Regolamento (UE) 2025/1891 della Commissione, del 17 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nel pesce e in altri prodotti ittici.
(Regolamento (UE) 17/09/2025, n. 2025/1891, pubblicato in G.U.U.E. 18 settembre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi quelli dell’arsenico inorganico in una serie di prodotti alimentari.
(2) L’arsenico è un metalloide ubiquitario presente, in basse concentrazioni, nelle rocce, nel suolo e nelle acque sotterranee naturali. L’attività antropogenica ha contribuito ad aumentare i tenori di arsenico nell’ambiente attraverso le emissioni industriali (attività minerarie, fusione di metalli non ferrosi e combustione di combustibili fossili) e l’uso dell’arsenico in fertilizzanti, preservanti del legno, insetticidi o erbicidi. Sebbene l’esposizione per via cutanea e per inalazione sia possibile, gli alimenti e l’acqua potabile sono le principali vie di esposizione all’arsenico.
(3) Il 12 ottobre 2009 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sull’arsenico negli alimenti in cui ha concluso che l’arsenico inorganico può causare tumori del polmone, della vescica e della pelle e lesioni cutanee e ha individuato una serie di valori per il «limite di confidenza inferiore della dose di riferimento» (BMDL01) compresi tra 0,3 e 8 μg/kg di peso corporeo al giorno. Poiché l’esposizione alimentare stimata all’arsenico inorganico per i consumatori di medio e alto livello in Europa si situa all’interno della gamma dei valori BMDL01 individuati, non può essere esclusa la possibilità di un rischio per alcuni consumatori. Con il regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione sono stati pertanto fissati tenori massimi di arsenico inorganico in vari alimenti terrestri.
(4) Nella sua relazione scientifica del 2021 l’Autorità ha valutato l’esposizione alimentare cronica della popolazione europea all’arsenico inorganico tenendo conto dei dati di occorrenza più recenti relativi all’arsenico inorganico negli alimenti e, oltre a confermare la pertinenza degli alimenti terrestri per l’esposizione, ha anche concluso che nella popolazione adulta gruppi alimentari quali «pesce e altri prodotti ittici» figuravano in alcuni paesi tra le fonti presumibili di esposizione all’arsenico inorganico.
(5) Sulla base dei dati di occorrenza più recenti e in attesa di consultazioni per quanto riguarda i potenziali tenori massimi di arsenico nel pesce e in altri prodotti ittici, il regolamento (UE) 2023/465 della Commissione ha ridotto il tenore massimo di arsenico inorganico nel riso bianco e ha fissato tenori massimi per alcuni alimenti terrestri.
(6) Il 28 novembre 2023 l’Autorità ha adottato un parere scientifico su un aggiornamento della valutazione del rischio relativo all’arsenico inorganico negli alimenti, in cui si conclude che studi epidemiologici dimostrano che l’assunzione cronica di arsenico inorganico attraverso l’alimentazione e/o l’acqua potabile è associata a un aumento del rischio di vari effetti avversi, tra cui il cancro del polmone, della vescica e della pelle. L’Autorità ha utilizzato un BMDL05 pari a 0,06 μg/kg di peso corporeo al giorno e ha applicato un approccio basato sul «margine di esposizione» (MOE). Essa ha ritenuto che negli adulti i MOE siano bassi (compresi tra 2 e 0,4 per i consumatori medi e tra 0,9 e 0,2 al 95° percentile di esposizione) e ha concluso che, pertanto, l’attuale esposizione all’arsenico inorganico desta preoccupazioni per la salute nonostante le incertezze.
(7) Al fine di continuare a ridurre l’esposizione della popolazione all’arsenico inorganico, è pertanto opportuno stabilire tenori massimi per il pesce e altri prodotti ittici, che contribuiscono a tale esposizione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.
(9) Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione e al fine di prevenire gli sprechi alimentari, il pesce e gli altri prodotti ittici legalmente immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
(1) l’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a q) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
(b) è aggiunto il punto seguente:
«(q) 8 ottobre 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico di cui all’allegato I, punti 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 e 3.4.8»;
(2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell’allegato I, sezione 3 (Metalli e altri elementi), del regolamento (UE) 2023/915, la sottosezione 3.4 (Arsenico) è così modificata:
(1) la seconda riga è sostituita dalla seguente:
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«Arsenico inorganico (somma di As(III) e As(V)) |
I tenori massimi di arsenico inorganico si applicano ai prodotti di cui ai punti da 3.4.1 a 3.4.8.» |
(2) il punto 3.4.5 e la riga che lo precede sono sostituiti dai seguenti:
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3.4.5 |
«Muscolo dei seguenti pesci: |
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Il tenore massimo si applica al peso fresco. Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all’intero pesce. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l’articolo 3, paragrafi 1 e 2. |
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3.4.5.1 |
Specie diverse da quelle di cui al punto 3.4.5.2 |
0,10 |
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3.4.5.2 |
Rane pescatrici (specie Lophius; Kathetostoma giganteum), pesci piatti (specie Pleuronectiformes), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), aringa (specie Clupea), razza (specie Rajidae) e squalo (tutte le specie). |
0,50 |
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3.4.6 |
Crostacei |
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Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell’addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l’articolo 3, paragrafi 1 e 2. |
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3.4.6.1 |
Granchi e crostacei analoghi (Brachyura e Anomura), gamberi e gamberetti (tutte le specie). |
0,10 |
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3.4.6.2 |
Crostacei diversi da quelli di cui ai punti 3.4.6.1 e 3.4.6.3. |
0,20 |
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3.4.6.3 |
Scampi (Nephrops norvegicus) e aragoste (specie Jasus) |
1,5 |
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3.4.7 |
Molluschi bivalvi |
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Il tenore massimo si applica al peso fresco. Nel caso del Pecten maximus, il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l’articolo 3, paragrafi 1 e 2. |
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3.4.7.1 |
Pettinidi |
0,10 |
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3.4.7.2 |
Molluschi bivalvi diversi da quelli di cui al punto 3.4.7.1 |
0,50 |
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3.4.8 |
Cefalopodi |
0,050 |
Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica all’animale senza visceri. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l’articolo 3, paragrafi 1 e 2. |
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Arsenico totale |
Il tenore massimo di arsenico totale si applica ai prodotti di cui al punto 3.4.9. |
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3.4.9 |
Sale |
0,50 » |
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