Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 02-07-1991
Numero provvedimento: 290
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 06-09-1991
Numero gazzetta: 209
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regolamento recante l’indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite.

Il D.M. 2 luglio 1991, n. 290 è stato abrogato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.


Articolo 1.

1. È istituito presso l’lstituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano di cui al Dpr 23 novembre 1967, n. 1318, sede di Montelibretti (Roma), un centro per la conservazione in purezza genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite di fonte primaria.

2. Per le verifiche del mantenimento delle condizioni genetiche e fitosanitarie del materiale conservato in purezza, I’lstituto si avvale anche della collaborazione di altri soggetti ed istituzioni scientifiche riconosciute idonee dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.

3. Fatto salvo l’obbligo del costitutore o del suo avente causa di conservare la fonte primaria in idonee strutture, i costitutori o i loro aventi causa che intendano commercializzare materiale di moltiplicazione della vite di categoria «base» e «certificato» con l’indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus di cui al successivo articolo 2, devono consegnare copia della fonte primaria all’lstituto di cui sopra.

 

Articolo 2.

1. Qualora occorra, i nuclei di premoltiplicazione possono richiedere al centro di cui al precedente articolo 1, ai fini della produzione per la commercializzazione, materiale di moltiplicazione della vite di fonte primaria conservato in tutto o in parte in esenza dai virus elencati all’articolo 8 del Dpr 18 maggio 1982, n. 518, e/o altri ritenuti dannosi.

2. A tal fine i nuclei presentano domanda per l’ottenimento del materiale, corredata da dichiarazione del costitutore della varietà attestante la propria autorizzazione, all’lstituto sperimentale per la viticoltura che, previo consenso del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, cede tale materiale.

 

Articolo 3.

1. I costitutori o i loro aventi causa, i titolari dei nuclei di premoltiplicazione ed i vivaisti che intendano costituire campi di piante madri di materiale di base e certificato o impiantare barbatellai, per la produzione di materiale di moltiplicazione della vite da commercializzare con l’indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus previsti all’articolo 2, devono farne espressa menzione nella denuncia di cui all’articolo 4 del Dpr n. 1164 del 24 dicembre 1969.

2. Nella medesima domanda devono essere indicati i soggetti e le istituzioni tecnico-scientifiche, riconosciute dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, interessate al permanere delle condizioni di idoneità fitosanitaria dei materiali stessi.

3. I soggetti e le istituzioni suddette, a seguito degli esami effettuati, devono rilasciare specifiche attestazioni di rispondenza genetica e fitosanitaria.

 

Articolo 4.

1.  I campi di piante madri per la produzione di materiale di base, i campi di piante madri presso i vivaisti per la produzione di materiale certificato ed i barbatellai per la produzione di detti materiali da commercializzare con l’indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus di cui al precedente articolo 2, devono soddisfare le condizioni di coltivazione indicate agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

 

Articolo 5.

1.  L’lstituto, sulla base delle attestazioni rilasciate ai sensi dell’ultimo comma del precedente articolo 3 e sulla base degli accertamenti diretti nell’ambito dell’attività di controllo dei materiali di moltiplicazione, espletata dall’lstituto stesso ai sensi dell’articolo 12 del Dpr 24 dicembre 1969, n. 1164, accerta, in particolare, il rispetto delle norme di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento ed effettua la certificazione dei materiali di moltiplicazione di cui all’articolo 13 del medesimo Dpr contenente anche l’indicazione supplementare.

 

Articolo 6.

1. Fatti salvi i diritti dei costitutori delle varietà o dei loro aventi causa, il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, sentito il comitato di esame per le varietà di vite, istituito con decreto ministeriale del 18 febbraio 1986, provvede al riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all’effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione, di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento.

2. Gli interessati possono presentare domanda, corredata da apposita relazione illustrativa, sulle attrezzature disponibili e sulla qualificazione professionale posseduta.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 1, il ministero prevede all’indicazione dei virus per i quali si rende opportuno certificare l’esenza in aggiunta a quelli elencati dalI’articolo 8 del Dpr 18 maggio 1992, n. 518.

 

Articolo 7.

1. Nella denuncia di cui all’articolo 3 del presente decreto, i costitutori, i titolari dei nuclei di premoltiplicazione e dei campi di piante madri per materiale certificato, possono fare richiesta all’lstituto sperimentale per la viticoltura della certificazione contenente l’indicazione supplementare di esenza in tutto o in parte dei virus di cui all’articolo 2 del presente regolamento per il materiale in produzione alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

2. A tal fine, presentano all’lstituto le attestazioni rilasciate dai soggetti e dalle istituzioni scientifiche riconosciute dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ai sensi del precedente articolo 6, attestanti la rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale in questione ai requisiti previsti dal presente regolamento per i nuovi impianti, ai sensi degli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.

 

Articolo 8.

1.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai nuovi impianti di campi di piante madri per la produzione di materiale certificato di entità inferiore ai minimi stabiliti nell’allegato 2 al presente regolamento.

 

Articolo 9.

1.  Con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, sentito il comitato d’esame per le varietà di vite, possono essere modificate le prescrizioni tecniche di cui agli allegati 1 e 2.

 

Articolo 10.

1.  Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Norme per la produzione di materiale di base

1) Caratteristiche dell’ambiente.

L’attività produttiva dovrà svolgersi in zone idonee sotto l’aspetto pedologico e climatico, tenendo presente le particolari esigenze delle selezioni in coltura ed eventualmente tutti quei suggerimenti che a tale proposito potranno pervenire dal o dai costitutori nel momento in cui effettueranno dei nuovi impianti.

2) Struttura aziendale con riferimento al personale e ai mezzi.

Ogni produttore dovrà dimostrare il possesso dei mezzi tecnici ed organizzativi necessari per un razionale esercizio dell’attività vivaistico-viticola e comunque di moltiplicazione dei materiali, anche in rapporto ai diversi aspetti in cui tale attività può articolarsi. Nel rispetto di tali garanzie ogni produttore potrà anche essere inteso come unità coordinante l’attività di più corpi separati, dislocati eventualmente in province o regioni diverse.

3) Scelta dei terreni ai fini della prevenzione delle malattie.

Le colture dovranno essere impiantate su terreni aventi i seguenti requisiti:

a) essere esenti da nematodi vettori di virus con particolare riferimento alla specie Xiphinema index. Tale esenza va attestata con un certificato rilasciato da istituzioni scientifiche all’uopo riconosciute dal ministero delI’Agricoltura e delle Foreste ed incaricate dall’lstituto sperimentale per la viticoltura;

b) I’impianto deve rispettare le seguenti distanze da altre piante di vite o da frutto e da altre piante arboree di qualsiasi specie: 20 metri.

4) Condizioni d’impianto.

Gli appezzamenti destinati alle colture devono essere omogenei ed individuabili. Su ogni fila dell’impianto può essere messo a dimora un solo clone anche su diverse combinazioni d’innesto, cloni diversi della stessa varietà o di varietà diverse, purché tra le piante geneticamente diverse e, nel caso dei barbatellai tra piante diverse anche per combinazione d’innesto, venga lasciato uno spazio pari al doppio dell’interfila e comunque non inferiore a 5 m. La durata degli impianti di piante madri è 15 anni, quella dei barbatellai una stagione produttiva.

5) Collaudo.

La corretta esecuzione dell’impianto di piante madri e la completezza della documentazione relativa alla provenienza del materiale con cui è stato effettuato l’impianto, all’esame nematologico del terreno e all’ubicazione e disposizione dell’impianto (estratto di mappa e planimetria) dovranno risultare da un verbale di collaudo dell’impianto stilato da un funzionario del- l’lstituto sperimentale per la viticoltura. Tale verbale e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire al medesimo Istituto prima della richiesta di certificazione del materiale di moltiplicazione di tale impianto. In caso contrario, per il materiale proveniente da tali impianti non potrà essere concessa la certificazione. Relativamente ai barbatellai, la documentazione relativa all’origine del materiale e all’esame nematologico deve essere prodotta all’lstituto sperimentale per la viticoltura prima della richiesta di certificazione. In caso contrario, non si autorizzerà la dichiarazione aggiuntiva in etichetta per tale materiale.

6) Registro di carico e scarico.

I movimenti del materiale prodotto e ceduto ai vivaisti dovranno risultare da un registro di carico e scarico conforme agli allegati 1 e 2 del Dpr 24 dicembre 1969, n. 1164, che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile a eventuali controlli.

7) Cessione del materiale.

Il materiale della categoria «base» dovrà essere ceduto esclusivamente ai vivaisti o a loro associazioni.

8) Controlli.

Le spese relative ai controlli genetici sui materiali in produzione, di competenza dei costitutori o loro aventi causa, ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 24 dicembre 1969, n. 1164, sono a carico dei nuclei di premoltiplicazione. Periodicamente e a cura degli stessi nuclei, dovranno essere effettuati controlli e interventi sanitari come di seguito specificati:

a) controlli biologici e sierologici da effettuare per campione ogni cinque anni da certificare e presentare tramite istituti;

b) controlli dello stato sanitario dal punto di vista delle infezioni crittogamiche ed attacchi di insetti con particolare riguardo alle cocciniglie;

c) trattamenti anticicaline, con particolare riferimento allo Scaphoideus titanus, da effettuarsi ogni anno con gli usuali trattamenti antiparassitari;

d) gli appezzamenti devono essere isolati da flussi idrici superficiali con opportuna sistemazione del terreno. Al fine di impedire lo sviluppo di flora infestante nell’appezzamento devono essere posti in essere tutti gli interventi di carattere agronomico idonei allo scopo su una fascia di bordo di 3 m.

Impianti già esistenti

Può essere riconosciuta al materiale proveniente dagli impianti di piante madri di categoria base già esistente alla data di pubblicazione del presente regolamento la dichiarazione aggiuntiva in etichetta qualora:

a) gli impianti rispettino le distanze da altre viti, piante arboree e arbustive di qualsiasi specie, previste nel presente regolamento;

b) il terreno destinato all’impianto sia esente da nematodi vettori di virus della vite;

c) il materiale con cui è stato costituito l’impianto sia stato sottoposto alle analisi per la ricerca dei virus secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gli interessati dovranno inoltrare domanda all’lstituto sperimentale per la viticoltura che provvederà, dopo sopralluogo, ad autorizzare per detti impianti la dichiarazione aggiuntiva in etichetta.

Anche per questi impianti valgono tutte le norme contenute nel presente regolamento, in particolare quanto stabilito al precedente punto 8/a.

Norme per la produzione di materiale certificato

1) Caratteristiche dell’ambiente.

L’attività produttiva dovrà svolgersi in zone idonee sotto l’aspetto pedologico e climatico, tenendo presenti le particolari esigenze delle produzioni in coltura ed eventualmente tutti quei suggerimenti che a tale proposito potranno pervenire dal o dai costitutori nel momento in cui si effettueranno i nuovi impianti.

2) Struttura aziendale con riferimento al personale e ai mezzi.

Ogni produttore dovrà dimostrare il possesso dei mezzi tecnici ed organizzativi necessari per un razionale esercizio dell’attività vivaistico-viticola e comunque di moltiplicazione dei materiali, anche in rapporto ai diversi aspetti in cui tale attività può articolarsi. Nel rispetto di tali garanzie ogni produttore potrà essere anche inteso come unità coordinante l’attività di più corpi separati, dislocati eventualmente in province o regioni diverse.

3) Scelta dei terreni ai fini della prevenzione delle malattie.

Le colture dovranno essere impiantate su terreni aventi i seguenti requisiti:

a) essere esenti da nematodi vettori di virus con particolare riferimento alla specie Xiphinema index. Tale esenza va attestata con un certificato rilasciato da istituzioni scientifiche all’uopo incaricate dall’lstituto sperimentale per la viticoltura.

Relativamente ai barbatellai, per garantire l’assenza di nematodi vettori di virus della vite deve essere prodotto certificato attestante l’avvenuta analisi nematologica del terreno o devono essere trascorsi almeno sei anni dalla destinazione del terreno o barbatellaio;

b) I’impianto deve rispettare le seguenti distanze da altre piante di vite o da frutto o da piante arboree di qualsiasi specie:

— cinque metri per gli impianti di piante madri;

— tre metri per i barbatellai.

4) Condizioni d’impianto.

Gli appezzamenti destinati alla coltura devono essere uniformi ed individuabili, al fine dell’applicazione del presente regolamento; i nuovi impianti di piante madri devono essere realizzati con non meno di 500 e 250 piante rispettivamente per le barbatelle franche e le barbatelle innestate. In ogni fila deve essere posto a dimora un solo clone eventualmente anche con diversa combinazione d’innesto. Nei barbatellai in ogni fila può essere messo a dimora un solo clone anche su diverse combinazioni d’innesto, cloni diversi della stessa varietà o di varietà diverse, purché tra piante geneticamente o per combinazione d’innesto diverse venga lasciato sulla fila uno spazio pari a 5 m. La durata degli impianti di piante madri è di 15 anni, quella dei barbatellai una stagione produttiva.

5) Collaudo.

La corretta esecuzione dell’impianto di piante madri e la completezza della documentazione relativa alla provenienza del materiale con cui è stato effettuato l’impianto, all’esame nematologico del terreno e all’ubicazione e disposizione dell’impianto (estratto di mappa e planimetria) dovranno risultare da un verbale di collaudo dell’impianto stilato da un funzionario del- l’lstituto sperimentale per la viticoltura.

Tale verbale e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire al medesimo Istituto prima della richiesta di certificazione del materiale di moltiplicazione di tale impianto. In caso contrario per il materiale proveniente da tali impianti non verrà concessa la dichiarazione aggiuntiva. Relativamente ai barbatellai, la documentazione relativa all’origine del materiale e all’esame nematologico deve essere prodotta all’lstituto sperimentale per la viticoltura prima della richiesta di certificazione. In caso contrario non può essere autorizzata la dichiarazione aggiuntiva in etichetta per tale materiale.

6) Controlli.

Periodicamente e a cura degli interessati dovranno essere effettuati controlli ed interventi sanitari come di seguito specificati:

a) controllo dello stato sanitario dal punto di vista delle infezioni crittogamiche ed attacchi di insetti con particolare riguardo alle cocciniglie;

b) trattamenti anticicaline, con particolare riferimento allo Scaphoideus titanus, da effettuarsi ogni anno con gli usuali trattamenti antiparassitari;

c) gli appezzamenti devono essere isolati da afflussi idrici superficiali con opportuna sistemazione del terreno. Al fine di impedire lo sviluppo di flora infestante nell’appezzamento, devono essere posti in essere tutti gli interventi di carattere agronomico idonei allo scopo su una fascia di bordo di 3 m.

Impianti già esistenti

Può essere riconosciuta al materiale proveniente dagli impianti di piante madri di categoria certificato esistente alla data di pubblicazione del presente regolamento la dichiarazione aggiuntiva in etichetta qualora:

a) gli impianti rispettino le distanze da altre viti, piante arboree e arbustive di qualsiasi specie previste nel presente regolamento;

b) il terreno destinato all’impianto sia esente da nematodi vettori di virus della vite;

c) il materiale con cui è stato costituito l’impianto sia stato sottoposto alle analisi per la ricerca del virus secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gli interessati dovranno inoltrare all’lstituto sperimentale per la viticoltura allegando alla domanda la documentazione di cui ai punti b) e c).

L’lstituto sperimentale per la viticoltura provvederà, dopo sopralluogo, ad autorizzare la possibilità per detti impianti alla dichiarazione aggiuntiva in etichetta.

Anche per questi impianti valgono tutte le altre norme contenute nel presente regolamento.