Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota
Data provvedimento: 26-05-2025
Numero provvedimento: 234378
Tipo gazzetta: Nessuna

Applicazione Piano dei controlli (DM 7552 del 2 agosto 2018).



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI PREF III – Vigilanza



 

A distanza di qualche anno dall’entrata in vigore del DM 7552 del 2 agosto 2018 e sulla base dell’esperienza maturata dagli organismi di controllo, codesta Associazione, con nota dell’11 marzo 2025, chiede un parere su diversi punti del Piano dei controlli.

La finalità della richiesta è quella di uniformare i comportamenti su tutto il territorio nazionale tenendo conto delle diversità regionali sulla tenuta dello schedario e sulle modalità di rivendicazione delle uve, nonché di nuove norme non ancora integrate nel piano dei controlli.

Si esaminano di seguito le singole proposte.


1. Gestione delle irregolarità riscontrate in vigneto durante l’attività ispettiva e successive ricadute sulla materia prima.


Nel caso in cui dalla verifica in campo si riscontrino dei disallineamenti tra lo Schedario Viticolo e la situazione reale dei vigneti in conduzione che impattano sulla materia prima, codesta Associazione propone di:

1. Emettere una non conformità lieve al viticoltore con richiesta di allineamento dello schedario ed eventuale rettifica della dichiarazione di produzione, qualora la dichiarazione di produzione delle uve, depurata dai quantitativi ottenuti dalle superfici irregolari, non superi il massimo rivendicabile dalle rimanenti superfici idonee.

2. Emettere una non conformità grave al viticoltore qualora il prodotto rivendicato superi il quantitativo massimo consentito dalla superficie idonea a produrre la DO, ovvero nel caso in cui sia evidente la presenza di produzione raccolta da superfici irregolari.

3. Emettere al primo destinatario dell’uva una non conformità lieve con richiesta di declassamento del quantitativo di vino ottenuto dalla produzione irregolare. Nel caso in cui non sia possibile individuare la singola partita vinificata, né fisicamente, né contabilmente l’OdC richiede al soggetto detentore la decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari.

4. Confinare la retroattività dei provvedimenti all’anno precedente e al primo destinatario della materia prima.


Con riferimento a tali aspetti il Piano dei controlli (DM 7552 del 2018) prevede che:

1. In caso di accertato disallineamento dello schedario viticolo che riguardi requisiti tecnico- agronomici previsti dal disciplinare di produzione e, dunque, con impatto sulla materia prima (di cui si riportano alcuni esempi: vitigno, numero di ceppi, eventuali fallanze…), la NC è sempre grave e l’organismo deve sospendere l'iter della certificazione e valutare l’impatto del disallineamento sulle campagne precedenti.

2. Quale azione correttiva per il punto 1, si prevede, a seconda dei casi, l’adeguamento dello schedario viticolo, la rettifica della dichiarazione di vendemmia, la rettifica dei documenti e, in ogni caso, il declassamento di tutto il prodotto indebitamente qualificato a DO e IG.

3. A parte subire il declassamento del prodotto proveniente dalle uve indebitamente qualificate, il primo destinatario delle uve non è destinatario predefinito di alcuna NC.

4. Con riferimento all’impatto del disallineamento sulle campagne precedenti, le modifiche apportate nel 2022 agli allegati del DM 7552/18 non indicano un numero preciso di campagne da prendere in considerazione in ordine alle verifiche ed all’eventuale declassamento.
 

Ciò premesso, è utile ricordare che l’articolo 7 del Decreto ministeriale 7552 del 30 ottobre 2018 stabilisce che

"…

2. Ai sensi dell’articolo 64, comma 16, della legge, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di produzione della singola DO o IG sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione della produzione tutelata e accettano le condizioni del servizio di controllo e certificazione.

3. La dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola costituiscono causa di inserimento nel sistema di controllo per la relativa produzione DO o IG..…..".


Le modalità di rivendica adempiono a manifestazione di volontà di far parte del circuito controllato a cui sono connessi effetti giuridici.

Di conseguenza, si ritiene coerente al testo normativo il seguente modus operandi.

1. Come da prassi, la realtà riscontrata in azienda prevale sulle dichiarazioni presenti nello schedario vitivinicolo regionale. Per esempio, nel caso in cui la non conformità riguardi superfici non presenti nello schedario ma presenti in azienda e, quindi, il disallineamento produttivo deriva dal mancato aggiornamento/correzione dei dati dello schedario senza impatto sulla materia prima, (cioè varietà, sistema di coltivazione ecc… sono conformi al disciplinare) siamo in presenza di una NON conformità LIEVE. Il produttore deve, pertanto, provvedere al solo aggiornamento dei dati nello Schedario.

2. In tutti i casi in cui si riscontrino dei disallineamenti tra lo Schedario Viticolo e la situazione reale dei vigneti in conduzione che impattano sulla materia prima, si procede con l’emissione di una non conformità grave al viticoltore con richiesta di allineamento dello schedario e, eventuale, rettifica della dichiarazione di produzione.

3. Declassamento del prodotto ottenuto dalle superfici irregolari nel caso in cui vi sia evidenza della presenza/conferimento di produzione raccolta dalle superfici irregolari. Diversamente nessun declassamento deve essere operato se la produzione dichiarata è compatibile con i quantitativi ottenibili dalle superfici regolari.

4. Nel caso in cui il prodotto rivendicato superi il quantitativo massimo (resa+supero) consentito dalla superficie idonea a produrre la DO tutta la produzione proveniente dalla superfice verificata e considerata non conforme è valutata irregolare.[1]

5. Nell’impossibilità di individuare la singola partita vinificata, fisicamente o contabilmente, l’OdC deve richiedere formalmente al soggetto detentore la decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari.

6. Nel caso in cui il detentore non ottemperi alle operazioni di declassamento, sarà destinatario di NC grave per omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria.

5. I provvedimenti si applicano ai prodotti rintracciabili di tutte le annate precedenti. L’OdC provvederà, quindi, alla valutazione dell’impatto del disallineamento sulle campagne precedenti, tenendo conto della natura del prodotto.


Con riferimento all’azione correttiva di rettifica della dichiarazione, codesta Associazione chiede, inoltre, di dettagliare maggiormente le casistiche nelle quali si può richiedere la rettifica della dichiarazione di vendemmia.

Al riguardo, si ritiene che la dichiarazione di vendemmia debba essere rettificata tutte le volte in cui a seguito delle verifiche svolte dall’OdC risulteranno non corretti i dati contenuti nel Quadro C e, soprattutto, nel Quadro R della dichiarazione di vendemmia o nel Quadro F2.
 

2. Fascicolo Aziendale Grafico

La seconda questione posta riguarda l’allineamento dello schedario vitivinicolo al piano colturale grafico, il DM del 2024 stabilisce che, a partire dalla campagna 2025/2026, le superfici agricole riportate nello schedario saranno individuate e collocate territorialmente in base alla parcella di riferimento. L’allineamento delle superfici nello schedario con quelle presenti nel Fascicolo aziendale grafico dovrebbe essere completato entro il 31 luglio 2025.

Tenuto conto che le informazioni utili alle verifiche da parte degli Organismi di controllo potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni a quella data[2], l’Associazione chiede informazioni sullo stato dell’arte e indicazioni sul come procedere per i controlli ispettivi in vigneto del 2025.

Al riguardo, tenuto conto dell’obbligatorietà dei controlli, ove a quella data i citati allineamenti non fossero ancora realizzati in tutto il territorio nazionale, si procederà con l’utilizzo dei sistemi pregressi.
 

4. Controllo etichettatura. Informazioni nutrizionali, ambientali e ingredienti.

Con riferimento ai controlli di etichettatura, specificatamente per le informazioni nutrizionali, ambientali e sugli ingredienti, in assenza di specifiche previsioni del Piano dei controlli, l’Associazione propone di verificare sulle etichette la presenza o meno delle informazioni ambientali, nutrizionali e la lista degli ingredienti, con l’utilizzo di una check list che si allega. In caso di assenza di tali informazioni l’organismo procederebbe alla segnalazione all’Ufficio ICQRF periferico competente per territorio in modo che lo stesso possa svolgere gli accertamenti del caso.

Sul punto, si esprime parere favorevole alla tipologia di verifica, si specifica però che le diverse segnalazioni devono essere rivolte, a seconda dell’informazione mancante, a ICQRF[3], o Province[4], sulla base del riparto ordinamentale delle competenze.
 

5. Prodotto Imbottigliato all’estero (UE e EXTRA UE)

Con riferimento ai disciplinari di produzione che consentono gli imbottigliamenti anche al di fuori del territorio nazionale, l’Associazione lamenta che nel caso di denominazioni a IG che hanno scelto il lotto come sistema di tracciabilità, non si riesce sempre a seguire il prodotto al di fuori del territorio nazionale non essendoci l’obbligo per i soggetti esteri di utilizzare il Registro SIAN. Inoltre, mentre per gli imbottigliatori UE sono codificate nel DM 75552 le modalità di controllo in virtù dell’intervento diretto dell’ICQRF nel coordinamento dei controlli, per quelli extra UE gli organismi non dispongono di strumenti normativi per applicare il Piano.

Stante quanto rappresentato, l’Associazione chiede di reintrodurre la possibilità di attribuire al vinificatore la quota relativa all’imbottigliamento effettuato dalle aziende estere e di prevedere che sia lo stesso venditore italiano a farsi carico di raccogliere le informazioni relative agli imbottigliamenti effettuati all’estero e, in subordine, se sia possibile il blocco delle vendite verso l’imbottigliatore estero che non adempie agli obblighi del piano dei controlli.

Fermo restando l’obbligo per l’imbottigliatore estero (UE e non UE) di rispettare il disciplinare e quindi di essere assoggettato al Piano dei controlli, le modalità di controllo variano in funzione della sede dell’operatore.

Per gli imbottigliatori dell’Unione, fintanto che la regolamentazione comunitaria non sia modificata (articolo 43 del regolamento UE 2018/273 e articolo 19 del regolamento UE 2019/34) continueranno ad applicarsi le modalità di controllo stabilite dall’allegato 2 al D.M. 7552 del 2018.

Per gli imbottigliatori con sede al di fuori dell’Unione, non risulta accoglibile la proposta di far ricadere sul vinificatore italiano l’onere di raccolta delle informazioni necessarie all’attività di controllo e la quota del servizio, essendo costui soggetto controllato e non controllore.

Tuttavia, l’organismo di controllo ha facoltà di organizzare i controlli con le modalità che ritiene più funzionali, non escludendo la possibilità di bloccare le vendite verso l’imbottigliatore inadempiente.



La presente nota supera tutte le indicazioni in passato fornite dall’Amministrazione su casi specifici antecedenti al DM 7552/18.



IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
 

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1 L’introduzione di un limite produttivo nel Disciplinare di produzione non può assumere valenze diverse da quelle connesse alla qualità del prodotto.

2 ASSO ODC dichiara che nelle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Puglia, Calabria, Sardegna, Liguria lo schedario grafico non è ancora funzionante o almeno risulta siano comp leto delle informazioni utili ai controlli.

3 Decreto legislativo 231 del 2017.

4 Decreto legislativo n. 152/2006 -Norme in materia ambientale.