Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 24-06-2025
Numero provvedimento: 1212
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 31-07-2025

Regolamento (UE) 2025/1212 della Commissione, del 24 giugno 2025, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 24/06/2025, n. 2025/1212pubblicato in G.U.U.E. 31 luglio 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza attiva acetamiprid sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande di modifica degli LMR vigenti per la sostanza acetamiprid per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella e «miele e altri prodotti dell’apicoltura».

(3) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dallo Stato membro interessato e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(4) In conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, esaminando in particolare i rischi per i consumatori, e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR richiesti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri motivati ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(5) L’Autorità ha concluso che, per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella e «miele e altri prodotti dell’apicoltura», le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori.

(6) Inoltre, al fine di garantire che la valutazione della sostanza acetamiprid tenga conto delle attuali conoscenze scientifiche, la Commissione ha chiesto all’Autorità di fornire una dichiarazione sulle proprietà tossicologiche e sugli LMR della sostanza acetamiprid e dei suoi metaboliti, in linea con l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) Nella sua dichiarazione l’Autorità ha stabilito una dose giornaliera ammissibile («DGA») e una dose acuta di riferimento («DAR») inferiori per la sostanza acetamiprid e ha incluso il metabolita IM-2-1 nella definizione del residuo per la valutazione dei rischi dell’acetamiprid nelle colture frutticole e di ortaggi a foglia.

(8) L’Autorità ha concluso che le modifiche degli LMR richieste per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella e «miele e altri prodotti dell’apicoltura» erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, tenendo conto della nuova definizione della DAR, della DGA e del residuo ai fini della valutazione dei rischi. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita alla sostanza acetamiprid attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della DGA o della DAR.

(9) In base al parere dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che le modifiche degli LMR richieste per prugne, semi di lino, semi di papavero, semi di senape, semi di camelina/dorella e «miele e altri prodotti dell’apicoltura» sono accettabili.

(10) Il 30 novembre 2024 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un nuovo limite massimo di residui del Codex (CXL) per la sostanza acetamiprid nella soia.

(11) In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare dell’Unione, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.

(12) L’Autorità ha valutato i rischi per i consumatori e ha redatto una relazione scientifica (6). Essa ha confermato che il CXL per la sostanza acetamiprid nella soia è sicuro per i consumatori dell’Unione.

(13) In base alla relazione scientifica dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che l’LMR per la sostanza acetamiprid nella soia, precedentemente fissato a 0,01* mg/kg come limite di determinazione, dovrebbe essere fissato al livello del CXL di 0,01 mg/kg nell’allegato II di tale regolamento.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO