Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Controlli e sanzioni
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 19-10-1991
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Sanzioni per i trasgressori delle norme comunitarie relative all’impianto e reimpianto dei vigneti. Articoli 4, III comma e 5, III comma del D.l. 7 settembre 1987 n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987 n. 460.

Al fine di eliminare ogni possibile incertezza in materia di sanzioni per l’inosservanza di regolamenti comunitari nel settore viticolo, si ritiene opportuno ribadire agli enti in indirizzo l’applicabilità dell’articolo 4, comma III e dell’articolo 5, comma III del D.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, ai trasgressori degli obblighi previsti dai regolamenti stessi.

Com’è noto, il citato articolo 4, comma III, commina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1 milione a 3 milioni di lire per ogni ettaro di vigneto impiantato abusivamente, nonché la rimozione dell’impianto stesso, in relazione al divieto, attualmente previsto sino alla data del 31 agosto 1996, di messa a dimora di nuovi impianti di vini, posto originariamente dall’articolo 6 del reg. n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successivamente confermato e prorogato dall’articolo 1 del reg. n. 1325/90 del 14 maggio 1990.

Le medesime sanzioni sono previste per l’inosservanza dei limiti di reimpianto previsti dall’articolo 7 del citato reg. n. 822/87 e dal reg. n. 3302/90 del 15 novembre 1990, recante modalità applicative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole.

Si confida che le amministrazioni regionali in indirizzo, cui fa capo la responsabilità dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla citata normativa comunitaria, vorranno garantire il puntuale controllo sul rispetto di tali obblighi da parte degli operatori interessati.

Si richiede pertanto di voler far pervenire alla scrivente amministrazione, Direzione generale della produzione agricola - Divisione III, produzioni vegetali, entro il 30 giugno di ogni anno, prospetti riepilogativi contenenti le violazioni accertate, le sanzioni comminate, i nominativi dei trasgressori e le date dell’accertamento delle violazioni e del ripristino delle condizioni previste dalla legge.