Settore vinicolo - Contratti di filiera e agevolazioni - Accesso agli atti - Rete d’impresa “All 4 Sustainability” - Contratto stipulato al fine di prendere parte alla procedura per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, previste dall’art. 66 della L. n. 289 del 2002 - Diritto del Consorzio partecipante alla rete d'impresa di visionare e ottenere copia della documentazione completa (istanze di riesame, verbali, criteri e punteggi) dei soggetti proponenti, al fine di verificare la corretta attribuzione dei punteggi e tutelare la propria posizione - Progetto del Consorzio, seppur ammesso, classificatosi in una posizione non utile per il finanziamento - Richiesta del Consorzio di accedere alla documentazione di tutti gli altri partecipanti per comprendere le ragioni che hanno portato alla revisione dei punteggi e, in particolare, i motivi del suo posizionamento in graduatoria - Negato dal Ministero l'accesso totale concedendo solo una parte dei documenti - Riconoscimento al Consorzio del diritto all'accesso completo con annullamento del provvedimento di diniego parziale.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4509 del 2024, proposto da
Italia del Vino Consorzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Scalco, Nicola Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. A R.L., Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A., Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.R.L, Ati - Capofila Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Le Carni Pugliesi - Società Consortile Agricola A R.L., Italia Ortofrutta - Società Consortile A R.L., Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l. - Società Agricola, O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola A R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane, Croce del Vento S.R.L, Ati con Capofila Le Macine Società Agricola Semplice, Consorzio Zenzero Italiano – Societa' Consortile A R.L., Avi.Coop S.C.A., Genagricola 1851 S.p.A., Societa' Agricola Allevamenti Bompieri di Bompieri Marco & C. S.n.c., Tenuta di Coltibuono S. Agr. A R.L. Unip., Azienda Agricola il Poggio di Fusco Carmine, Cooperativa La Strega dell'Olio d'Oliva Società Cooperativa Agricola, Amadori Spa, non costituiti in giudizio;
Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Finagricola Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0113314 del 07.03.2024, comunicato in pari data, con il quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste rigettava ''istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 05.03.2024;
b) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso,
nonché per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell''art. 116, comma 4 d. lgs. n.104/2010,
volta ad ingiungere all'Amministrazione intimata l'esibizione in giudizio, e/o in ogni caso a favore della ricorrente, della documentazione dalla stessa richiesta nella citata istanza di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Società La Cesenate Conserve Alimentari e di Finagricola Società Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Italia del Vino Consorzio, in proprio e organo comune della rete d’impresa “All 4 Sustainability”, costituita a seguito di contratto stipulato in data 11.10.2022 al fine di prendere parte alla procedura per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, previste dall’art. 66 della Legge 27.12.2002, n. 289, come da avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22.04.2022, successivamente modificato dall’avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022 (c.d. “V bando filiera”), espone che il relativo progetto, dopo essere stato dichiarato ammissibile, si collocava alla posizione n. 225 della relativa graduatoria (decreto del Direttore Generale del Masaf prot. n. 0342515 del 30.06.2023, con un contributo ammesso di € 16.878.000,00 e un punteggio complessivo di 80,85 punti).
Con istanza presentata il 10.07.2023 – nei termini previsti del bando che consentiva la proposizione di richieste di riesame – la ricorrente chiedeva di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione della procedura meglio elencata in atti (tra cui le domande di accesso di tutti i soggetti proponenti e relativi allegati e la documentazione integrale inerente all’istruttoria di tutte le domande presentate sia dall’istante che da tutti gli altri proponenti, nonché il verbale della Commissione di Valutazione del 28.06.2023 e la nota della Commissione di Valutazione del 30.06.2023). Tale istanza veniva formulata sia come “accesso civico” sia, in alternativa, sulla base della normativa in materia di accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990 e succ. mod..
Con comunicazione in data 01.08.2023 il Ministero approvava l’istanza e acconsentiva al richiesto accesso agli atti, inviando, però, solamente una parte della documentazione richiesta; in relazione alla restante documentazione (ovvero, quella riguardante l’istruttoria delle domande, dei programmi e dei progetti degli altri soggetti proponenti), l’Amministrazione operava un differimento riservandosi di convocare la ricorrente nei primi giorni di settembre, per poter procedere all’oscuramento dei dati personali sulla documentazione richiesta.
Il successivo 11.08.2023 il ricorrente formulava un’integrazione all’istanza di riesame, evidenziando vari profili di criticità e riservandosi ulteriori richieste di accesso.
Con la nota prot. n. 0502745 del 21.09.2023 il Ministero – mutando orientamento rispetto alle precedenti comunicazioni – respingeva la richiesta di accesso che affermava di non poter accogliere considerati da un lato la mole e l’eterogeneità dei documenti, dall’altro il tempo necessario all’oscuramento dei dati, ed affermava di poter indicare una data certa per acconsentire all’accesso agli atti soltanto qualora il ricorrente avesse accettato di circoscrivere e ridurre i documenti richiesti.
Parte ricorrente – che nelle more aveva proposto ricorso avverso gli atti della procedura impugnandoli nel giudizio RG n.13448/2023 –inviava al Ministero formale istanza di accesso civico datata 05.03.2024, ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. o, in alternativa, di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990, in data 05.03.2024 richiedendo il rilascio:
- delle istanze di riesame formulate da tutti i soggetti proponenti ai sensi dell’art. 9, comma 5 dell’avviso pubblico, con i relativi allegati;
- della documentazione integrale inerente all’istruttoria eseguita su tutte le istanze di riesame e/o comunque relativa alla revisione e/o alla nuova valutazione operata dalla Commissione di Valutazione per tutti i programmi ed i progetti presentati da tutti i soggetti proponenti (sia dall’istante che da tutti gli altri proponenti), comprensiva dei verbali delle relative sedute, delle eventuali griglie e/o criteri di valutazione, nonché in ogni caso degli atti di attribuzione dei punteggi;
- del verbale della Commissione di Valutazione del 19.10.2023;
- della nota della Commissione di Valutazione prot. n. 584060 del 20.10.2023.
L’istanza veniva riscontrata dal Ministero con il provvedimento del 07.03.2024, avverso il quale il Consorzio ha proposto il ricorso in esame, atto con il quale l’Amministrazione:
-acconsentiva all’accesso agli atti della sola documentazione inerente alla valutazione del programma del ricorrente, rilasciando copia del verbale della Commissione del 19 ottobre 2023 trasmesso con protocollo n. 584063 del 20 ottobre 2023 recante la graduatoria definitiva, e delle schede valutative del programma del ricorrente, negando l’ostensione della documentazione inerente alle domande di riesame formulate dagli altri proponenti e alla relativa valutazione, ritenendo non opportuno trasmettere atti e programmi riferiti ad altri concorrenti “nel caso specifico da considerarsi controinteressati nel procedimento, in quanto ritenuti ininfluenti rispetto alle valutazioni afferenti alla ricorrente”.
Ritenendo tale provvedimento di diniego palesemente illegittimo, in quanto del tutto immotivato, irragionevole e viziato da erronea a scorretta applicazione della disciplina in materia di accesso agli atti, l’odierna parte ricorrente ne chiede l’accertamento della illegittimità, con ogni conseguenziale statuizione, argomentando “1) Sul diritto del ricorrente ad esercitare il richiesto accesso agli atti e la sussistenza in capo al medesimo dell'interesse concreto, diretto ed attuale; illegittimità del diniego impugnato per carenza di motivazione, nonché per eccesso di potere per omessa valutazione e carenza dei presupposti, nonché per manifesta illogicità ed irragionevolezza intrinseca; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della Legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, nonché degli artt. 5 e 5 bis del d. lgs. n. 33/2013 in materia di c.d. “accesso civico”; (2) sulla “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della Legge n. 241/1990: posizione differenziata del richiedente e sussistenza di un interesse all’accesso”.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che resiste al ricorso chiedendo il rigetto.
Con ordinanza del 31 gennaio 2025, n. 2252, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, nelle modalità ivi prescritte, cui parte ricorrente ha ottemperato come da deposito risultante in atti.
Si sono costituite in giudizio in resistenza la società La Cesenate e la società cooperativa FINAGRICOLA ed hanno chiesto rispettivamente il rigetto del ricorso.
Il Ministero resistente, nel prosieguo, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, per avvenuta ostensione dei documenti richiesti, come da verbali in atti (dai quali risulta che è stata ostesa la documentazione comprendente “copia dei verbali e della intera documentazione dei soggetti proponenti classificatisi nelle posizioni da 1 a 39 ad eccezione della documentazione inerente il Programma nr. 39”).
Parte ricorrente ha replicato specificando che all’esito delle camere di consiglio svoltesi rispettivamente in data 14.11.2024 ed in data 21.11.2024, il Consiglio di Stato abbia riformato parzialmente precedenti pronunce sfavorevoli del T.A.R. adito (ex multis, Cons. Stato sent. n. 9389/2024), accertando il diritto dei proponenti esclusi di acquisire quanto meno copia della documentazione inerente alle domande, ai programmi, ai progetti ed alle relative valutazioni, formulati dai proponenti classificatisi in posizione utile al beneficio (ovvero, nelle prime 39 posizioni della graduatoria di cui è causa). Sulla scorta di questa pronuncia, l’Amministrazione intimata, preso atto del contenuto delle citate sentenze del Consiglio di Stato, ha ritenuto di operare allo stesso modo anche nei confronti dell’istanza presentata dal ricorrente, convocandolo presso i propri uffici per il giorno 27.01.2025 e 25.2.2025 e consegnandogli la documentazione comprendente “copia dei verbali e della intera documentazione dei soggetti proponenti classificatisi nelle posizioni da 1 a 39 ad eccezione della documentazione inerente il Programma nr. 39”.
Come puntualmente fatto rilevare dal ricorrente nei verbali doc. n. 356 e n. 37, l’accesso in questione non potrebbe considerarsi satisfattivo, né idoneo a fare venire meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, poiché l’istanza presentata in data 05.03.2024 dalla stessa ricorrente aveva ad oggetto l’acquisizione di documentazione diversa da quelle oggetto delle suddette sentenze (ed esibita dall’Amministrazione solo nelle suddette date), in quanto la documentazione richiesta concerne, in questo caso:
(a) le istanze di riesame formulate da tutti i soggetti proponenti ai sensi dell’art. 9, comma 5 dell’avviso pubblico, con i relativi allegati;
(b) la documentazione integrale inerente all’istruttoria eseguita su tutte le istanze di riesame e/o comunque relativa alla revisione e/o alla nuova valutazione operata dalla Commissione di Valutazione per tutti i programmi ed i progetti presentati da tutti i soggetti proponenti (sia dall’istante che da tutti gli altri proponenti), comprensiva dei verbali delle relative sedute, delle eventuali griglie e/o criteri di valutazione, nonché in ogni caso degli atti di attribuzione dei punteggi;
(c) il verbale della Commissione di Valutazione del 19.10.2023;
(d) la nota della Commissione di Valutazione prot. n. 584060 del 20.10.2023.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha fin qui concesso al ricorrente di accedere alla documentazione di cui ai punti sub a) e sub b) che precedono.
Sotto un diverso profilo, ha dedotto che l’istanza (e le istanze oggetto delle sentenze sopra richiamate) fanno riferimento ad una situazione precedente all’attuale, nel frattempo mutata, in quanto a seguito dell’attuazione della misura M2C1 – Investimento 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), avvenuta con il D.M. n. n. 0264374 del 12 giugno 2024 e con il successivo decreto direttoriale prot. n. 0569071 del 28.10.2024 la graduatoria c.d. definitiva è soggetta a scorrimento potenzialmente illimitato fino all’esaurimento dei fondi disponibili (attualmente si è giunti a scorrere fino alla posizione n. 127).
Nel caso di specie, viene infatti in rilievo una graduatoria (docc. nn. 33 – 34) per la quale:
a) è espressamente previsto lo scorrimento in caso di stanziamento di ulteriori risorse (e ciò sia nell’ambito degli originari fondi PNC, sia nell’ambito del nuovo “Fondo Rotativo” previsto dal PNRR);
b) non è possibile prevedere, in caso di scorrimento, quanti e quali programmi alla fine verranno effettivamente finanziati, né fino a quale posizione effettiva della graduatoria, in quanto l’effettivo conseguimento del beneficio è subordinato al possesso di ulteriori requisiti di ordine finanziario, da valutarsi in sede di esame della proposta definitiva, che molti proponenti interessati in prima battuta dallo scorrimento ben potrebbero non possedere o non riuscire a prestare, con conseguente possibilità di subentro anche per quei proponenti che si collochino nelle posizioni successive, ed apparentemente in posizioni anche molto lontane da quelle potenzialmente interessate dallo scorrimento.
Su tali basi, il ricorrente ha insistito circa l’interesse all’ottenimento di tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 05.03.2024 in relazione a tutti i soggetti proponenti in graduatoria.
L’Amministrazione resistente ha ribadito, con successiva memoria, che la domanda della ricorrente è stata accolta nei limiti di quanto già affermato dal Consiglio di Stato, anche perché nel caso di specie il ricorrente stesso si sarebbe dichiarato soddisfatto della documentazione acquisita (come da annotazione in calce al relativo verbale), né risulterebbe sul verbale di ostensione del 25/02/25 l’apposizione di riserva alcuna circa l’intenzione di ottenere altri documenti, pertanto ogni ulteriore richiesta non potrebbe trovare accoglimento.
Nella camera di consiglio del 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso, regolare e tempestivo in rito, è fondato e deve, pertanto essere accolto.
1.1. Parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, nell’ambito della procedura indetta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di cui all’Avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, successivamente modificato dall’Avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022, e di non essere risultata, all’esito, beneficiaria in quanto collocatasi in posizione non utile, impugna, in questa sede, il silenzio - rigetto, poi formalizzato in un solo parziale accoglimento dell’istanza di accesso alla documentazione indicata in premessa.
Con i motivi di gravame, congiuntamente sindacabili, in quanto strettamente connessi, il ricorrente si duole, in estrema sintesi, della dedotta illegittimità del (parziale) diniego opposto dall’Amministrazione.
Secondo la prospettazione del ricorrente, sussisterebbe, sia ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 (c.d. accesso civico), sia ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e ss.mm., il diritto della parte richiedente all’esibizione delle istanze di riesame, formulate dalle altre concorrenti, ai sensi dell’art. 9, comma 5, dell’Avviso pubblico e della documentazione integrale inerente all’istruttoria eseguita su tutte le istanze di riesame e/o comunque relativa alla revisione e/o alla nuova valutazione operata dalla Commissione di Valutazione per tutti i programmi ed i progetti presentati da tutti i soggetti proponenti (sia dall’istante che da tutti gli altri proponenti), comprensiva dei verbali delle relative sedute, delle eventuali griglie e/o criteri di valutazione, nonché in ogni caso degli atti di attribuzione dei punteggi.
In particolare, l’Amministrazione avrebbe errato nel consentire l’accesso solo parziale alla documentazione de qua, sussistendo infatti uno specifico interesse del ricorrente (partecipante alla procedura concorsuale inerente la conclusione dei contratti filiera) alla conoscenza delle motivazioni che hanno condotto l’Amministrazione a rivedere i punteggi assegnati alle imprese controinteressate.
L’Amministrazione, infatti, non potrebbe in alcun modo restringere l’accesso, anche qualora vi siano dei potenziali controinteressati, tenuto conto che, in subiecta materia, sarebbero prevalenti le esigenze di difesa manifestate dalla parte istante, sicché il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo.
A fronte di tali deduzioni, l’Amministrazione ha replicato che l’accesso è stato soddisfatto nei limiti già riconosciuti dal Consiglio di Stato in altre fattispecie similari (documentazioni delle prime 39 classificate ed alcuni atti istruttori meglio elencati in narrativa).
1.2. Ritiene il Collegio che le doglianze sollevate dalla parte ricorrente siano condivisibili.
In via preliminare, occorre evidenziare come, nel caso di specie, non si sia verificata alcuna cessazione della materia del contendere, in ragione della documentazione medio tempore ostesa dall’Amministrazione resistente.
Ciò in quanto la documentazione ostesa dall’Amministrazione non atteneva a quella espressamente indicata nell’istanza di accesso di che trattasi (in particolare, le istanze di riesame e le conseguenti valutazioni espresse della Commissione giudicatrice), sia perché l’eventuale adesione della parte ricorrente deve avvenire in modo espresso e rituale in corso del giudizio, a nulla valendo comportamenti (peraltro equivoci) manifestati in sede procedimentale.
Sotto tale profilo, nel verbale si espone che la parte richiedente “si dichiara soddisfatta” con una locuzione che – testualmente – non può che riferirsi alla (idoneità della) documentazione in quella sede consegnata in forma dematerializzata; tanto che lo stesso verbale attesta che l’Amministrazione si riserva di consegnare documenti ancora in corso di reperimento.
Ciò posto, in punto di diritto occorre evidenziare, alla stregua dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, n. 10, che la Pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della Legge n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento.
Nel caso di specie, l’istanza d’interesse, formulata in modo cumulativo, può essere comunque ricondotta sotto lo schema dell’accesso documentale di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm., in ragione delle evidenti ragioni di natura difensiva ivi rappresentate nell’ambito della procedura concorsuale de qua.
Tanto chiarito, questo Collegio evidenzia che è sicuramente sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale di cui all’art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. della parte ricorrente all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso d’interesse, con riferimento alle istanze di riesame formulate da tutti i soggetti proponenti ai sensi dell’art. 9, comma 5 dell’Avviso pubblico, con i relativi allegati, e alla documentazione integrale inerente all’istruttoria eseguita su tutte le istanze di riesame e/o comunque relativa alla revisione e/o alla nuova valutazione operata dalla Commissione di Valutazione per tutti i programmi ed i progetti presentati da tutti i soggetti proponenti (sia dall’istante che da tutti gli altri proponenti), comprensiva dei verbali delle relative sedute, delle eventuali griglie e/o criteri di valutazione, nonché in ogni caso degli atti di attribuzione dei punteggi.
Ed invero, parte ricorrente ha puntualmente precisato di essere interessata a comprendere le ragioni che hanno condotto l’Amministrazione a rivedere i punteggi attribuiti a talune controinteressate a seguito delle rispettive istanze di riesame, evidentemente con lo scopo di verificare eventuali lesioni della propria posizione, senza che ciò debba necessariamente integrare i presupposti per la proposizione di un’impugnazione giurisdizionale.
Tale interesse è strutturato anche dalla circostanza sopravvenuta costituita dell’utilizzo della graduatoria d’interesse per l’erogazione delle ulteriori provvidenze di cui agli atti.
1.3. Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, previo annullamento in parte qua e nei limiti dell’interesse, del provvedimento impugnato, condanna l’Amministrazione intimata al rilascio, in favore del ricorrente, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso come meglio specificata in premessa.
Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e della sussistenza di precedenti di segno opposto di questo Tribunale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso agli atti, con ostensione e rilascio di copie entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Mariangela Caminiti
IL SEGRETARIO