Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.2 - Decreto di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualità 2021, 2022 e 2023.
(Decreto 06/08/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 16 settembre 2025, n. 215)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
VISTO regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO l’articolo 60, par.2, del citato regolamento (UE) n.1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione del relativo programma;
VISTI, in particolare, gli articoli 65, par. 3 e 66 del citato regolamento (UE) n.1305/2013, ai sensi dei quali rispettivamente gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione e gli altri organismi e l’Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all’esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell’efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l’organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all’espletamento del proprio incarico;
VISTO il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2024) 3477 del 17 maggio 2024, in particolare, la sottomisura 17.2 “Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali”;
VISTA la modifica al PSRN 2014-2022 presentata ufficialmente ai servizi della Commissione Europea in data 1° agosto 2025 che incrementa, tra l’altro, il finanziamento del FEASR alla sottomisura 17.2 aumentando il contributo pubblico assegnato da € 10.500.000,00 a € 12.260.000,00, ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate al Programma, in vista della chiusura finanziaria della programmazione 2014-2022;
VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 12 marzo 2015, n. 59;
VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 36 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n.1305/2013, così come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 28 marzo 2019, n. 74;
VISTO il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 28 marzo 2019, n.74;
VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante “Disciplina del regime di condizionalità̀ ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 4 maggio 2020, n. 113;
VISTO il decreto direttoriale 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019, al n. 861;
VISTO il decreto direttoriale 26 luglio 2021, n.340440 di approvazione della Convenzione di delega sottoscritta il 12 luglio 2021 dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all’affidamento delle attività delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021, al n.783;
VISTO il decreto direttoriale 23 giugno 2022, n. 283333 di integrazione del decreto 7 febbraio 2019, n.1411, registrato alla Corte dei Conti il 1° agosto 2022, n. 922;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n.183 recante “Coordinamento delle Politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n.285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n.320, recante il conferimento dell’incarico di Direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini;
VISTA la direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n.193;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all’Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n.219;
VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2025, registrata all’Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n.221;
CONSIDERATO che l’AGEA, ai sensi dei D.Lgs.n.165/1999 e n.118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell’art. 7, par.1, del regolamento (UE) n.1306/2013;
VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n.9402305 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (PGRA 2021), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l’8 marzo 2021, n. 57;
VISTO il decreto 31 maggio 2021, n. 251767 di modifica del PGRA 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l’11 agosto 2021, n.191;
VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2021, n. 591232 di modifica del PGRA 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 9 dicembre 2021, n.292;
VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n.148418 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA 2022), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 17 maggio 2022, n.114;
VISTO il decreto 3 giugno 2022, n. 247561 di modifica del PGRA 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 14 luglio 2022, n. 163;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 24 febbraio 2023, n.47 e, in particolare, l’articolo 4 “Agricoltore in attività”;
VISTO il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n.64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 7 aprile 2023, n. 83;
VISTO il decreto 31 maggio 2023, n. 281419 di modifica del PGRA 2023 recante differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative e delle coperture mutualistiche a copertura dei rischi sulle colture permanenti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 24 luglio 2023, n. 171;
TENUTO CONTO che nel PGRA sono individuate, tra l’altro, le tipologie di spesa ammissibile di cui ai Fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
CONSIDERATO che la domanda di riconoscimento presentata dai Soggetti gestori all’Autorità competente costituisce manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici della sottomisura 17.2 del PSRN 2014-2022 ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 febbraio 2019;
TENUTO CONTO della necessità di procedere all’attuazione della sottomisura 17.2 del PSRN 2014- 2022, relativamente alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti al Fondo di mutualizzazione per le annualità dal 2021 al 2023, ultima campagna finanziata con risorse della programmazione 2014-2022;
PRESO ATTO che l’organismo pagatore AGEA deve effettuare il pagamento dei contributi della programmazione 2014-2022 entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025, stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020;
VISTO il decreto 7 luglio 2022, n.302820 di approvazione dell’avviso pubblico relativo alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità – sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, con una dotazione finanziaria complessiva di € 2.000.000,00 ripartiti equamente tra le due sottomisure, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 31 ottobre 2022, n. 255;
VISTO il decreto 27 febbraio 2023, n.124989 di approvazione dell’Avviso pubblico – Invito a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualità 2019 e 2020 con una dotazione finanziaria pari a € 3.700.000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 12 maggio 2023, n. 110;
VISTO il provvedimento di concessione AGEA n. 55926 dell’11 luglio 2025 che impegna un importo di contributo pubblico pari a € 339.517,71 a valere sulle domande di sostegno presentate per la sottomisura 17.2 ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero;
CONSIDERATO che l’importo non utilizzato di € 660.482,29 rispetto alla dotazione disponibile di € 1.000.000,00 per la sottomisura 17.2 di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n.302820, può essere assegnato alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti per le annualità dal 2021 al 2023;
PRESO ATTO che le domande di sostegno presentate a valere sull’Avviso pubblico approvato con decreto 27 febbraio 2023, n.124989, registrano un fabbisogno finanziario complessivo di € 3.478.711,35 rispetto alla dotazione disponibile di € 3.700.000 e che, poiché per tale Avviso pubblico non possono essere presentate ulteriori domande di sostegno, nelle more dell’adozione da parte di AGEA dei relativi provvedimenti di concessione, l’importo non necessario di € 221.288,65 può essere assegnato alle annualità successive;
RITENUTO opportuno stabilire una dotazione finanziaria per le annualità 2021-2023 in funzione delle risorse ancora disponibili, ivi comprese le economie rinvenienti dagli Avvisi pubblici approvati con decreti 7 luglio 2022, n.302820 e 27 febbraio 2023, n.124989, pari a € 8.441.770,94, rispetto alla nuova dotazione assegnata alla sottomisura 17.2 di € 12.260.000,00;
RITENUTO, altresì, opportuno che le decisioni dell’Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.2 siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2022 nell’ambito del sistema di Gestione del Rischio
DECRETA
Articolo 1
(Sottomisura 17.2 del PSRN 2014/2022 - Approvazione dell’Avviso pubblico – invito a presentare proposte inerenti all’integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica – Annualità 2021, 2022 e 2023)
1. È approvato l’allegato Avviso pubblico – invito a presentare proposte inerenti all’integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica ai sensi della sottomisura 17.2 – Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie di cui al PSRN 2014-2022 - Annualità 2021, 2022 e 2023. L’Avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
(Dotazione Finanziaria)
1. La dotazione finanziaria prevista per l’Avviso pubblico di cui all’articolo 1 è pari ad euro 8.441.770,94 di cui euro 4.642.974,02 a carico del Fondo di Rotazione ex L.183/1987 ed euro 3.798.796,92 a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2. Con successivo provvedimento, l’Autorità di gestione potrà incrementare la dotazione di cui al comma 1 in caso di eventuali economie relative alle annualità precedenti.
Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini
AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN) 2014-2022
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE INTEGRAZIONE DELLE QUOTE DI ADESIONE ALLA COPERTURA MUTUALISTICA - MISURA 17, SOTTOMISURA 17.2
ANNUALITÀ 2021-2022-2023
OGGETTO: Avviso pubblico a presentare proposte - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022 – Misura 17, sottomisura 17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali. Annualità 2021-2022-2023 – Integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica.
Articolo 1: Finalità e obiettivi
La sottomisura 17.2 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN), è finalizzata a fornire sostegno ai fondi di mutualizzazione (di seguito Fondi) che possono operare in modo complementare o alternativo agli altri strumenti di gestione del rischio, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell’Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183.
La sottomisura persegue l’obiettivo di ampliare il ventaglio di strumenti di gestione del rischio a disposizione delle imprese agricole, per le quali l’offerta di tali strumenti è oggi essenzialmente limitata a prodotti assicurativi, attraverso il sostegno ai Fondi, ufficialmente riconosciuti, basati sulla mutualità tra agricoltori e, in particolare, per i rischi che non trovano nel sistema assicurativo una concreta protezione.
Il presente Avviso, ai sensi dei decreti ministeriali 5 maggio 2016 e 7 febbraio 2019, del decreto direttoriale 19 luglio 2019 ed in conformità al PSRN 2014-2022 e al Piano di gestione dei rischi in agricoltura per le campagne di riferimento (dal 2021 al 2023), fornisce una serie di disposizioni per la concessione e l’erogazione di un contributo pubblico finalizzato all’integrazione delle quote versate al Fondo dagli agricoltori attivi per l’adesione alla copertura mutualistica annuale. I Fondi ufficialmente riconosciuti che operano per le campagne 2021, 2022 e 2023 hanno attivato esclusivamente la copertura mutualistica per le produzioni vegetali.
Articolo 2: Definizioni
Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
a) “AdG”: Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014/2022 - Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in Via XX Settembre 20 – 00187 Roma;
b) “Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che nel Capo III stabilisce l’entità del contributo pubblico relativamente ai Fondi, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.
Nel PGRA sono individuate le produzioni e i rischi assoggettabili a copertura mutualistica. Sono altresì definiti i contenuti del contratto di copertura mutualistica, i relativi termini massimi di sottoscrizione e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
c) “Sistema di gestione del rischio (SGR)”: istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell’ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
d) “Fondo per rischi climatici e sanitari” (di seguito “Fondo”): il Fondo di cui all’art. 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016 n. 10158 che può beneficiare del sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
e) “Soggetto gestore del Fondo (SG)”: i soggetti di cui all’articolo 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell’Autorità competente (MASAF), ai fini della gestione di uno o più Fondi per rischi climatici e sanitari, e siano stati inseriti nell’elenco dei SG, istituito in ambito SIAN – SGR di cui all’art. 4 del decreto ministeriale del 7 febbraio 2019 n. 1411;
f) “Rischi climatici”: un’avversità atmosferica e/o una calamità naturale ricomprese tra quelle indicate nel PGRA della campagna di riferimento;
g) “Avversità atmosferica”: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
h) “Calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
i) “Rischi sanitari”: le fitopatie e le infestazioni parassitarie ricomprese tra quelle indicate nel PGRA della campagna di riferimento;
j) “Agricoltore attivo”: un agricoltore - persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo e dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola
- che rientri nelle fattispecie indicate dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465, ovvero per la campagna 2023 ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n.0660087 e s.m.i.;
k) “Manifestazione di interesse”: la domanda di riconoscimento presentata da un soggetto gestore ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n.1411;
l) “Domanda di sostegno”: la domanda di partecipazione al presente Avviso inoltrata dal SG di un Fondo ufficialmente riconosciuto, a completamento dell’iter avviato con la presentazione della manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici della sottomisura
17.2 “Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali”;
m) “Data di presentazione della domanda di sostegno”: la data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
n) “Domanda di pagamento”: la domanda presentata all’Organismo pagatore AGEA da un SG
di un Fondo per ottenere il pagamento del contributo pubblico ammesso;
o) “Fascicolo aziendale”: l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
p) “Domanda di adesione al Fondo”: la richiesta di partecipazione al Fondo redatta nel rispetto dei contenuti indicati all’art 6 del DM 5 maggio 2016, n. 10158, nel PGRA della campagna di riferimento e nel PSRN 2014-2022, che regola i rapporti intercorrenti tra il singolo agricoltore ed il SG dei Fondi;
q) “Domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale”: la domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all’articolo 7 del DM 5 maggio 2016, n. 10158, nel PGRA della campagna di riferimento e nel PSRN 2014-2022, che consente a ciascun agricoltore aderente ad un Fondo di accedere alla copertura mutualistica per un periodo annuale o infra-annuale;
r) “Piano assicurativo individuale (PAI)”: il documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell’ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l’agricoltore esegue;
s) “Operazione”: il progetto relativo alla sottoscrizione di coperture mutualistiche annuali tra il Fondo e gli agricoltori aderenti, selezionato dall’Autorità di Gestione del PSRN 2014-2022, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.2;
t) “Durata dell’operazione”: il periodo di tempo corrispondente alla durata della copertura mutualistica che il Fondo attiva per la campagna di riferimento;
u) “Operazione pienamente realizzata”: l’operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura, a prescindere dalla data in cui è stata versata al Fondo la quota a carico degli agricoltori aderenti;
v) “Operazione completata”: l’operazione pienamente realizzata e per la quale sono state sostenute le relative spese ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;
w) “Utente qualificato”: il richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; x) “Codice OTP”: il codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;
y) “Elenco dei Soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione”: l’elenco istituito in ambito SIAN/SGR ai sensi dell’articolo art. 4 del decreto ministeriale 7 febbraio 2019 n. 1411.
z) “Standard Value”: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell’agricoltore e dei valori massimi assoggettabili a copertura mutualistica ai fini del calcolo dell’importo della quota massima ammissibile a sostegno ai sensi del PSRN 2014-2022.
Articolo 3: Beneficiari
Possono beneficiare del sostegno i Fondi per i rischi climatici e sanitari, ufficialmente riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n.1411, che non si trovino in fase di sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto 7 febbraio 2019 e che abbiano offerto coperture mutualistiche per almeno una delle campagne 2021-2023.
Articolo 4: Criteri di ammissibilità delle operazioni
Sono ammesse al sostegno previsto dal presente Avviso esclusivamente le quote di adesione a coperture mutualistiche versate al Fondo e a carico di agricoltori aderenti al medesimo Fondo che soddisfano i seguenti requisiti:
1. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
2. qualificarsi come agricoltori attivi, per le campagne 2021-2022 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018 n. 5465 mentre per la campagna 2023 ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n.660087 e s.m.i.;
3. essere titolari di Fascicolo Aziendale, nel quale deve essere dettagliato il piano di coltivazione e devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.
In caso di subentro, i suddetti requisiti devono essere soddisfatti anche dal socio cessionario/erede. Ciascun agricoltore aderente deve aver sottoscritto apposita domanda di adesione alla copertura mutualistica per la campagna di riferimento.
La copertura mutualistica cui aderisce ciascun agricoltore deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di sottoscrizione della relativa domanda. Gli appezzamenti delle singole colture oggetto di copertura mutualistica devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale.
Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica o una polizza agevolata per la stessa combinazione CUUA/prodotto/comune/rischio.
4.1 Produzioni proteggibili
Le produzioni proteggibili sono indicate nell’allegato 1 del presente Avviso. I relativi prodotti sono indicati nell’allegato 2 al presente Avviso. In ogni caso, i prodotti proteggibili sono quelli indicati dal Fondo per la campagna di riferimento come riportati nell’Elenco dei Soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione a sistema SGR di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 7 febbraio 2019.
4.2 Rischi proteggibili
Le coperture mutualistiche devono proteggere esclusivamente dai rischi riportati negli allegati 3,
4 e 5 del presente Avviso. In ogni caso, i rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assoggettabile a copertura mutualistica e rientrare tra quelli indicati dal Fondo per la campagna di riferimento come riportati nell’Elenco dei Soggetti gestori di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 7 febbraio 2019.
4.3 Soglia e rimborso del danno
Sono ammissibili le coperture mutualistiche che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell’agricoltore aderente ovvero al valore protetto in tutti i casi in cui quest’ultimo risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell’agricoltore è calcolato conformemente a quanto definito al successivo articolo 5.
Sono altresì ammissibili soltanto le coperture mutualistiche che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui al paragrafo 4.2. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dal Fondo di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l’esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 20% del valore della produzione media annua dell’agricoltore.
Le coperture mutualistiche devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri.
4.4 Termini per la sottoscrizione delle coperture mutualistiche
Ai fini dell’ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell’anno cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, come stabilite dal relativo PGRA e di seguito indicate:
1. per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
2. per le colture permanenti entro il 12 giugno per l’annualità 2021 ovvero entro il 10 giugno per l’annualità 2022 ed entro il 30 giugno per l’annualità 2023;
3. per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura, entro il 30 giugno;
4. per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
5. per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate al precedente punto 4) entro il 31 ottobre;
6. per le colture che appartengono ai gruppi di cui ai precedenti punti 3 e 4, seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
Articolo 5: Impegni ed altri obblighi
a) Il Fondo deve prevedere l'obbligo per l'agricoltore di proteggere l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. Tale obbligo deve intendersi riferito all’intera superficie coltivata con una determinata produzione vegetale di cui all’allegato 1 in fase produttiva, in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.
b) Per ciascun prodotto, il valore unitario non può superare il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI, collegato alla copertura mutualistica, dall’imprenditore agricolo e verificato tramite l’utilizzo degli “Standard Value” (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso. In aggiunta, esclusivamente per l’uva da vino DOP e IGP, il valore unitario protetto per singola menzione non può superare lo SV del gruppo di riferimento o, laddove superiore allo SV, deve essere verificato sulla base di idonea documentazione fornita dall’agricoltore.
c) Per ciascun prodotto coperto di cui all’articolo 4, paragrafo 4.1, i valori oggetto di protezione da parte del Fondo devono essere quelli realmente ottenibili dagli appezzamenti protetti.
Articolo 6: Dichiarazioni
Il richiedente, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della Domanda di sostegno certifica, assumendole come proprie e veritiere, tutte le dichiarazioni di seguito riportate:
a) di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
1. ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 4;
2. agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 5.
3. ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 7;
b) che per la realizzazione delle operazioni di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR (Fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
c) che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all’articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011;
d) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l’autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
e) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno;
f) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
g) di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall’articolo 16 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
h) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’articolo 33 del D.Lgs n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
i) di essere in possesso delle dichiarazioni che attestano l’insussistenza delle cause di non ammissibilità dei soggetti aderenti al Fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n.10158;
j) di essere a conoscenza che ai fini del percepimento dell'aiuto di cui all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'azienda aderente deve soddisfare il requisito "dell'agricoltore in attività" ai sensi dell'art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle relative norme nazionali, ovvero per la campagna 2023 ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n.660087 e s.m.i.;
k) che per tutti i CUAA presenti in domanda, nelle relative domande di adesione alla copertura mutualistica agli atti di questo Soggetto gestore, gli agricoltori aderenti hanno dichiarato di non aver sottoscritto coperture mutualistiche aventi la stessa combinazione anno/prodotto/comune/rischio;
l) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/86 riguardanti, tra l’altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
m) di essere a conoscenza delle disposizioni per il riconoscimento e la revoca del Soggetto gestore previste dall’articolo 6 del decreto 7 febbraio 2019, n.1411;
n) di disporre e poter esibire, se richiesto, in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
1. l’adesione dei singoli agricoltori al Fondo;
2. l’adesione dei singoli agricoltori alla copertura mutualistica annuale;
3. il percepimento delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti;
o) di impegnarsi a conservare tutta la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione delle coperture mutualistiche nonché il percepimento della quota di adesione a carico degli aderenti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell’Organismo pagatore;
p) di essere a conoscenza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, attuato in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018, che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
q) di accogliere e approvare sin d’ora, che l’AdG o suo delegato abbia accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del Soggetto Gestore e dei propri aderenti per le attività di ispezione previste nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
r) di esonerare l’Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
s) di essere consapevole che l’AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i pertinenti controlli relativi alla spesa ammissibile e al contributo concedibile;
t) di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022, relativi alla tipologia di intervento oggetto del presente Avviso;
u) di non avere creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell’articolo 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
v) di essere consapevole che ai sensi dell’art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell’attività amministrativa, è incentivato l’uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l’accesso agli atti da parte degli interessati;
w) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalla seguente:
- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
x) di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l’Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della Legge n. 69/2009;
y) di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata in domanda, in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in Avviso;
z) di essere consapevole che, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell’Amministrazione;
aa) di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della Domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
bb) di essere a conoscenza che l’approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell’Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
cc) di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;
dd) di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.
Articolo 7: Criteri di ammissibilità delle spese
Ai sensi del presente Avviso, per tutte le spese relative all’operazione oggetto di contributo pubblico, si applicano le regole generali di ammissibilità previste dalla normativa dell’Unione europea attinenti al FEASR. Ai sensi del presente Avviso, affinché una spesa sia ammissibile deve soddisfare almeno i seguenti requisiti:
a) la spesa deve rientrare in una delle categorie di spesa previste dal PSRN nonché dal PGRA dell’anno di riferimento;
b) la spesa non deve essere finanziata da altri programmi dell’Unione europea e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche;
c) la spesa deve avere un importo ragionevole e rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
d) la spesa deve essere effettuata nel periodo di vigenza temporale;
e) la spesa relativa alle quote a carico degli agricoltori aderenti deve essere riportata tra le entrate del Fondo.
7.1 Spese ammissibili
Il sostegno finanziario può essere concesso solo ad integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti versate al Fondo previa sottoscrizione della domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale.
La quota di adesione alla copertura mutualistica ammissibile (quota a carico dell’agricoltore) è pari al minor valore tra la quota a carico dell’azienda aderente riportata nella domanda di adesione alla copertura mutualistica e la quota calcolata come segue:
(valore della produzione massima assoggettabile a copertura mutualistica * la tariffa approvata
dall’Autorità competente (MASAF) per il Fondo riconosciuto * 0,30).
La quota totale ammissibile per ciascuna domanda di sostegno (quota a carico dell’agricoltore + integrazione pubblica) è calcolata sulla base delle quote di adesione alla copertura mutualistica ritenute ammissibili per ciascun agricoltore aderente.
7.2 Vigenza temporale
Le quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti potranno considerarsi ammissibili se versate al Fondo dopo la data di presentazione della MI e prima della presentazione della Domanda di pagamento di cui al successivo articolo 13.
Articolo 8: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno
Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il Soggetto gestore abbia:
- ottenuto il riconoscimento ufficiale del Fondo oggetto di domanda di sostegno, ovvero ottenuto l’approvazione ufficiale delle eventuali modifiche apportate ai documenti oggetto di riconoscimento per la campagna di riferimento;
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale presso l’OP territorialmente competente in base alla Regione dove è ubicata la sede legale del proponente stesso, indicando obbligatoriamente un indirizzo PEC valido, per le comunicazioni di cui al successivo articolo 17;
- verificato la validità del documento di identità del rappresentante legale;
- verificato che gli agricoltori aderenti alla copertura mutualistica abbiano presentato il PAI relativo alle campagne 2021, 2022 e 2023;
- trasmesso in SIAN-SGR i dati relativi a ciascuna copertura mutualistica per la campagna di riferimento, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione;
- trasmesso all’OP AGEA, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione attestante la tracciabilità del versamento al Fondo delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti alla predetta copertura, ai fini dell’ammissione al pagamento.
Articolo 9: Modalità presentazione domanda di sostegno
Ai fini dell’accesso al contributo il Soggetto gestore deve presentare, separatamente per ogni Fondo riconosciuto, una domanda di sostegno per ciascuna annualità di riferimento. È ammessa la possibilità di presentare più domande di sostegno per annualità.
AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.
Ciascuna domanda di sostegno, i cui contenuti sono descritti nell’allegato 7 del presente Avviso, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l’atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP (utenti qualificati).
Il Sistema consente la presentazione delle domande di sostegno esclusivamente ai Soggetti Gestori che risultano riconosciuti ed inseriti nell’elenco di cui al decreto 7 febbraio 2019 istituito in ambito SIAN. Diversamente, se il Fondo risulta in stato di revoca del riconoscimento, il sistema non consente la presentazione della domanda.
La domanda di sostegno dovrà essere corredata da:
a) i dati relativi a ciascuna copertura mutualistica per la campagna di riferimento;
b) copia del documento di identità del rappresentante legale del SG in corso di validità.
Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. In sede di compilazione della domanda il Soggetto Gestore del Fondo dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido.
La sottoscrizione della domanda comporta l’accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata specifica ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda di sostegno. Le domande di sostegno possono essere presentate entro il 30 sett emb re 2 025 .
Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo o festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo o utile.
Articolo 10: Istruttoria della domanda di sostegno
Tutte le domande di sostegno presentate, ai sensi dell’art. 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: a) alla ricevibilità della domanda: la verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;
b) all’ammissibilità della domanda: la verifica di ammissibilità ha ad oggetto l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità relativi sia ai beneficiari che alle operazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili, stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. In caso di subentro, le verifiche saranno svolte anche in riferimento al socio cessionario/erede. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l’inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.
c) alla determinazione dell’importo ammissibile a contributo.
La quota di adesione alla copertura mutualistica a carico dell’aderente ammissibile è pari al minor valore tra la quota a carico dell’agricoltore aderente trasmessa dal SG e la quota massima calcolata come di seguito riportato:
[valore della produzione unitaria massima assoggettabile a copertura mutualistica *
superficie ammissibile * tariffa approvata *0,30]
In caso di coperture mutualistiche collegate a PAI associati a domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura 17.1 (intervento SRF.01 per la campagna 2023) e già istruite con esito positivo, il valore della produzione massimo assoggettabile a copertura mutualistica coincide con il valore assicurato ammesso per la predetta sottomisura
17.1/intervento SRF.01. In caso di coperture mutualistiche collegati a PAI non associati a domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura 17.1/intervento SRF.01, il valore della produzione massimo assoggettabile a copertura mutualistica è determinato in base a:
• i valori unitari protetti nei limiti fissati nel PAI collegato, verificati tramite lo Standard Value. In particolare, sarà verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Qualora il valore della produzione storica dichiarato nel PAI risulti superiore allo Standard Value di riferimento, l’agricoltore aderente al fondo è tenuto a presentare la documentazione giustificativa atta a dimostrare il valore dichiarato. Per le sole uve da vino DOP e IGP qualora il valore protetto di una o più menzioni risulti superiore al relativo Standard Value del gruppo di riferimento, l'aderente dovrà presentare idonea documentazione atta a dimostrare il valore medio individuale per tale/i menzione/i.
La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value, ovvero di valore assicurato di una o più menzioni superiore allo Standard Value di riferimento nel caso delle sole uve da vino DOP e IGP, che l’aderente è tenuto a presentare è la seguente:
a. fatture e altri documenti fiscali per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento relative al prodotto oggetto di domanda;
b. prospetto in formato Excel che illustri il calcolo effettuato alla base del valore della produzione storica dichiarato nel PAI;
c. elenco riepilogativo della documentazione presentata per ciascuna annualità. In caso di assenza di documentazione presentata per una o più annualità, tali annualità concorreranno al calcolo della media triennale o quinquennale per la determinazione del valore della produzione storica ammissibile con un valore pari a zero.
Ai fini delle verifiche del valore della produzione storica dichiarato nel PAI, la superficie di riferimento per il prodotto, ovvero per le uve DOP e IGP per la menzione oggetto di copertura, in ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento è quella risultante dal Fascicolo aziendale AGEA.
Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione della documentazione di cui ai punti da a. a c. sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
• le superfici per la campagna di riferimento nel rispetto del valore del Fascicolo aziendale.
In ogni caso, la tariffa è quella approvata dal MASAF per la campagna di riferimento, come risultante nell’Elenco dei Soggetti gestori dei Fondi di mutualizzazione.
Di conseguenza, la quota totale di adesione alla copertura mutualistica ammissibile è calcolata come segue:
(quota di adesione a carico dell’agricoltore ammissibile / 0,30).
La quota complessiva di adesione alla copertura mutualistica ammissibile per ciascuna domanda di sostegno, sulla base della quale si determina il contributo pubblico concedibile, corrisponde alla somma delle quote totali di adesione alla copertura mutualistica calcolate come sopra riportato.
I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
L’istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA che esegue i controlli amministrativi registrandone l’esito in apposita lista di controllo (check list).
Ai fini del perfezionamento dell’iter istruttorio l’Agenzia ha facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.
Articolo 11: Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo
All’esito dei controlli istruttori, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della quota complessiva di adesione alla copertura mutualistica ammissibile e del contributo concesso. L’atto è trasmesso ai beneficiari. L’atto di approvazione è pubblicato sul sito AGEA www.agea.gov.it e trasmesso all’Autorità di gestione, che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.
Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.
Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità, che segue lo stesso iter di pubblicazione dell’atto di approvazione.
Articolo 12: Modalità di presentazione istanza di riesame
Qualora all’esito dell’istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell’importo richiesto, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 il richiedente può presentare istanza di riesame per l’importo non ammesso.
Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 10 il richiedente presenta istanza di riesame debitamente corredata della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, esclusivamente, pena la non ricevibilità, via PEC agli indirizzi protocollo- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Eventuali disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle istruzioni operative emanate da AGEA. La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA la mancata presentazione dell’istante, comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell’Amministrazione.
Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori a 100 euro.
AGEA comunica l’esito dell’istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l’istruttoria assume carattere definitivo.
Articolo 13: Presentazione della domanda di pagamento
Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario deve presentare per ciascuna annualità di riferimento apposita domanda di pagamento all’OP AGEA, nei limiti dell’importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è il 20 ottob re 2025.
Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, per
motivazioni debitamente documentate entro il medesimo termine, l’Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.
Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici dell’OP AGEA, direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l’atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP.
La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall’OP AGEA. Per la documentazione attestante la tracciabilità del versamento al Fondo delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti alla predetta copertura, si rimanda all’articolo 8 del presente avviso. Il versamento al Fondo deve avvenire con modalità tracciabili, il pagamento in contanti non è consentito. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa. Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle istruzioni operative emanate dall’Organismo pagatore AGEA.
Articolo 14: Istruttoria delle domande di pagamento
L’istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall’OP AGEA e prevede:
- controlli di ricevibilità;
- controlli amministrativi;
- controlli in loco.
14.1 Controlli di ricevibilità delle domande
La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse. Inoltre, tale verifica include il rispetto dei termini temporali di presentazione delle domande. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta il mancato accoglimento delle domande di pagamento.
14.2 Controlli amministrativi
Nell’ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate e considerate ricevibili atte a verificare:
1. la conformità della quota di adesione a carico di ciascun agricoltore con quella accolta con
la domanda di sostegno;
2. i pagamenti effettuati al Fondo e la conformità degli esiti dell’eventuale perizia asseverata;
3. la presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali e/o unionali.
14.3 Controlli in loco per le domande selezionate a campione
I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa dichiarata dall’OP AGEA nell’anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un’analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.
Attraverso i controlli in loco è verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l’esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.
I controlli in loco comprendono una visita presso la sede del beneficiario e sono effettuati alla presenza del rappresentante legale o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
Le modalità di esecuzione delle “visite sul luogo in cui l’operazione è realizzata” nell’ambito dei
controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.
L’esito dei controlli amministrativi di cui al precedente punto 14.2 è comunicato via PEC al beneficiario.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, il pagamento dell’aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell’istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo 12. L’OP AGEA è responsabile dell’istruttoria delle richieste di riesame e ne comunica via PEC l’esito che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.
Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l’Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l’elenco dei pagamenti.
Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall’Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
Articolo 15: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento
15.1 Ritiro delle domande
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall’ OP AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall’ OP AGEA con proprio provvedimento.
15.2 Correzione degli errori palesi
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall’OP AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
L’errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
In caso di individuazione e accettazione dell’errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell’errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.
Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell’errore palese, sono definite dall’OP AGEA con proprio provvedimento.
Articolo 16: Riduzioni, esclusioni e sanzioni
Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso comporta l’applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014, nonché del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n.2588.
Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell’allegato 8 del presente Avviso.
Articolo 17: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario
Gli indirizzi dei beneficiari sono rispondenti a quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l’indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:
− Autorità di Gestione: Via XX Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet:
www.politicheagricole.it - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
− Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet:
www.agea.gov.it - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà dell’indirizzo PEC, ai sensi della Legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.
Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all’obbligatorietà dell’indirizzo PEC, gli stessi
dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritta:
• per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it ).
Articolo 18: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:
• Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
• Domanda di sostegno/pagamento;
• Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
• Check-list delle istruttorie eseguite;
• Eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
• Informazioni relative ai pagamenti effettuati.
Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell’iter amministrativo della domanda, attraverso l’accesso al SIAN secondo la seguente modalità:
- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it).
Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.
Articolo 19: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo
Il tasso di aiuto pubblico è fissato al 70% delle quote totali di adesione alla copertura mutualistica ritenute ammissibili. Se necessario, l'intensità dell'aiuto può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, alla luce delle risorse finanziarie disponibili. In ogni caso il tasso di aiuto minimo è fissato al 20% della spesa ammessa.
Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all’atto di presentazione della domanda di sostegno.
Articolo 20: Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione del presente Avviso è assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 8.441.770,94, di cui euro 4.642.974,02 a carico del Fondo di Rotazione ex L.183/1987 ed euro 3.798.796,92 a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Articolo 21: Norme di rinvio
Ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 8 comma 3, della legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s’intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.
Articolo 22: Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno trattati in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
Responsabile del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal MASAF – Titolare, per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.
La sede di AGEA OP è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito internet istituzionale di AGEA è il seguente: www.agea.gov.it.
Allegato 1 - Produzioni vegetali assoggettabili a copertura mutualistica.
Allegato 2 - Prodotti assoggettabili a copertura mutualistica e relativo ciclo colturale.
Allegato 3 - Avversità assoggettabili a copertura mutualistica - produzioni vegetali di cui all’alleg. 1. Allegato 4 - Fitopatie assoggettabili a copertura mutualistica - produzioni vegetali di cui all’alleg. 1. Allegato 5- Infestazioni parassitarie assoggettabili a copertura mutualistica - produzioni vegetali di cui all’alleg. 1.
Allegato 6 - Elenco DM di individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi per l'adesione ai fondi di mutualizzazione.
Allegato 7 - Modello domanda di sostegno.
Allegato 8 - Sanzioni amministrative - Modalità di applicazione - Produzioni vegetali.