Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-01-1994
Numero provvedimento: 30037
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Precisazioni in merito alla definizione della capacità produttiva dei vigneti oggetto di estirpazione.

Sono pervenute a questo ministero da alcune Regioni, anche per le vie brevi, richieste di chiarimenti in merito all’accertamento della resa aziendale ai fini dell’attribuzione della fascia di premio.

In particolare le richieste riguardano l’obbligatorietà della presentazione delle dichiarazioni di produzione in sede di istruttoria per la concessione del premio di abbandono di superfici vitate e la possibilità, in alternativa, di recepire agli atti dichiarazioni rese sotto la forma di atto sostitutivo di notorietà o altri documenti contabili.

Al riguardo, per una puntuale applicazione della normativa, si forniscono alcune precisazioni in materia, anche al fine di chiarire le raccomandazioni finali della circolare della Gestione della tutela economica dei prodotti agricoli n. 18, prot. n. 40-N, del 18 novembre 1993 in merito all’esclusione dall’aiuto in assenza delle dichiarazioni di produzione.

Premesso che le dichiarazioni di produzione da utilizzare in sede di istruttoria sono da intendersi unicamente quelle per le quali sussiste l’obbligo di presentazione ai sensi del regolamento n. 3929/89, resta inteso che all’eventuale smarrimento di tali documenti si potrà sopperire con una dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà verificabile, in sede locale, con le copie delle dichiarazioni annuali inviate ai comuni, alla Regione, all’Ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio, o presso questo ministero - Aima Gestione schedario viticolo.

La mancata disponibilità dei dati dichiarativi, nei casi di abbandono totale delle superfici vitate in possesso del conduttore, non consente di rilevare la resa media e di conseguenza impedisce di verificare se la constatazione della capacità produttiva rispetti le condizioni di confronto richieste dal regolamento n. 1990/93 all’articolo 1, punto 2, lettera b) e cioè che «... la base di calcolo dell’importo del premio non può essere superiore alla resa delle medie comunicate nell’ambito delle dichiarazioni di raccolta».

Pertanto l’assenza di tale documentazione rende impossibile la prosecuzione dell’istruttoria e di fatto impedisce la concessione dell’aiuto ed in questi termini va intesa l’esclusione dalla concessione del premio per l’estirpazione vigneti riportata tra le raccomandazioni finali della sopracitata circolare n. 18.

Resta inteso però che nei casi in cui l’attribuzione della fascia di premio è quella minima prevista dalla normativa l’inutilità del confronto rende possibile la concessione dell’aiuto.

Altra eccezione riguarda le «circostanze particolari», previste al regolamento n. 1990/93 articolo 1, punto 2, lettera b), per le quali valgono le considerazioni già espresse nella circolare n. 24 dell’11 ottobre 1993 prot. 30964, punto 3.

Nei casi di abbandono parziale delle superfici vitate in possesso del conduttore, la definizione della fascia di premio rimane legata alla constatazione della produttività del vigneto, nei termini previsti dal regolamento n. 1442/88, articolo 2, paragrafo 3 e quindi gli accertamenti richiesti rimangono quelli eseguiti per le precedenti campagne, nelle quali non sussisteva l’obbligo del confronto tra la capacità produttiva accertata e le comunicazioni dichiarative di produzione. Si precisa, pertanto, che la concessione del premio per l’abbandono parziale delle superfici vitate può avvenire a prescindere dai documenti dichiarativi in argomento, ferme restando le eventuali sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo, qualora una tale infrazione venisse accertata in sede di istruttoria.