Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 26-09-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 26-09-2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua].

(Comunicazione 26/09/2025, pubblicata in G.U.U.E. 26 settembre 2025, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua»

Numero di riferimento UE: PDO-IT-A0358-AM02 — 3.7.2025

1.   Nome del prodotto

«Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua»

2.   Tipo di indicazione geografica

☐ IGP

☑ DOP

☐ IG

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Italia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA I

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Si dichiara che la presente modifica rientra nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, perché:

— non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

— non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;

— non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Riferimento a nomi di unità geografiche più piccole della zona che è alla base della denominazione di origine protetta

Descrizione

È stato revisionato l'elenco delle unità geografiche più piccole della zona di produzione della DOP, che possono essere riportate nell'etichetta dei vini in questione, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella dichiarazione di vendemmia annuale.

La modifica sopra descritta riguarda l’articolo 7 e l'allegato A del disciplinare e comporta una modifica della sezione 11 del documento unico intitolata «Ulteriori requisiti applicabili».

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Condizionamento nella zona geografica delimitata (Corrigendum)

Descrizione

Viene inserito anche nel documento unico l'obbligo, già previsto dal disciplinare di produzione, come modificato nel 2011, di effettuare il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, all'interno della zona geografica delimitata.

La modifica sopra descritta non riguarda il disciplinare, ma comporta esclusivamente una modifica della sezione 11 del documento unico intitolata «Ulteriori requisiti applicabili».

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti all'organismo di controllo

Descrizione

L’articolo del disciplinare in cui erano previsti i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.

La modifica sopra descritta riguarda l’articolo 9 del disciplinare e non comporta una modifica del documento unico.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Rese massime

Descrizione

Le descrizioni relative alle rese massime per le due tipologie previste sono state unificate.

La modifica è puramente formale e non apporta cambiamenti sostanziali.

La modifica sopra descritta non riguarda il disciplinare, ma comporta esclusivamente una modifica della sezione 7.2 del documento unico intitolata «Rese massime».

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifiche formali al disciplinare

Descrizione

Sono stati aggiornati i titoli degli articoli del disciplinare, eliminati alcuni riferimenti ad atti normativi non più in vigore e corretti refusi nel testo.

La modifica sopra descritta riguarda esclusivamente il disciplinare e non comporta una modifica del documento unico.

☐ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino

«Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua»

Numero di riferimento UE: PDO-IT-A0358-AM02 — 3.7.2025

1.   Denominazione/denominazioni

«Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

    1. Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

«Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua»

Caratteristiche organolettiche:

Aspetto:

Colore rosso rubino, granato se invecchiato.

Aroma:

Odore vinoso intenso, ma delicato, caratteristico.

Sapore:

Sapore morbido, aromatico, caldo.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche:

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

-

Acidità totale minima:

4,5

Unità di acidità totale minima:

in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

-

 

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche:

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Prodotto vitivinicolo

«Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua»

Caratteristiche organolettiche:

Aspetto:

Colore rosso rubino, granato se invecchiato.

Aroma:

Odore vinoso intenso, ma delicato, caratteristico.

Sapore:

Sapore morbido, aromatico, caldo.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche:

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

-

Acidità totale minima:

4,5

Unità di acidità totale minima:

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

-


Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

7.2.   Rese massime:

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

«Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua»

Resa massima:

Resa massima:

9 000

Unità di resa massima:

chilogrammi di uve per ettaro


8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Rossese N.

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata della DOP «Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua» comprende i comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

Aspetti pedologici: maggiormente presenti sedimenti marini a composizione arenacea, presenza di marne. Tessitura franco grossolana nel caso di arenacei, tessitura fine nel caso di marnosi. Aspetti topografici:compresa tra lo 0 e i 2 100 m s.l.m. con quota prevalente tra 200 e 500 m Aspetti climatici:temperatura media dell’area interessata pari a 13 °C.Max piovosità a dicembre con 115 mm, Min di piovosità a luglio con 17 mm medi, precipitazioni medie annue di circa 680 mm Fattori umani rilevanti per il legame documentazione commerciale tra Ventimiglia e porto di Genova, risalente al 1258-59, cita quantità notevoli di vino rosso «Vermiglio» certamente il primitivo modello dell’attuale

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito/della deroga:

Riferimenti a nomi di unità geografiche più piccole della zona che è alla base della DOP

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito/della deroga:

A condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella dichiarazione di vendemmia annuale, è consentito utilizzare, nell'etichetta dei vini «Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua», i nomi delle seguenti unità geografiche più piccole della zona che è alla base della denominazione di origine protetta:

(1) BRUNETTI

(2) GIUNCHEO

(3) MIGLIARINA

(4) MONTE CURTO

(5) PIAN DEL VESCOVO

(6) TERRABIANCA

(7) ARCAGNA

(8) ARMETTA

(9) AURIN

(10) CASIGLIAN

(11) MORGHE

(12) PEVERELI

(13) POZZUOLO

(14) ROSA

(15) RUCHIN

(16) TRAMONTINA

(17) ALPICELLA

(18) CURLI

(19) SAVOIA

(20) BRAE

(21) NEGI

(22) BERNA

(23) LUVAIRA

(24) NOVILLA

(25) POSAÙ

(26) BERAGNA

(27) BRAMUSA

(28) FERENGHÉ

(29) FULAVIN

(30) GALEAE

(31) PINI

(32)SANTA CROCE

(33) SETTE CAMMINI

Titolo del requisito/della deroga:

Condizionamento, compreso l'imbottigliamento, nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito/della deroga:

Nel rispetto della normativa dell'Unione il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché per garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23255