Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1796 della Commissione, dell’8 settembre 2025, recante deroga, per l’anno 2025, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
(Regolamento (UE) 08/09/2025, n. 2025/1796, pubblicato in G.U.U.E. 9 settembre 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, anteriormente al 1o dicembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) A norma dell’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116, su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza, la Commissione può adottare, se del caso, atti di esecuzione che derogano all’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari.
(3) A seguito della riunione del comitato per la politica agricola comune del 12 giugno 2025, gli Stati membri hanno chiesto di derogare all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per poter versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2025 onde far fronte a un’emergenza sorta a causa di una combinazione eccezionale di eventi avversi, tra cui gli aumenti unilaterali dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le conseguenti tensioni commerciali, l’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia, le conseguenze dei conflitti in Medio Oriente e gli eventi meteorologici estremi. Gli Stati membri hanno confermato che i loro produttori agricoli incontrano problemi di liquidità a causa di una combinazione di tali eventi avversi che incidono sui prezzi dei fattori di produzione agricoli e delle materie prime agricole. Gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di adottare atti di esecuzione per consentire il pagamento di anticipi maggiorati per tutti gli interventi e tutte le misure in relazione all’anno di domanda 2025.
(4) Le attuali tensioni commerciali che perturbano le catene di approvvigionamento globali incidono sulla disponibilità di fattori di produzione agricoli, aumentano i costi e hanno ripercussioni sulla redditività economica degli agricoltori. Il calo della competitività dovuto all’aumento dei prezzi, unito alla necessità di trovare mercati alternativi, rappresenta una complicazione economica per gli agricoltori. I dazi accrescono inoltre l’incertezza nelle relazioni commerciali internazionali, portando a condizioni di volatilità dei mercati.
(5) L’invasione in corso dell’Ucraina da parte della Russia e i conflitti in Medio Oriente rischiano di prolungare le difficoltà esistenti, quali le perturbazioni delle filiere alimentari globali e la continua pressione al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione. Tali eventi e incertezze perturbano anche i flussi commerciali e hanno un impatto rilevante sui prezzi delle materie prime agricole e sui mercati agricoli.
(6) Si prevede inoltre che le recenti condizioni climatiche avverse in alcune regioni, come la siccità ricorrente dovuta a gravi deficit idrici, le gelate tardive, le precipitazioni locali eccessive e le inondazioni, avranno conseguenze negative sulla resa delle colture, aumentando la pressione sul settore agricolo.
(7) A causa di tali circostanze, tenuto conto che gli eventi avversi si ripercuotono sul prezzo dei fattori di produzione e delle materie prime agricole, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2025 al fine di ovviare ai problemi di liquidità cui andranno probabilmente incontro i produttori agricoli in tutta l’Unione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2025 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
2. In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l’anno di domanda 2025 gli Stati membri possono versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi per lo sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN