettini avrebbe, tra l’altro, coltivato per oltre 20 anni - in base a un asserito possesso pacifico e manifesto - il vigneto insistente su una porzione della p.f. 4423/2, adiacente alla p.f. 4423/1, di cui costituirebbe la continuazione, come si evincerebbe dalle immagini satellitari delle due particelle (doc. 7 del ricorrente).

La porzione del vigneto insistente sulla p.f. 4423/2 sarebbe stata sempre inserita nel Riepilogo dell’Anagrafe provinciale delle Imprese agricole e del Sistema informativo agricolo della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF/LAFIS, di seguito solo LAFIS), di cui all’art. 5-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (aggiunto dall’art. 20 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1) a titolo di “uso oggettivo”, definito dal par. 2.4.7.2. del c.d. “Manuale dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole” (doc.ti 5, 8 e 9 del ricorrente).

Le modalità di conduzione del maso “Pillhof” e della p.f. 4423/2 sarebbero rimaste immutate anche a seguito del decesso della signora Luciana Bettini: nel 2023 il signor Christian Oberrauch avrebbe continuato a lavorare i fondi, tra cui la p.f. 4423/2 nell’interesse della comunione ereditaria della signora Luciana Bettini, consegnando i relativi quantitativi di uva alla cantina Brigl (doc. 10 del ricorrente).

A decorrere dal 2024, a seguito dell’acquisto del maso, tramite legato, da parte del ricorrente, quest’ultimo avrebbe continuato a coltivare a vigneto i fondi in questione (compresi i vigneti presenti sulla p.f. 4423/2), sempre tramite il signor Christian Oberrauch, in forza di diversi rapporti contrattuali, con consegna dei relativi quantitativi di uva sempre alla cantina Brigl (doc.ti 11 e 12 del ricorrente). Ciò su richiesta della signora Evelyn Bettini, erede universale della signora Luciana Bettini, come tale subentrata nel possesso della sua dante causa (doc. 13 del ricorrente).

In linea con quanto precede, anche nel Riepilogo LAFIS del signor Christian Oberrauch la porzione di vigneto presente sulla p.f. 4423/2 sarebbe stata inserita per una superficie di viticoltura di oltre 600 mq, sempre a titolo di “uso oggettivo” (doc. 36 del ricorrente).

Terminata la vendemmia del 2024, il ricorrente afferma di aver provveduto a estirpare (nei mesi di ottobre/novembre 2024) le particelle di sua proprietà, per riorganizzare e ottimizzare la coltivazione, come da notifica di estirpo del 16 gennaio 2025 (doc. 15 del ricorrente), decidendo, contestualmente, di mantenere intatto il vigneto presente sulla p.f. 4423/2 (per non esporre la signora Evelyn Bettini a possibili richieste risarcitorie da parte della proprietaria Irene Klotz, essendo pendente davanti al Tribunale di Bolzano una causa per usucapione, avviata dalla signora Luciana Bettini).

In data 15 gennaio 2025, terminati i rapporti contrattuali con il signor Christian Oberrauch, il ricorrente chiedeva alla Provincia autonoma di Bolzano di modificare il conduttore aziendale dei fondi in questione, trasferendoli nel proprio Riepilogo LAFIS (doc. 16 del ricorrente).

Nel Riepilogo LAFIS del ricorrente del 16 gennaio 2025 risulta ancora inserita la p.f. 4423/2, per 474 mq di “viticoltura”, quale particella condotta a titolo di “uso oggettivo” (doc. 17 del ricorrente).

Successivamente, l’Amministrazione provinciale avrebbe però provveduto d’ufficio alla modifica del Riepilogo LAFIS del ricorrente, comunicatagli con l’impugnata PEC del 14 febbraio 2025, alla quale è stato allegato il parimenti impugnato Riepilogo LAFIS aggiornato.

Nel modificare il Riepilogo LAFIS del ricorrente, l’Amministrazione non si sarebbe limitata a cambiare la tipologia di coltura da “viticoltura” a “vigneto in fase di piantumazione”, ma avrebbe provveduto a ridurre la superficie della p.f. 4423/2 da 474 mq di “viticoltura” a soli 70 mq di “vigneto in fase di piantumazione”, nonostante i vigneti presenti nella p.f. 4423/2 non fossero stati estirpati e ancora coltivati (doc.ti 1, 2 e 28 del ricorrente).

In data 3 aprile 2025 il ricorrente presentava alla Provincia autonoma di Bolzano richiesta di accesso al provvedimento di modifica d’ufficio e al relativo fascicolo istruttorio, evasa dall’Amministrazione il 23 aprile 2025, dopo la notifica del ricorso (doc.ti 19 e 21 del ricorrente).

A fondamento del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. “La Provincia ha omesso qualsivoglia reale motivazione in relazione alla riduzione della superficie della p.f. 4423/2, limitandosi a richiamare il solo estirpo dei vigneti presenti in diverse particelle - Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L.P. n. 17/1993 e dell’art. 3 L. 241/1990”;

2. “La Provincia ha del tutto travisato che i vigneti presenti nella p.f. 4423/2 sono tuttora in uso oggettivo del Sig. Oberrauch, sicché mai le relative superfici avrebbero potuto essere cancellate dal Riepilogo LAFIS - Eccesso di potere per palese travisamento di fatti e difetto di istruttoria nonché per manifesta irragionevolezza e illogicità - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-bis della L.P. n. 10/1999 e del punto 2.4.7.2 del Manuale”;

3. “La Provincia ha omesso di comunicare al Sig. Onerrauch l’avvio del procedimento di modifica d’ufficio del riepilogo LAFIS, con grave compressione dei relativi diritti procedimentali - Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della L.P. n. 17/1993 e dell’art. 7 della L. n. 241/1990”;

4. “La Provincia ha erroneamente fatto ricorso a una modifica d’ufficio anziché seguire l’iter procedimentale previsto per la verifica delle comunicazioni di variazione, con conseguente elusione delle relative garanzie procedimentali - Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.P. n. 22/2007. Violazione e falsa applicazione del punto 5 del Manuale”.

L’Amministrazione provinciale si è costituita formalmente in giudizio con atto depositato il 16 giugno 2025, riservandosi di controdedurre in prosieguo e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso, siccome inammissibile e infondato.

In vista dell’udienza di merito, le parti hanno presentato solo memorie di replica. In particolare, con memoria depositata il 1° settembre 2025 la difesa del ricorrente ha preso posizione sulla documentazione trasmessa dalla Provincia il 23 aprile 2025 in riscontro all’istanza di accesso presentata dal ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Anche la difesa dell’Amministrazione provinciale ha depositato il 3 settembre 2025 una memoria di replica, in cui ha preso posizione sulle singole censure presentate dal ricorrente, insistendo sulle conclusioni già rassegnate.

All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica depositata dalla difesa dell’Amministrazione il 3 settembre 2025, nonché della motivazione postuma all’impugnata modifica d’ufficio ivi contenuta. Dopo ampia discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO


1. In via preliminare il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dall’Amministrazione resistente in data 3 settembre 2025, in quanto non preceduta da alcuna memoria conclusionale e, pertanto, in contrasto con il disposto di cui all’articolo 73, comma 1, c.p.a. Né la memoria di replica può essere considerata prima memoria se depositata, come nel caso all’esame del Collegio, oltre il termine di trenta giorni previsto dallo stesso comma (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, 31 dicembre 2020, n. 8546 e Sez. II, sent. n. 6534 del 30 settembre 2019; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 ottobre 2022, n. 2769 e TRGA Bolzano, 1 agosto 2023, n. 268). Non si terrà conto, pertanto, di tale memoria ai fini della presente decisione.

2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, si ritiene opportuno riassumere il quadro normativo in cui si inserisce la presente controversia.

L’art. 5-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (aggiunto dall’art. 20 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1) così recita. “1. Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura è istituita l'anagrafe provinciale delle imprese agricole quale strumento per l'individuazione delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, delle loro caratteristiche e delle variazioni di queste. Detta anagrafe è pubblica e fa parte del sistema informativo agricolo. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'anagrafe”.

Il Regolamento di esecuzione della citata legge, approvato con D.P.P. 9 marzo 2007, n. 22, all’art. 1-bis (aggiunto dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2021, n. 9), al comma 1, lett. g), così definisce il “Fascicolo superfici SIAF: estratto del fascicolo aziendale; viene generato dal Sistema informativo provinciale agricolo-forestale /SIAF) e riporta i dati relativi alle superfici di un’impresa agricola”. La successiva lett. h) così definisce il “Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole: manuale che definisce le procedure per la gestione della posizione delle imprese agricole nell’anagrafe provinciale”.

A sua volta il Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole (approvato con decreto del Direttore della Ripartizione Agricoltura n. 5669/2023), al paragrafo 2.4.7.2, così disciplina il c.d. “Uso oggettivo”: “Per una serie di motivi il limite geometrico delle particelle catastali può non corrispondere esattamente a quello reale del territorio come osservabile dall’ortofoto (o satellitare). Quando dall’ortofoto si evidenzia che il soggetto, anche per questi motivi, conduce effettivamente porzioni di terreno ricadenti in particelle catastali, per le quali non ha alcun titolo di conduzione ‘classico’, e tali porzioni sono attigue a particelle condotte si è in presenza di porzioni di terreno condotte in ‘uso oggettivo’. La condizione per cui tali porzioni di terreno in uso oggettivo possono essere inserite nei fascicoli aziendali è che siano adiacenti ad altre particelle per le quali si dispone di un titolo di conduzione (contratto di proprietà, affitto o altro) e che sia evidente, dall’ortofoto, che la conduzione effettiva si estende su tale porzione (appezzamenti coltivati omogeneamente, strade, muri, siepi ecc. che delimitano chiaramente l’appezzamento di terreno indipendentemente dai limiti catastali).

Ogni superficie ad uso oggettivo deve essere confermata come tale anche dal soggetto che la conduce con la firma del fascicolo aziendale ovvero essere riconosciute d’ufficio.

L’uso oggettivo può essere utilizzato solamente per le superfici sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano”.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta il totale difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento di modifica d’ufficio del Riepilogo LAFIS che lo riguarda, motivato dall’Amministrazione esclusivamente con il notificato estirpo dei vigneti (intervenuto nei mesi di ottobre/novembre 2024), che sarebbe però riferito a particelle “diverse dalla p.f. 4423/2”. In merito alla disposta riduzione della superficie di quest’ultima particella da 474 a 70 mq, con conseguente esclusione di circa 400 mq di vigneto dal Riepilogo LAFIS la modifica d’ufficio non riporterebbe invece alcuna motivazione.

Anche volendo ritenere la motivazione addotta riferita alla p.f. 4423/2 (“il che non è”), la medesima sarebbe illogica e contraddittoria: infatti non si comprenderebbe come l’intervenuto estirpo di taluni vigneti (diversi da quelli tuttora coltivati sulla p.f. 4423/2) possa giustificare la cancellazione dal Riepilogo LAFIS di superficie di vigneto non estirpata.

Se infatti (“come nel caso di specie”) l’unica motivazione della modifica d’ufficio è l’intervenuto estirpo, tale modifica non dovrebbe “toccare” i vigneti non estirpati, pena un’insanabile contraddittorietà dell’iter logico-argomentativo seguito dalla Provincia.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole che l’Amministrazione abbia adottato l’impugnato provvedimento di modifica d’ufficio del Riepilogo LAFIS omettendo ogni comunicazione di avvio del procedimento. Detta comunicazione avrebbe consentito al ricorrente di addurre - già in sede procedimentale - il perdurante uso oggettivo della porzione della p.f. 4423/2 per cui è causa, evitando così la riduzione/cancellazione della relativa superficie.

I motivi - che si prestano a un esame congiunto - sono fondati.

Con PEC del 14 febbraio 2025 l’Amministrazione provinciale ha comunicato al ricorrente l’intervenuta modifica del Riepilogo LAFIS, laconicamente motivando la decisione con l’asserito estirpo dei vigneti intervenuto nei mesi autunnali: “Neuanpflanzungen oder Rodungen, welche bereits im Amt für Obst- und Weinbau beantragt wurden” (cfr. doc. 1 del ricorrente).

Rileva il Collegio che nel Riepilogo LAFIS, aggiornato a seguito della modifica d’ufficio, la superficie della p.f. 4423/2 risulta effettivamente ridotta a 70 mq (con esclusione di quasi 400 mq di vigneto rispetto ai precedenti Riepiloghi), senza che sia stata fornita la benché minima giustificazione per tale riduzione (cfr. doc. 2 del ricorrente).

La difesa dell’Amministrazione provinciale, nella discussione orale, non ha contestato la sussistenza del difetto di motivazione al riguardo, fornendo, ex post, la seguente giustificazione: il ricorrente non sarebbe stato in possesso di alcun valido titolo per giustificare il possesso o la coltivazione della p.f. 4423/2. Il ricorrente non potrebbe neppure far valere la pendenza di un procedimento per l’accertamento dell’usucapione della predetta particella fondiaria, la cui litispendenza sarebbe annotata solo dopo l’avvenuta riduzione d’ufficio della superficie LAFIS, con la conseguenza che essa non potrebbe essere opposta all’Amministrazione resistente.

In ogni caso, l’impugnata modifica d’ufficio del Riepilogo LAFIS avrebbe natura di atto vincolato, in quanto tale basato su un semplice accertamento di fatto, avvenuto nel corso di un sopralluogo.

Osserva anzitutto il Collegio che la difesa provinciale tende ad integrare, ex post, la motivazione, con un’argomentazione non deducibile dagli atti impugnati.

Per costante giurisprudenza amministrativa, l’integrazione, in sede giudiziale, della motivazione è però ammissibile solo se effettuata mediante gli atti del procedimento ovvero attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, mentre non è ammissibile in sede di giudizio, mediante gli scritti difensivi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2025, n. 3730; Sez. VI, 23 ottobre 2024, n. 8500; Sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069; Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271; TAR Lombardia, Sez. V, 4 novembre 2024, n. 3022; TAR per il Lazio, Sez. stralcio, 20 settembre 2024, n. 16497 e Sez. III-quater, 10 luglio 2020, n. 7936).

Non giova all’Amministrazione neppure appellarsi alla natura vincolata degli atti impugnati per affermarne la non annullabilità.

Il Collegio ritiene invero che all’impugnata modifica d’ufficio del Riepilogo LAFIS non possa attribuirsi natura di atto vincolato, trattandosi di un atto di secondo grado, adottato in autotutela.

Ė principio pacifico che l’amministrazione ha il potere di riesaminare autonomamente i propri atti, correggerli o modificarli (non solo annullarli o revocarli). Ebbene, trattasi in tali casi di atti caratterizzati da discrezionalità: l’amministrazione ha infatti un margine di libertà nella valutazione, potendo decidere se e quando esercitare il potere di autotutela per correggere un proprio atto ritenuto illegittimo o inopportuno ed è tenuta a esplicitare le motivazioni alla base dell’atto di autotutela.

Pertanto l’Amministrazione era tenuta a motivare il provvedimento di modifica del Riepilogo LAFIS, anche in relazione alla riduzione della superficie ivi rilevata, in ottemperanza dell’obbligo sancito dall’art. 3 della legge 10 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 7 della corrispondente legge provinciale n. 17 del 1993.

Ad abundantiam va osservato che gli atti vincolati sono quegli atti il cui contenuto è predeterminato dalla legge o che devono essere emessi al verificarsi di determinati presupposti. Per tali atti, secondo la giurisprudenza amministrativa, la motivazione si esaurisce nell’indicazione dei presupposti normativi e fattuali che giustificano il potere esercitato, senza che sia richiesta una giustificazione complessa della scelta (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. V, 1 settembre 2023, n. 8125 e Sez. VII, 28 febbraio 2023, n. 2099).

Nel caso di specie, tuttavia, anche volendo seguire la tesi dell’Amministrazione - non condivisa dal Collegio - circa l’asserita natura vincolata della modifica d’ufficio impugnata, essa non riporta i presupposti fattuali ovvero li indica in modo errato, ovvero contraddittorio (se si considerano quelli enunciati in sede di discussione orale). Di conseguenza, l’Amministrazione non potrebbe comunque invocare l’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 riferito agli atti vincolati.

Se la modifica d’ufficio fosse stata, in realtà, giustificata dal mancato possesso da parte del ricorrente di un titolo che legittimi il possesso o la coltivazione della p.f. 4423/2, come affermato dalla difesa dell’Amministrazione, non si comprenderebbe perché tale ragione non sia stata indicata nella motivazione del provvedimento di modifica impugnato, né perché la superficie ad uso oggettivo sia stata solo ridotta e non del tutto cancellata.

Se, invece - come risulta dalla PEC impugnata - la riduzione della superficie trova il suo fondamento nell’intervenuto estirpo dei vigneti, non è dato comprendere come possa giustificarsi la riduzione/cancellazione dal Riepilogo di superficie di vigneto della p.f. 4423/2 non effettivamente estirpata (detta particella fondiaria non risulta indicata nella notifica di estirpo trasmessa dal ricorrente all’Amministrazione - cfr. doc. 22 del ricorrente).

In ogni caso, l’Amministrazione non ha dimostrato che la decisione non avrebbe potuto essere diversa: l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno fornire sufficienti elementi dai quali desumere l’asserita mancanza del possesso, da parte del ricorrente, di un valido titolo idoneo a giustificare il possesso o la coltivazione della p.f. 4423/2 (o di parti di essa), ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

Parimenti fondata è la doglianza relativa all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di modifica d’ufficio del Riepilogo LAFIS.

Il Collegio richiama quanto sopra esposto in ordine alla natura discrezionale dei provvedimenti di secondo grado, con conseguente sussistenza dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 14 della corrispondente legge provinciale n. 17 del 1993.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, invero, l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sussiste in ogni caso nell’esercizio da parte dell’amministrazione dei poteri di autotutela, con il fine di garantire la trasparenza e consentire ai cittadini di contribuire al procedimento, proponendo memorie o richiedendo di essere ascoltati, per una decisione più completa e ponderata: “Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2025, n. 3595; id.: Sez V, 22 luglio 2019, n. 5168; TAR Sardegna, Sez. I, 30 giugno 2025, n. 605; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2194 e TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 21 agosto 2024, n. 991).

Peraltro, anche volendo seguire la tesi della difesa dell’Amministrazione sulla natura di atto vincolato della modifica d’ufficio impugnata, secondo l’orientamento della giurisprudenza che il Collegio condivide, deve considerarsi illegittimo il provvedimento, ancorché vincolato, emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, ove dal giudizio emerga - come in questo caso - che l’omessa comunicazione del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie argomentazioni, potenzialmente idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento di contenuto diverso (cfr., da ultimo TAR Campania, Sez. VIII, 26 giugno 2025, n. 4771; Consiglio giust. Amm. Sicilia, 15 gennaio 2015, n. 30).

Per tutte le esposte ragioni, assorbito ogni altro motivo, il ricorso è fondato e, di conseguenza, gli atti impugnati vanno annullati.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione provinciale e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo.

Le spese della signora Irene Klotz, non costituita in giudizio, possono essere compensate.



PER QUESTI MOTIVI


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.

Compensa le spese di lite della signora Irene Klotz.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stephan Beikircher, Presidente

Margit Falk Ebner, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore

Fabrizio Cavallar, Consigliere