Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1797 della Commissione, dell’8 settembre 2025, recante deroga, per l’anno 2025, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale basate sulle superfici e sugli animali.
(Regolamento (UE) 08/09/2025, n. 2025/1797, pubblicato in G.U.U.E. 9 settembre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale basate sulle superfici e sugli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
(3) A seguito della riunione del comitato per la politica agricola comune del 12 giugno 2025, gli Stati membri hanno chiesto di derogare all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per poter versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2025 onde far fronte a un’emergenza sorta a causa di una combinazione eccezionale di eventi avversi, tra cui gli aumenti unilaterali dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le conseguenti tensioni commerciali, l’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia, le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e gli eventi meteorologici estremi. Gli Stati membri hanno confermato che i loro produttori agricoli incontrano problemi di liquidità a causa di una combinazione di tali eventi avversi che incidono sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime agricole. Gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire il pagamento di anticipi maggiorati per tutti gli interventi e tutte le misure in relazione all’anno di domanda 2025.
(4) Le attuali tensioni commerciali che perturbano le catene di approvvigionamento globali incidono sulla disponibilità di fattori di produzione agricoli, aumentano i costi e hanno ripercussioni sulla redditività economica degli agricoltori. Il calo della competitività dovuto all’aumento dei prezzi, unito alla necessità di trovare mercati alternativi, rappresenta una complicazione economica per gli agricoltori. I dazi accrescono inoltre l’incertezza nelle relazioni commerciali internazionali, portando a condizioni di volatilità dei mercati.
(5) L’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia e i conflitti in Medio Oriente rischiano di prolungare le difficoltà esistenti, quali le perturbazioni delle filiere alimentari globali e la continua pressione al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione. Tali eventi e incertezze perturbano anche i flussi commerciali e hanno un impatto rilevante sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli.
(6) Si prevede inoltre che le recenti condizioni climatiche avverse in alcune regioni, come la siccità ricorrente dovuta a gravi deficit idrici, le gelate tardive, le precipitazioni locali eccessive e le inondazioni, avranno conseguenze negative sulla resa delle colture, aumentando la pressione sul settore agricolo.
(7) A causa di tali circostanze, tenuto conto che gli eventi avversi si ripercuotono sul prezzo dei fattori di produzione e delle materie prime agricole, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2025 al fine di ovviare ai problemi di liquidità cui andranno probabilmente incontro i produttori agricoli in tutta l’Unione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l’anno di domanda 2025 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN