Decisione n. 1/2025 del comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, del 19 giugno 2025, che modifica le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II di tale accordo [2025/39].
(Decisione 19/06/2025, n. 1/2025, pubblicata in G.U.U.E. 29 luglio 2025, n. L)
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altra, in particolare l'articolo 37 dell'allegato II e l'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("accordo") e l'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo stabiliscono che il comitato commerciale può modificare tale allegato.
(2) Le attuali appendici 2 (Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario), 2A (Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario) e 5 (Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell'Ecuador e del Perù) dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo si basano attualmente sulla nomenclatura conformemente alle versioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato ("SA"), disciplinata dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, quale modificato.
(3) Alcune modifiche del SA sono state introdotte il 1° gennaio 2022. Le parti dell'accordo hanno pertanto convenuto di aggiornare le appendici 2, 2A e 5 per tenere conto della versione 2022 del SA ("SA 2022").
(4) Le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo devono essere modificate per tener conto delle modifiche nella formulazione dei capitoli, delle voci o delle sottovoci SA 2022 e per correggere errori di lieve entità quali errori di ortografia e modalità di redazione scorrette in tali appendici.
(5) Le modifiche dell'appendice 2 per tener conto del SA 2022 riguardano anche le norme specifiche per prodotto per le voci SA 1601 , 1602 , 2404 , 3006 , 3816 , 3822 , 3827 , 8479 , 8524 , 8529 , 8539 , 8541 , 8548 , 8549 , 8806 e 9021 . Per tali voci, che ora includono prodotti di altre voci a causa delle modifiche apportate al SA, è necessario modificare la regola di origine specifica per prodotto affinché la regola resti invariata per i prodotti trasferiti in tali voci del SA.
(6) Le modifiche dell'appendice 5 riguardano l'aggiornamento della designazione e dei codici di taluni prodotti di cui alle voci 0303 , 0307 e 1605 all'ultima versione della nomenclatura combinata dell'Unione europea e dei codici TARIC.
(7) Le appendici 2, 2A e 5 dell'allegato II dell'accordo dovrebbero pertanto essere modificate. Tali modifiche non comportano una modifica sostanziale delle norme di origine negoziate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituita dall'appendice 2 figurante nell'allegato 1 della presente decisione.
Articolo 2
L'appendice 2A dell'allegato II dell'accordo, contenente l'addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituita dall'appendice 2A figurante nell'allegato 2 della presente decisione.
Articolo 3
L'appendice 5 dell'allegato II dell'accordo, contenente l'elenco dei prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea relativa all'articolo 5 in relazione ai prodotti originari della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, è sostituita dall'appendice 5 figurante nell'allegato 3 della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di adozione della presente decisione.
Fatto a Lima, il 19 giugno 2025
Per il comitato per il commercio,
Teresa Stella Mera Gómez
Presidente del comitato per il commercio