Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 04-07-1970
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 22-07-1970
Numero gazzetta: 183
Data aggiornamento: 01-01-1970

Norme per l’applicazione del Dpr 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Modificato dai D.m. 9 dicembre 1972; 12 maggio 1995.

Articolo 1.

Le ditte autorizzate, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, a produrre e commerciare materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, le quali intendano richiedere il controllo e la certificazione di cui agli articoli 12 e 13 del Dpr 24 dicembre 1969, n. 1164, citato nella premessa, dovranno presentare, in triplice copia, entro il 15 giugno di ogni anno, all’lspettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, apposita denuncia da compilarsi su modello fornito dallo stesso Ispettorato. Nelle Regioni autonome a statuto speciale le denunce potranno essere presentate ai competenti assessorati o Ispettorati regionali dell’agricoltura.

 

Articolo 2.

La denuncia corredata dal certificato attestante l’autorizzazione prefettizia di cui all’articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, avrà per oggetto le colture istituite per la produzione dei materiali di moltiplicazione della vite, alla data del 1° giugno, nonché la consistenza del materiale già ottenuto e di quello di cui i richiedenti abbiano comunque acquisita la disponibilità.

 

Articolo 3.

Entro il 10 ottobre di ogni anno le ditte che hanno presentato tempestivamente la denuncia di cui al precedente articolo 1, sono tenute a presentarne altra da compilarsi sempre su modello fornito dai competenti uffici concernente la stima della ripresa delle talee semplici ed innestate.

 

Articolo 4.

Due copie delle denunce presentate ai sensi del precedente articolo 1 vengono trasmesse, rispettivamente, all’lstituto sperimentale di viticoltura di Conegliano Veneto, e all’assessorato regionale dell’agricoltura o ispettorato agrario incaricato delle operazioni di controllo qualora esso sia diverso dall’ufficio che ha ricevuto la domanda.