Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 12-09-2025
Numero provvedimento: 442507
Tipo gazzetta: Nessuna

Applicazione Piano dei controlli (DM 7552 del 2 agosto 2018). Ulteriori richieste di chiarimenti.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI 
PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI

PREF III – Vigilanza

 

 

Si fa riferimento alla nota di codesto Organismo di controllo n. CAS-2322550-G0R4G8, con la quale si chiede un parere su alcuni casi concreti per avere conferma della corretta interpretazione delle indicazioni fornite con la nota n. 234378, del 26 maggio 2025.

Nell’impossibilità di contemplare tutte le situazioni fattuali che possono presentarsi nella realtà operativa, con nota del 26 maggio 2025 si è tentato di fornire, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, regole di carattere generale per la gestione dei singoli casi concreti, la cui valutazione rientra nei compiti degli Organismi di controllo.

Tra le regole richiamate:

  • la valenza giuridica delle modalità di rivendica.
  • la prevalenza della situazione reale riscontrata in azienda sulle informazioni presenti a schedario e sulle dichiarazioni rese.
  • l’impatto sulla materia prima quale discrimine per l’applicazione di NCL o NCG.  
  • irregolarità circoscritta alle sole particelle /U.V. verificate.
  • declassamento commisurato al prodotto conferito/dichiarato proveniente dalle U.V. risultate irregolari (estensione, tare, varietà ecc…).
  • estensione della irregolarità riscontrata a tutte le annualità di rivendica dell’U.V.
  • irregolare e declassamento in presenza di prodotto rintracciabile, attesa la necessità di escludere dal circuito tutelato tutto il prodotto indebitamente qualificato a IG.

Ciò detto e sulla base dei casi presentati da Valoritalia, si ritiene di poter fornire, sempre in via generale, alcune precisazioni. Ovvero che la misura del declassamento deve essere applicata al solo prodotto ottenuto dalle superfici irregolari e specificatamente: 

  • a tutto il prodotto proveniente dalla sola U.V./Particella che contiene l’irregolarità in caso di superamento di resa massima+supero. Tuttavia, il declassamento non deve essere applicato nei casi in cui anche in presenza di una minore superficie, la resa dichiarata non supera il limite massimo (resa massima+supero). 
  • alla parte del prodotto eccedente il 15%, in caso di varietà ammessa entro la stessa percentuale dal disciplinare.
  • nel caso di rivendica di prodotto con tipologia varietale, riclassificazione/declassamento di tutto il prodotto ottenuto nel caso di presenza di varietà in vigneto ammessa da disciplinare, ma eccedente il 15%. 

Pertanto, in via del tutto eccezionale, si condividono le valutazioni sui seguenti casi:

Vitigni ammessi dal disciplinare, ma che non rispettano la percentuale prevista.

Caso 1

Denominazione a controllo DOCG 

Presenza in alcune U.V. di varietà consentita dal disciplinare, ma diversa da quella presente a fascicolo e nella dichiarazione di produzione, in percentuale superiore (16,7%) a quella ammessa dal disciplinare (max 15%).

NCG

Rettifica dichiarazione di vendemmia e schedario? 

Verifica dell’impatto sulle campagne precedenti  

Declassamento del prodotto rivendicato dalle superfici irregolari ovvero dalla parte di superficie eccedente la percentuale ammessa dal disciplinare (16,7%- 15%=1, 7%).

Caso 2

Denominazione a controllo IGT con rivendica tipologia varietale a cui possono concorrere altre varietà a bacca bianca nella misura max del 15%

Presenza in alcune U.V. di varietà consentita dal disciplinare, ma diversa da quella presente a schedario e nella dichiarazione di produzione (100% varietà) in percentuale di superficie   inferiore al 15% rispetto al totale della superficie rivendicata.

NCL 

Rettifica dichiarazione di vendemmia e schedario? .

Verifica dell’impatto sulle campagne precedenti  

Nessuna misura di declassamento deve essere applicata in quanto la % è conforme al disciplinare. 

Eventuale richiesta aggiornamento del registro telematico per annotazione doppio vitigno. 

Caso 3

Denominazione a controllo IGT con rivendica tipologia varietale a cui possono concorrere altre varietà a bacca bianca nella misura max del 15%

Presenza in alcune U.V. di varietà consentita dal disciplinare, ma diversa da quella presente a fascicolo e nella dichiarazione di produzione (100% varietà), in percentuale di superficie superiore al 15% rispetto al totale della superficie rivendicata. Ovvero la superficie riguardante la varietà rivendicata è<dell’85%

NCG: il disallineamento ha impatto su tutta la produzione rivendicata sulla U.V.

Rettifica dichiarazione di vendemmia e schedario? 

Declassamento/riclassificazione di tutto il prodotto rivendicato con tipologia varietale, con esclusione del riferimento al vitigno, salvo che non venga fornita evidenza di vinificazione separata o precisa identificazione del prodotto ottenuto dalla varietà superiore alla percentuale ammessa.  

Caso 4

 Denominazione a controllo IGT ”Regione” – tipologia bianco- a cui possono concorrere uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella regione…

Presenza in alcune U.V. di varietà consentita dal disciplinare, ma diversa da quella presente a fascicolo e nella dichiarazione di produzione (100% varietà), in percentuale di superficie di superiore al 15% rispetto al totale della superficie rivendicata.

NCL 

Rettifica dichiarazione di vendemmia e schedario? 

Verifica dell’impatto sulle rivendicazioni precedenti  

La misura del declassamento non deve essere applicata in quanto la situazione accertata è conforme al disciplinare.

 

Superficie accertata inferiore a quella presente nello schedario

Caso 1)

Denominazione a controllo DOCG 

Una U.V ha una superficie inferiore a quella indicata nello schedario viticolo per la presenza di tare.

Resa dichiarata inferiore alla resa massima+ supero

NCL: la minore superficie riscontrata non impatta sulla materia prima attesa la resa dichiarata

Variazioni allo schedario vitivinicolo 

La misura del declassamento non deve essere applicata in quanto il quantitativo di prodotto dichiarato è compatibile con i quantitativi ottenibili dalle restanti superfici regolari ovvero i quantitativi sono ≤ a resa massima +supero.

Caso 2)

Denominazione a controllo DOCG 

Una U.V ha una superficie inferiore a quella indicata nello schedario viticolo per la presenza di tare (500mq dichiarati a schedario- superfice reale a vigneto 100mq- tare 400 mq)

Resa dichiarata uguale alla resa massima

NCG con impatto sulla materia poiché sull’U.V irregolare non è rispettato il limite di resa massima+ supero.

Adeguamento schedario viticolo, rettifica dichiarazione di vendemmia e, eventuale, rettifica documenti

Valutazione dell’impatto del disallineamento nelle campagne precedenti.

La misura del declassamento deve essere applicata a tutto il prodotto proveniente dall’U.V. irregolare ovvero nel caso specifico a 500 mq, atteso il superamento del limite di massimo di resa anche sui 100 mq regolari.



IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del CAD