Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Graves de Vayres].
(Comunicazione 05/08/2025, pubblicata in G.U.U.E. 5 agosto 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Graves de Vayres»
PDO-FR-A0927-AM03 — 2.7.2025
1. Nome del prodotto
«Graves de Vayres»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, Bureau du vin et des autres boissons (ministero dell'Agricoltura, dell'agroalimentare e delle foreste - Direzione generale delle prestazioni economiche e ambientali delle imprese - Ufficio vini e altre bevande)
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.
Le modifiche apportate al disciplinare sono ordinarie, secondo la definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di modifica della DOP «Graves de Vayres» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in particolare:
a) non include una modifica del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
b) non rischia di annullare il legame con la zona geografica;
c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
Le autorità francesi ritengono pertanto che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Zona geografica
La zona geografica è stata aggiornata sulla base del codice geografico ufficiale dell'INSEE 2024.
Nel capitolo I del disciplinare di produzione, la sezione IV («Zona geografica e zona di prossimità immediata») è completata inserendo il riferimento al codice geografico ufficiale, che riconosce e stabilisce l'elenco dei comuni per dipartimento a livello nazionale. Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente fino a quel momento del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.
La zona geografica non è modificata.
Il documento unico è modificato alla sezione «Zona geografica delimitata».
2. Zona di prossimità immediata
La zona di prossimità immediata è stata aggiornata sulla base del codice geografico ufficiale dell'INSEE 2024.
Nel capitolo I del disciplinare di produzione, la sezione IV («Zona geografica e zona di prossimità immediata») è completata inserendo il riferimento al codice geografico ufficiale, che riconosce e stabilisce l'elenco dei comuni per dipartimento a livello nazionale. Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente fino a quel momento del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.
La zona di prossimità immediata non è modificata.
Il documento unico è modificato alla sezione «Condizioni supplementari - Zona di prossimità immediata».
3. Metodo di coltivazione
È aggiunto il titolo della sezione «Metodi di coltivazione».
Sono altresì aggiunti l'obbligo di rimuovere i ceppi morti dalle parcelle
e le pratiche colturali relative a misure agroambientali.
Tali modifiche mirano a tenere maggiormente in considerazione l'ambiente e il paesaggio, nonché a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minore utilizzo di prodotti fitosanitari. Esse consentono di valorizzare le pratiche ambientali virtuose attuate dagli operatori.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
4. Data di circolazione tra depositari autorizzati
La disposizione è soppressa nel disciplinare per consentire la circolazione dei vini tra tutti gli operatori ed eliminare ogni rischio di concorrenza sleale.
Questa modifica non incide sul documento unico.
5. Misure transitorie
La misura transitoria relativa alle parcelle viticole con una densità d'impianto compresa tra 3 300 e 4 000 ceppi per ettaro è prorogata di 10 anni (fino al 2035), con una riduzione della resa del 27 % rispetto alla resa fissata per un determinato raccolto. Per tali parcelle è fissata anche la produzione massima media per parcella.
Tale modifica consente di mantenere in produzione le viti che hanno raggiunto l'apice della maturità produttiva da un punto di vista qualitativo.
È soppressa la misura transitoria relativa alle parcelle viticole con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
6. Riferimenti
I recapiti dell'INAO sono stati aggiornati.
È modificata la disposizione relativa al controllo del disciplinare.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
7. Legame
Sono apportate modifiche formali per migliorare la comprensione del legame.
Il documento unico è modificato alla sezione «Legame con la zona geografica».
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
«Graves de Vayres»
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino rosso
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini rossi hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. In seguito all'arricchimento i vini rossi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %. Ciascun lotto di vino rosso commercializzato sfuso o confezionato presenta un tenore di acido malico al massimo pari a 0,3 g/l. I vini rossi presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (G+F) inferiore o uguale a 4 grammi per litro. I vini rossi sono ottenuti da un assemblaggio dei vitigni Cabernet franc N, Cabernet-Sauvignon N, Merlot N e Cot N. Tale assemblaggio è fortemente dominato dal Merlot N, che conferisce ai vini un carattere rotondo e vellutato, con un naso spesso molto aromatico di frutti rossi. La varietà Cabernet-Sauvignon N conferisce una struttura tannica solida, ma mai dura, e il Cabernet franc N aggiunge finezza. Si tratta di vini rossi fini, che si fanno apprezzare anche da giovani per il loro carattere fruttato, pur avendo un buon potenziale di invecchiamento, da 5 a 10 anni in base alle proporzioni di Cabernet-Sauvignon N nell'assemblaggio. Salvo diversa indicazione, gli altri valori analitici sono conformi a quanto stabilito dalla normativa europea.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
— Acidità totale minima in milliequivalenti per litro:
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
2. Vino bianco secco
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi secchi hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. Presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (G+F) inferiore o uguale a 4 grammi per litro. Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini bianchi secchi dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %. I vini bianchi secchi, ottenuti principalmente dalle varietà Semillon B e Sauvignon B, sono caratterizzati da una certa vivacità, conferita dal Sauvignon B. Il Semillon B apporta invece grassezza e l'assemblaggio con il vitigno Muscadelle B intensifica gli aromi fruttati. Salvo diversa indicazione, gli altri valori analitici sono conformi a quanto stabilito dalla normativa europea.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
— Acidità totale minima in milliequivalenti per litro:
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
3. Altri vini bianchi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi hanno un titolo alcolometrico volumico minimo del 11 %. Il tenore di zuccheri fermentescibili dei vini è superiore (G+F) a 4 g/l. Dopo l'arricchimento, tali vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 15 %. I vini bianchi che presentano zuccheri fermentescibili sono ottenuti principalmente dalla varietà Semillon B, raccolta spesso in sovramaturazione e assemblata talvolta con l'antica varietà locale Merlot B. Tali vini risultano amabili e morbidi. Salvo diversa indicazione, gli altri valori analitici sono conformi a quanto stabilito dalla normativa europea.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10,5
— Acidità totale minima: in milliequivalenti per litro
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Densità d’impianto
Pratica colturale
La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,85 metri.
2. Norme di potatura
Pratica colturale
La potatura è obbligatoria e va effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz).
Le viti sono sottoposte alle seguenti tecniche di potatura, con un massimo di 14 gemme franche per ceppo:
— potatura a Guyot doppio, semplice e misto;
— potatura corta (o a sperone) a cordone basso e a ventaglio.
3. Arricchimento
Pratica enologica specifica
Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.
In seguito all'arricchimento i vini rossi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.
Il titolo alcolometrico volumico totale dei vini bianchi secchi dopo l'arricchimento non è superiore al 13 %.
In seguito all'arricchimento gli altri vini bianchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 15 %.
5.2. Rese massime
1. Vino rosso
65 ettolitri per ettaro
2. Vino bianco secco
72 ettolitri per ettaro
3. Altri vini bianchi
55 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento Gironde sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2024: Arveyres e Vayres.
7. Varietà di uve da vino
Cabernet franc N
Cabernet-Sauvignon N
Carmenère N
Cot N — Malbec
Merlot N
Merlot blanc B
Muscadelle B
Petit Verdot N
Sauvignon B — Sauvignon blanc
Sauvignon gris G — Fié gris
Semillon B
8. Descrizione del legame/dei legami
I meandri del fiume Dordogna, freschi in estate e nebbiosi in autunno, creano all'interno della zona geografica un mesoclima perfettamente adatto alla maturazione delle uve nere e alla sovramaturazione delle uve bianche. Nei vini rossi tale mesoclima consente l'espressione di aromi di frutti rossi e nei vini bianchi conferisce una vivacità caratteristica che funge da sostegno a una struttura aromatica incentrata sul fruttato.
La denominazione di origine controllata, il cui nome richiama la caratteristica principale dei suoi terreni viticoli, prevede da tempo una delimitazione parcellare basata su un criterio oggettivo, vale a dire «si considera ghiaiosa qualsiasi parcella in cui la ghiaia si trovi a meno di 50 cm dalla superficie del terreno». Pertanto solo le parcelle situate sulle terrazze argillose-ghiaiose sono classificate all'interno della superficie parcellare.
La scarsa fertilità dei terreni ghiaiosi impone una coltivazione selettiva del vigneto. La densità d'impianto è adattata alle caratteristiche del suolo, con norme sulle distanze massime tra i filari e una produzione massima per parcella limitate, così come limitato è il numero massimo di grappoli per ceppo.
L'influenza inglese, con il matrimonio tra Eleonora d'Aquitania ed Enrico II Plantageneto e la fine della guerra dei cent'anni, ha consentito di consolidare la reputazione di tali vini oltremanica. In seguito la posizione di crocevia geografico di Vayres ha reso il luogo un punto di sosta importante e regolare per i re di Francia, garantendo la diffusione dei vini nei paesi iberici.
Dalla metà del XIX secolo, Cocks e Féret scrivono nelle edizioni di Bordeaux et ses vins: «Pur senza ambire a rivaleggiare con i Médoc o i Saint-Emilion, i vini rossi Graves de Vayres si distinguono comunque per la loro particolare delicatezza. I “premier cru” sono molto ricercati sul mercato per la loro corposità e finezza e si possono annoverare tra i migliori vini del Libournais, appena al di sotto dei “deuxième cru” di Pomerol. I vini bianchi, dal canto loro, continuano a riscuotere il favore degli intenditori del nord della Francia e hanno conquistato una posizione di rilievo in diversi mercati esteri».
Il nome della denominazione di origine controllata, la quale è menzionata anche nei listini prezzi di Horeau-Beylot et Cie (1890), Jacquet et Fils (1895) e Legendre et Cie (1898), commercianti di Libourne, nonché nei libri degli inventari e nei registri commerciali di molte aziende vinicole di Bordeaux, è presente sulle etichette stampate dal 1904 e nell'esposizione del signor Béchaud alla fiera vinicola di Bordeaux del novembre 1909.
A partire dagli anni Cinquanta, tali vini diventano una presenza importante nei mercati esteri, in particolare in Germania.
I vini «Graves de Vayres», frutto della sinergia tra un ambiente geografico ricco e originale e una comunità di persone che si è dimostrata capace di valorizzare i propri vini, continuano a conquistare numerosi consumatori in tutto il mondo.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda sulla base del codice geografico ufficiale del 1o gennaio 2024:
Beychac-et-Caillau, Cadarsac, Fronsac, Génissac, Izon, Libourne, Nérigean, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Michel-de-Fronsac et Saint-Sulpice-et-Cameyrac.
Unità geografica più ampia
Quadro normativo:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux».
Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-90b207a5-859a-41a9-8097-d0147bb91aa5